Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 50/CDN del 05 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 48 del 16.4.2008 – Campionato di Promozione
Impugnazione - istanza: (280) - Reclamo della società ASD Biancavilla avverso le decisioni merito gara Noto/Biancavilla del 15.3.2008
Massima: Il calciatore non sconta la squalifica nella giornata in cui la gara alla quale non partecipa non viene omologata dal giudice sportivo, la cui decisione viene confermata dalla successivamente dalla Commissione Disciplinare. Consegue che il calciatore è in posizione irregolare nelle successive gare fino a quando non sconta la squalifica. A norma dell’art. 22 comma 4 CGS, le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e che non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. In quest’ultimo caso, il calciatore deve scontare la squalifica “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Come ha avuto modo di precisare la Corte di appello federale (decisione del 28.2.2005 in CU 32/C, adottata con riferimento a quanto previsto dall’allora vigente art. 17 CGS di identico contenuto ), la “definitività” del provvedimento di annullamento “va valutata in quanto tale in un preciso momento storico e, quindi, siccome effettivamente perfezionatasi”. Ne deriva che non è ammissibile “una mera valutazione effettuata ex post sulla base degli accadimenti successivamente intervenuti” (nel caso in questione si trattava di decorrenza dei termini senza impugnativa). Conseguentemente, ove si verifichi l’ipotesi dell’annullamento di una gara, “il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla acquisizione della definitività del provvedimento pubblicato di annullamento” da parte degli Organi della giustizia sportiva. (Nella fattispecie, risulta che, a seguito di espulsione durante la gara del 15.12.2007, al calciatore veniva comminata la sanzione della squalifica per una giornata di gara; che il calciatore non partecipava alla successiva gara del 6.1.2008, che però veniva sospesa dal Direttore di gara; che tale gara non veniva omologata dal Giudice sportivo, con decisione confermata dalla Commissione Disciplinare Territoriale divenuta definitiva soltanto a seguito della pubblicazione nel CU n. 43 del 11.3.2008; che il calciatore disputava la gara successiva del 15.3.2008 in posizione irregolare, non avendo ancora scontato la sanzione della squalifica per una giornata, in quanto la gara disputata in data 6.1.2008 era stata annullata dagli Organi della giustizia sportiva con decisione definitiva pubblicata in CU n. 43 del 11.3.2008 e, quindi, non aveva conseguito un risultato valido). Consegue la sanzione della perdita della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 20 del 16.11.1995
Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Taurus/Elfa Tolentino del 21.10.1995
Massima: Ai sensi dell'art. 12 comma 4 C.G.S. le gare in riferimento alle quali le squalifiche inflitte ai tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione dell’8 febbraio 1996 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 21 dell'11.1.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’Usi Grignasco avverso decisioni merito gara Romagnano/Grignasco del 3.12.1995
Massima: L'art. 12 comma 4 C.G.S. dispone che le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Il calciatore, pertanto, che in virtù alla squalifica pubblicata sul comunicato ufficiatale non ha preso parte alla gara immediatamente successiva - che era stata sospesa all'80° ed entrambe le società, ritenendo ingiustificata la sospensione, proponevano reclamo al competente Giudice Sportivo, il quale ordinava la ricezione della gara solo dopo alcune settimane – è correttamente schierato in campo in tutte le gare successive fino a quando non interviene la decisione del Giudice Sportivo.