Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0227/CSA del 17 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 76 del 18.04.2024
Impugnazione – istanza: - L'Aquila 1927 s.s.d.r.l.
Massima: Ridotta alla società da € 20.00,00 ad € 12.000,00 la sanzione pecuniaria in conseguenza della propria rinuncia alla partecipazione al Campionato di Serie C….La fattispecie è regolata dal combinato disposto dell’art. 53, comma 8, N.O.I.F. e dal C.U. n. 1 del 17.7.2023 del Dipartimento Calcio Femminile, punto 7, ai cui sensi “alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia” (N.O.I.F.) e “le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. In caso di rinuncia alla disputa di una gara trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. e verrà applicata nel confronti della Società la sanzione: prima rinuncia € 2.000,00. Come previsto dall’art. 53 N.O.I.F., la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale” (C.U. Dipartimento). Ebbene, va precisato che la società reclamante non ha specificamente invocato (come invece aveva fatto nella comunicazione inviata al Dipartimento Calcio Femminile l’11.4.2024) l’esimente della causa di forza maggiore, anche se apparentemente riproposta con la richiesta di totale annullamento della sanzione. In ogni caso, ne difetterebbero i relativi presupposti, considerato che gran parte delle “rinunce” delle calciatrici sono in realtà rappresentate da risoluzioni consensuali del vincolo. A tale proposito, non si può non rilevare (anche in funzione dell’entità della sanzione) che tali risoluzioni consensuali non possono che trovare giustificazione in una sorta di presa d’atto, da parte della società, di proprie inadempienze (ancorché non esplicitate) che avrebbero evidentemente legittimato le calciatrici a sciogliersi dal vincolo di tesseramento, non essendo rimessa tale possibilità al mero arbitrio di queste ultime. Considerato, pertanto, che pacificamente è rimessa alla discrezionalità degli Organi di Giustizia Sportiva la facoltà di graduare la sanzione (fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia); che comunque non vi è prova di specifici inadempimenti della società nei confronti delle proprie tesserate; che la rinuncia è intervenuta quando mancavano solo 7 giornate al termine del Campionato; che, per converso, proprio tale circostanza rende più gravosi gli effetti della rinuncia, comportando essa l’annullamento dei risultati sportivi conseguiti nel corso del campionato e la totale rielaborazione della classifica (art. 53, comma 3, N.O.I.F.), ritiene questa Corte Sportiva di dover rideterminare la sanzione pecuniaria a carico della società L’Aquila 1927 nella più equa misura di € 12.000,00.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 08 Marzo 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ODISSEA 2000/FC5 CORIGLIANO FUTSAL DEL 07.01.2017
Massima: La società ex artt. 1 bis e 17, commi 1 e 3, C.G.S. e 53, comma 2, N.O.I.F., in combinato disposto tra loro, è sanzionata con la perdita della gara per il rifiuto a disputare l’incontro, motivato dal fatto che, non essendo giunti gli arbitri designati per difficoltà connesse alle avverse condizioni climatiche, non condivideva la decisione assunta dagli Organi Tecnici dell’area di designare un arbitro della locale sezione a dirigere l’incontro, Ai sensi dell’art 5 reg. Calcio a 5 e della “guida pratica alla regola 5”, la procedura seguita dall’arbitro sig. Grande, designato dall’Organo Tecnico in sostituzione dei colleghi, è stata svolta correttamente. Nel rapporto di gara e nell’allegata integrazione al referto che, come noto, costituiscono prova privilegiata (art. 35.1.1. C.G.S.), vengono accuratamente descritti i momenti antecedenti l’incontro e i comportamenti tenuti dai tesserati. Si evidenzia, tra l’altro, che – come anche ribadito nel rapporto dell’arbitro – non è prevista per i direttori di gara alcuna preclusione territoriale tale da poter determinare la mancata disputa dell’incontro. Ne deriva che l’atteggiamento della società di opporsi allo svolgimento della gara non può essere in alcun modo giustificato.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROCALENO/CARINOLA DEL 13.2.2016
Massima: Su ricorso del Presidente Federale, la CFA sanziona la società con la perdita della gara e la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda perché in segno di protesta, si rifiutava di consegnare la distinta dei calciatori al Direttore di gara e abbandonava gli spogliatoi, rinunciando di fatto a disputare la gara, in palese violazione dell’art. 53, comma 2, delle NOIF.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN del 04 Febbraio 2010 n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (150) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di F.C. (Presidente della Soc. ASD TSC Lazio Calcio a 5) (nota n. 3895/1028pf08-09/AM/en del 13.1.2010). Massima: Il presidente della società rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, per la mancata partecipazione della squadra della sua Società alla gara del 27 dicembre 2008. Consegue la sanzione dell’inibizione.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010 www.figc.it
Impugnazione - istanza: 10) Ricorso del Presidente Federale F.I.G.C. ex artt. 31 e 37 C.G.S. avverso decisioni merito gara Nogaredo Di Prato/Codroipo 1996, campionato Amatori, Serie A2 – Girone A, stagione sportiva 2009/2010 Massima: Le società sono sanzionate con la perdita della gara e con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver partecipato alla gara. L'art. 53 N.O.I.F. dispone che "La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 …..”; l'art. 54 inoltre precisa "Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara e nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara";. L'art. 55 infine prescrive che "le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore". Il caso di specie: La gara era inizialmente programmata in calendario per le ore 15:30; era stata peraltro posticipata, su richiesta della società ospitante, alla stessa data per le ore 18:30. Accadeva peraltro che il Direttore di gara in assenza di disposizioni da parte della Delegazione si presentava presso il campo di gioco alle h. 15,30. Giungeva anche la squadra ospitata che ignorava lo spostamento di orario. Nessuna delle due squadre però si presentava alle 18,30 e l'Arbitro dava atto di tale circostanza nel relativo referto. Il motivo dell'assenza delle squadre sarebbe dovuto al fatto che i rispettivi dirigenti responsabili si sarebbero accordati per rinviarla a data da destinare. La vicenda veniva esaminata dal Giudice Sportivo il quale con provvedimento pubblicato ed affisso all'Albo della Delegazione Distrettuale di Cervignano riteneva che l’iniziativa adottata dalle due società per rinviare la gara non fosse conforme a quanto prescrivevano i regolamenti federali per la gestione del settore; comminava quindi alle società l'ammenda. Il Giudice Sportivo conferiva inoltre mandato alla Segreteria della Delegazione di programmare il recupero della gara. Avverso la decisione ricorreva il Presidente Federale.Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 167/CGF Riunione del 24 aprile 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 238/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 83 del 17.4.2008
Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ A.S.D. Pink Sport Time avverso la sanzione dell’ammenda di € 250,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pink Sport Time/Acmei Bari C.F. del 12.04.2008
Massima: Ai sensi dell’art. 53, comma 2 delle N.O.I.F, la società non può essere sanzionata (con l’ammenda) per non aver fatto partecipare alla gara quattro atlete, non essendovi stata rinunzia alla gara. Comunque, anche se vi fosse stata rinunzia l’applicazione dell’ammenda può avvenire solo su istanza della procura (art. 1 C.G.S.).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 dell’8.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Barrese avverso decisioni merito gara S. Sofia/Barrese del 29.2.2004 Massima: Ai sensi dell’art. 12, comma 4, C.G.S.. non viene disposta la ripetizione della gara, nel caso in cui questa non sia stata disputata per volontà della squadra ospite che giunta sul campo trovava al suo arrivo un’atmosfera decisamente “minacciosa” - che non si traduceva però in alcun tentativo di contatto o comunque non comportava il passaggio a “vie di fatto” - e decideva di non scendere in campo e sporgere denuncia verso ignoti per minacce presso la locale Stazione dell’Arma. Ciò, in quanto emerge dal rapporto del Commissario di Campo e dal referto arbitrale, che mai vi è stato rischio concreto di aggressione e di contatto fisico anche in considerazione della presenza delle forze dell’ordine vi erano le condizioni per iniziare la gara. La società rinunciataria è sanzionata con la perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica a i sensi dell’art. 53 comma 2, N.O.I.F. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/Cf del 23 Febbraio 2004 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale di parere sull’istanza di grazia dell’A.C. Martina in relazione alle sanzioni dell’ammenda di € 10.000,00 e di un punto di penalizzazione nella classifica 2003/2004, inflittegli dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C per mancata presentazione alla gara del Campionato di Serie C1, Giulianova/Martina del 31 agosto 2003 Parere: La società che per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in sede di allargamento del medesimo Campionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del Campionato di Serie C1 subisce, pertanto, la perdita della gara ed un punto di penalizzazione ai sensi dell’art. 53 NOIF e non può chiedere al Presidente Federale un provvedimento di clemenza con conseguente abolizione della multa e del punto di penalizzazione. Infatti tale richiesta si configura come una istanza di grazia che non è però applicabile, in quanto essa, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali la squalifica e l’inibizione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 52/C Riunione del 23 giugno 2003 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 47 del 2.5.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Mazzeo avverso decisioni merito gara “Giovanissimi” Arzano/Mazzeo del 9.3.200 3Massima: La società va considerata rinunciataria quando non prende parte alla gara del torneo giovanissimi in programma alle ore 14:00, per dover la stessa iniziare non prima delle ore 15:20 e ciò nonostante abbia effettuato il riconoscimento. D’altra parte è consuetudine del torneo giovanissimi attendere la fine delle gare del Campionato Esordienti già in svolgimento sullo stesso campo, onde va considerata rinunciataria essendo del tutto ingiustificato l’allontanamento dal campo di gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C Riunione del 19 maggio 2003 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’Associazione Capoterra 2000 avverso decisioni merito gara Capoterra 2000/Ichnos Calcetto Sassari del 21.2.2003. Massima: La gara deve essere disputata nell’orario pubblicato sul Comunicato Ufficiale, per cui la società ospitante che - ha chiesto il posticipo dell’orario di gara per il tramite del delegato regionale, il quale ha avuto il consenso della società ospitata – non si presenta nell’orario stabilito per l’inizio della gara risultante dal Comunicato Ufficiale, è considerata rinunciataria ed è sanzionata con la perdita della gara. Orbene, la decisione di spostare l’orario della gara delle ore 21,00 (orario indicato dalla società ospitante nell’annuario delle società partecipanti al campionato regionale C1 maschile di Calcio a Cinque, stagione 2002-2003) alle ore 22,30 non è mai stata pubblicata su alcun comunicato ufficiale e di conseguenza non idoneamente portata a conoscenza della società avversaria Né tale può considerarsi l’informale ed inusuale avviso dato dal Delegato Regionale. L’art. 13 N.O.I.F., infatti, statuisce che le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario; la pubblicazione di detti comunicati avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Le decisioni si presumono poi conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Inoltre, l’art. 54 N.O.I.F. statuisce al primo comma che “le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara”, aggiungendo al secondo comma che “nel caso di ritardo... l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara, purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara”, a ciò si aggiunga che l’art. 55 delle N.O.I.F. sancisce che “le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 dell’8.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’Audace Calcio Sme avverso decisioni merito gara Giovanissimi non disputata Pescantina San Lorenzo/Audace Calcio Sme del 4.2.2001 Massima: La società è sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara e un punto di penalizzazione in classifica, avendo rinunciato alla gara adducendo l’inagibilità degli spogliatoi per rottura dell’impianto di riscaldamento. (Nel caso di specie il Direttore di gara ha dichiarato che non vi erano ragioni valide per la rinuncia alla disputa della gara da parte della società ed ha precisato che, sia pure in presenza di una temperatura esterna rigida, per il funzionamento delle docce calde negli spogliatoi, comunque assicurato, la situazione non era tale da pregiudicare la disputa dell’incontro). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 25 marzo 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 16.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Giuliano Gemelli avverso decisioni merito gara S. Anna/Giuliano Gemelli del 12.12.1998 Massima: La società che rinuncia alla gara è sanzionata con la perdita della stessa, con la penalizzazione di punti (1) in classifica e con l’ammenda, né può addurre che è stato l’arbitro a decidere di non disputare la gara, allorquando dalla propria distinta di gara emerge con chiarezza che non aveva a disposizione il numero minimo di calciatori “giovani” indispensabile per disputare la partita, così che se l’avesse disputata l’avrebbe comunque persa a tavolino, perché non aveva rispettata l’obbligo di mantenere per tutta la durata della gara calciatori nati in un determinato anno in poi. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 18 dicembre 1997 - n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 20.11.1997. Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Palidoro avverso decisioni merito gara non disputata Anguillara/Palidoro del 5.10.1997 Massima: La mancata disputa di una gara da attribuirsi alla società ospitante comporta a suo carico la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione in classifica di un punto, nonché l'ammenda per prima rinuncia. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 18 dicembre 1997 - n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 13 del 9.10.1997 Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente della L.N.D. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 5.000.000 inflitta all’U.S. Melegnanese per mancata partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti 1997/98 Massima: In mancanza di una specifica determinazione normativa circa la misura della sanzione pecuniaria irrogabile per la violazione della disposizione della Lega Nazionale Dilettanti relativa alla rinuncia alla partecipazione della Coppa Italia alla gara (sul Comunicato Ufficiale è prevista unicamente che la partecipazione della Coppa Italia è resa obbligatoria e che la mancata partecipazione è punibile con una sanzione pecuniaria) occorre riferirsi, quanto alla entità della sanzione, a criteri desumibili dal sistema sanzionatorio generale. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 17 aprile 1997 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria - Comunicato Ufficiale n. 30 del 15.1.1997 Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti avverso decisioni merito gara non disputata Corciano/Po Bandino del 7.12.1996 Massima: Quando una gara non viene disputata per la mancata presentazione di una società, a carico di tale società è prevista, ai sensi dell’art. 53 comma 1 e 2 NOIF, la punizione sportiva della perdita della gara, l’ammenda ed un punto di penalizzazione in classifica per prima rinuncia.