Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN  del 18 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (305) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.M., F.V., S. V. (calciatori tesserati per la Soc. AS Volturno Futsal), G.F.(calciatore tesserato per la Soc. Ferrandina Calcio), I.B. (calciatore tesserato per la Soc. ASD Atletico C/5), B. S., F. R., P. M., A. P., M.A., A. B., A. V., I. G., G. P. (calciatori svincolati), D.G. (calciatore tesserato per la Soc. AS Napoli C/5) e delle società AS Napoli Calcio A 5, Ferrandina Calcio, AS Volturno Futsal e ASD Atletico C/5 (nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010). Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 e € 1.000,00 di ammenda per l'irregolare impiego di alcuni calciatori in occasione della disputa di quattro, atteso il tesseramento degli stessi per altre società. Quest’ultime sono sanzionate per il comportamento dei propri tesserati con la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00. Infatti, alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la CDN ritiene di poter operare una opportuna distinzione tra le posizioni delle singole società. Infatti, se in relazione a quest’ultime si può ragionevolmente ritenere che la condotta addebitata ai propri tesserati, non essendo materialmente alle medesime riferibile e non avendo, queste ultime, tratto alcun vantaggio dai richiamati comportamenti, la sanzione sportiva può essere equamente graduata (impregiudicato il principio della responsabilità oggettiva), nei riguardi della prima società, che ha tesserato i calciatori  non può essere applicato lo stesso criterio di valutazione. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 88/CDN  del 03 Giugno 2010 n. 3  - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 129 del 23.4.2010 Impugnazione - istanza: (308) – Appello della società Coop Vis Aurelia srl avverso le sanzioni della penalizzazione di 7 punti in classifica ed ammenda di € 1.000,00, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. Massima: La società, a seguito di deferimento è sanzionata con la penalizzazione di punti (7) in classifica per aver schierato in tredici gare il calciatore tesserato per altra società e non svincolato. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 88/CDN  del 03 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (238) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G. P. (calciatore già tesserato per la Soc. SSD Atessa Val di Sangro, attualmente tesserato per la Soc. Casc Italcalcio), U. T. e C.F. (dirigenti accompagnatori della Soc. Casc Italcalcio) e delle società Casc Italcalcio e SSD Atessa Val Di Sangro (nota n. 6027/584pf09-10/AA/ac del 22.3.2010). Massima: La società, a seguito di deferimento è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per aver schierato in due gare il calciatore tesserato per altra società e non svincolato. Quest’ultima società è, invece, sanzionata con l’ammenda (Euro 300,00) per il comportamento del calciatore che a sua volte è stato squalificato per 2 gare effettive. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 88/CDN  del 03 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (231) – Deferimento della Procura Federale a carico di: J. J. F. (calciatore già tesserato per la Soc. Verona Calcio a 5, attualmente tesserato per la Soc. AC Alpo 04), M.D.B. e F. M. (dirigenti accompagnatori della Soc. AC Alpo 04) e delle società  AC Alpo 04 e Verona Calcio a 5 (nota n. 5658/985pf09-10/AA/ac del 10.3.2010). Massima: La società, a seguito di deferimento è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva per aver schierato in cinque gare il calciatore tesserato per altra società e non svincolato. Quest’ultima società è, invece, sanzionata con l’ammenda (Euro 300,00) per il comportamento del calciatore che a sua volte è stato squalificato per 4 gare effettive. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27  Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010 Impugnazione – istanza:  1) Ricorso a.s.d. la sabina avverso le sanzioni: inibizione per mesi 2 al sig. O.G., presidente A.S.D. La Sabina;- inibizione per mesi 3 al sig. D.G.L., vice presidente A.S.D. La Sabina; - inibizione per mesi 1 al sig. C.M. dirigente A.S.D. La Sabina; - penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 6489/984pf09-10/aa/ac dell’8.4.2010 - per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 10. comma 6 C.G.S., 40, comma 4 N.O.I.F. e alla società per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai suoi dirigenti Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per aver tesserato e fatto partecipare a tre gare del campionato di promozione il calciatore tesserato per altra società e non svincolato. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 82/CDN  del 06 Maggio  2010 n. 5  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (239) – Deferimento della Procura Federale a carico di: B.F.D. (calciatore attualmente tesserato per la soc. ASD Conti Lazio Calcetto), G.Z. (dirigente accompagnatore della soc. ASD Romanina Calcio A 5) e delle società ASD Romanina Calcio A 5 e ASD Virtus Monopoli (nota n. 6099/585pf09-10/aa/ac del 24.3.2010). Massima: In caso di tesseramento del calciatore per due società deve considerarsi valida quella depositata o pervenuta per prima ai sensi dell’art. 40, comma 4 NOIF. Consegue che nel caso di doppio tesseramento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per aver impiegato il calciatore in n. 3 gare di campionato. Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali. Il dirigente che ha sottoscritto le distinte è sanzionato con l’inibizione (1 mese). Anche la società per la quale il calciatore era tesserato risponde del comportamento di quest’ultimo a titolo di responsabilità oggettiva ed è sanzionato con l’ammenda (€ 150,00). Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 58/CDN  del 16 Febbraio  2010 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 36 del 24.12.2009 Impugnazione - istanza:  (148) – Appello della società USD Lajatico avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 3 al sig. A. C. (presidente), dell’inibizione per mesi 12 al sig. Giuseppe Salvatori (dirigente), della squalifica per mesi 8 al sig. S.G. (calciatore) e della penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nel presente campionato e ammenda € 1.000,00 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: In caso di doppio tesseramento del calciatore nella medesima stagione sportiva come dirigente per una società e calciatore per un’altra, la società è sanzionata con la penalizzazione di punti (6) in classifica, da scontare nel presente campionato e l’ammenda (€ 1.000,00) per avergli fatto disputare un determinato numero di gare. Il calciatore per tale comportamento è sanzionato con la squalifica per 4 mesi. Il dirigente che ha sottoscritto le distinti di gara è sanzionato con l’inibizione per 6 mesi ai sensi dell’art. 10, comma 6, R.G. ma non per la violazione dell’art. 10, comma 2, R.G. giacchè lo stesso come dirigente che ha sottoscritto le distinte di gara in cui era inserito il calciatore, non può essere ritenuto responsabile del tesseramento del calciatore. Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per 3 mesi anche perché non si è presentato alla convocazione innanzi alla Procura Federale Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 30/CDN  del 19 Ottobre 2009  n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (54) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V. L. (calciatore attualmente tesserato ASD Pordenone e già tesserato per la Soc. Altamarca Montegroup), L. C. e M.B. (dirigenti della Soc. ASD Serialpes Futsal) e della società Altamarca Montegroup e ASD Serialpes Futsal (nota n. 1472/153pf09-10/AM/ma del 28.9.2009). Massima: La società, a seguito di deferimento,  è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica per aver fatto  partecipare a 3 gare il calciatore in posizione irregolare di tesseramento in quanto risultante tesserato per altra società. Anche il dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la distinta di gara è sanzionato con l’inibizione, mentre il calciatore è sanzionato con la squalifica (5 giornate). Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 03/CDN  del 03 Luglio 2009  n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009 Impugnazione - istanza: (299) – Appello della società ASD Mazzano Romano Europeline avverso le sanzioni della squalifica per anni 1 al calciatore R. M., l’inibizione per anni 1 e mesi 6 al presidente M. D.A., l’inibizione per mesi 4 ai dirigenti P. P., A.B., F. G., P.I.e F. D’A. e la penalizzazione di 15 punti da scontare nella corrente stagione sportiva (2008/2009) e ammenda di € 1.000,00, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: A seguito di deferimento della procura federale, la società risponde della violazione degli artt. 1 comma 1 e  10 comma 1 CGS ed è sanzionata con la penalizzazione di punti (8) in classifica per aver fatto partecipare il calciatore a numero 7 gare in posizione irregolare di tesseramento in quanto tesserato per latra società. Il calciatore è sanzionato con la squalifica di 1 (uno) anno a 6 (sei) mesi, il presidente con l’inibizione di 1(uno) anno, per aver consentito l’impiego di calciatore ed i dirigenti con l’inibizione per mesi 4 (quattro) a mesi 3 (tre), per aver attestato, con la sottoscrizione delle distinte di gara, la regolarità della posizione e dell’impiego di un calciatore in realtà tesserato per altra Società. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 80/CDN  del 23 Aprile 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (169) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.P. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. US Castrovillari, attualmente tesserato per la Soc. ASD Luzzanese Calcio 99), E.D. (vice presidente dotato di delega di rappresentanza, all’epoca dei fatti, della Soc. US Castrovillari) D.V. (segretario dotato di delega di rappresentanza, all’epoca dei fatti, della Soc. US Castrovillari) e della società US Castrovillari (nota n. 4068/413pf07-08/gr/dl del 27.1.2009) Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 4 CGS in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F. per aver sottoscritto due richieste di tesseramento per due società diverse. Di tale fatto ne rispondono il legale rapp.te ed il segretario  dell’ultima società, nonché la società stessa. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 56/CDN del 20 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 88 del 17.4.2008 – Campionato di 2^ Categoria. Impugnazione - istanza: (288) - Reclamo della società Pol. Comizianese avverso le decisioni merito gara Comizianese/Ranger S. Rocco Del 30.3.2008 Massima: Quando dall’attestazione dell’Ufficio Tesseramenti Comitato Regionale, si rinviene in atti che, il calciatore risulta tesserato per altra società la sua partecipazione alla gara è irregolare. Consegue la sanzione della perdita della gara nei confronti della società che lo ha impiegato. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/CGF Riunione del 06 settembre  2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 280/CGF Riunione del 09 ottobre 2008  n. 3  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 7 del 26.7.2007 Impugnazione - istanza: Ricorso del Sig. M.M. avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli fino al 31.12.2007, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 38. 2 del regolamento del Settore Tecnico Massima: L’allenatore di base risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto di fatto, pur non essendo tesserato, funzioni di allenatore della squadra Allievi Regionali di una società e successivamente per essere stato tesserato da altra società per allenare la prima squadra partecipante al Campionato di Serie D. Sussiste la violazione regolamentare addebitata all’allenatore dal momento che l’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico sanziona in maniera esplicita e inequivoca l’attività svolta dai tecnici nel corso della medesima Stagione Sportiva per più di una società, ancorché di fatto e indipendentemente dal rammento. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 13 Dicembre 2004 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 18.11.2004 Impugnazione - istanza:Appello Pol. Stella Sestese avverso decisioni merito gara F.C. Borromeo/Stella Sestese del 24.10.2004 Massima: E’ irregolare la posizione del calciatore per essere lo stesso tesserato con altra società, anche quando la società che lo ha schierato in campo, prima di tesserarlo, aveva ricevuto la comunicazione per iscritto da parte dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, della non esistenza di vincoli. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. S. Agata Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Daniele Cericola/S. Agata Calcio a Cinque del 19.10.2002 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che risulta contemporaneamente tesserato per due società, la cui prova può essere fornita dal confronto della firma sulle liste di tesseramento, anche se in esse si indicano date di nascita diverse.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Albatros R.I. Monte Mario avverso decisioni merito gara Ottavia/Albatros R.I. dell’11.3.2001

Massima: Il tesseramento è regolare quando il trasferimento a “titolo definitivo” del calciatore ad una società ed il successivo trasferimento da parte di questa ad altra società è avvenuto a “titolo temporaneo”, a norma dell’art. 100 comma 2 delle N.O.I.F., nella medesima data. In siffatta ipotesi non si verte nel caso di “doppio trasferimento” irregolare.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 15 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.3.000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Oggiono Calcio avverso decisioni a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia S.G.S., per violazione dell’art. 40 comma 4 N.O.I.F. in relazione al tesseramento dei calciatori P.A. e V.A. Massima: La società viene sanzionata con la penalizzazione di punti (22) in classifica per la partecipazione dei calciatori alle gare da essa disputate nel corso del Campionato Allievi in posizione irregolare, essendo tesserati con altra società.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Leonzio avverso decisioni merito gara Leonzio/Siracusa del 24.10.1999 per partecipazione del calciatore S.C. in posizione irregolare.

Massima: Deve escludersi l'ipotesi del doppio tesseramento quando il calciatore svincolatosi sottoscrive un nuovo tesseramento con altra società e successivamente un ulteriore tesseramento con altra società ancora poi annullato dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, preesistendo altro vincolo, appunto, con altra società.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 79 del 10.17.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.C. Soccer 2000 Santo Spirito avverso decisioni merito gara Soccer 2000 Santo Spirito/Modugno del 26.9.1999

Massima: In caso di doppio tesseramento è valido quello effettuato per primo.

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 20/CF del 4 agosto 1999 n.7 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione dell’art. 40 comma 4 N.O.I.F.

Interpretazione: L'art. 40, comma 4 N.O.I.F. va interpretato nel senso che l'ipotesi ivi prevista e sanzionabile concerne il solo caso in cui il calciatore "nella stessa stagione sportiva" sottoscriva richieste di tesseramento per più società e non può estendersi al diverso caso in cui un calciatore, già tesserato, sottoscriva richiesta per altra e diversa società. In tale ultima ipotesi il calciatore sarà sanzionabile ai sensi del disposto di cui all'art. 4, comma 7 C.G.S., solo se avrà conseguito, anche per errore dell'ufficio federale, un altro tesseramento, a causa della violazione del divieto di cui all'art. 40 comma 4 N.O.I.F. (primo periodo).Interpretazione: L'ipotesi del calciatore già tesserato per una società, quindi non libero da vincolo se "non professionista" e da vincolo di contratto se "professionista", che richieda tesseramento per altra e diversa società, non è sanzionata dall'art. 40 comma 4 delle N.O.I.F. Il comma 4 dall'art. 40 N.O.I.F. (ultimo periodo) dichiara sanzionabile una fattispecie, "richiesta" di tesseramento per più società nella stessa stagione sportiva, del tutto diversa da quella della contemporaneità di tesseramento per più società; quest'ultima presuppone che la richiesta sia stata accolta e che quindi si sia realizzata la contemporaneità dei tesseramenti. Infatti, la richiesta precede il tesseramento che si ha solo con l'accoglimento della stessa, quindi la pluralità di richieste non va confusa con la pluralità di tesseramenti. (Nel caso in esame la richiesta del calciatore già tesserato per altre società dovrà essere respinta senza applicazione di sanzione, perché la disposizione contenuta nell'art. 40 comma 4 N.O.I.F., che attiene alla richiesta di tesseramento per più società nella stessa stagione sportiva, è di stretta interpretazione e non va estesa al caso in cui un calciatore, con tesseramento già perfezionato ed in atto con altra società, sottoscriva richiesta per altra e diversa società). Ciò non significa peraltro che tale calciatore sia immune da sanzione ove la richiesta venga accolta e si venga così a verificare la contemporaneità di tesseramenti assolutamente vietata dallo stesso art. 40 comma 4 N.O.I.F. (primo periodo). E’ giurisprudenza pacifica degli Organi di giustizia sportiva che la violazione del divieto rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 4 comma 7 C.G.S. a carattere residuale, il quale commina la squalifica per un periodo non inferiore ad un mese per "le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramento", peraltro in specifica applicazione del generale principio di sanzionabilità delle violazioni dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di ogni disposizione vigente contenute nell'art. 9, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 6 maggio 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 25.3.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Montelupo 1930 avverso decisioni merito gara Montelupo 1930/Ginestra Fiorentina del 27.2.1999 Massima: Il calciatore è in posizione irregolare per doppio tesseramento, quando risulta che il medesimo è stato tesserato per una società con un nome di battesimo e con un’altra con diverso nome.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 11 marzo 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 14 del 29.10.1998

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Ostra avverso decisioni merito gara Corinaldo/Ostra del 4.10.1998

Massima: Le norme sul tesseramento dei calciatori sono ben precise, e su tutte domina la regola che pone l'assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società. La ricorrente, nel caso di specie, non contesta l'esistenza del doppio tesseramento, ma svolge argomentazioni tutte dirette a provare la propria buona fede. Ora, anche se si volessero ritenere valide tali argomentazioni, si deve, comunque, rilevare che la buona fede non equivale ad assenza di colpa, né può prevalere sull'elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 4 marzo 1999 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Rogoredo 1984 avverso decisioni merito più gare per partecipazione del calciatore D’A.A. in posizione irregolare. Massima: La società, per avere fatto partecipare il calciatore a gare ufficiali della categoria Giovanissimi Sperimentali senza averne titolo, poiché tesserato per altra società e quindi in violazione dall'art. 40 comma 4 N.O.I.F., su deferimento del Presidente del Comitato Regionale è sanzionata dal Giudice Sportivo di 2° Grado con l'ammenda per violazione dell'art. 40 comma 4 N.O.I.F.; l'ammenda in relazione alle gare perse sul campo alle quali aveva partecipato il calciatore; la penalizzazione di punti (10) in classifica relativamente alle gare per le quali era decorso il termine previsto per procedere al deferimento e la perdita della gara disputata il 29.11.1998. Il calciatore è sanzionato con la squalifica ed il Presidente della società con l’inibizione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 4 marzo 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Rogoredo 1984 avverso decisioni merito più gare per partecipazione del calciatore N.S. in posizione irregolare. Massima: La società, per avere fatto partecipare il calciatore a gare ufficiali della categoria Giovanissimi Sperimentali senza averne titolo, poiché tesserato per altra società e quindi in violazione dall'art. 40 comma 4 N.O.I.F., su deferimento del Presidente del Comitato Regionale è sanzionata dal Giudice Sportivo di 2° Grado con la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, in relazione alla gara disputata l'8.11.1998, in quanto decorso il termine previsto per procedere al deferimento, nonché con la perdita della gara disputata il 29.11.1998. Il calciatore è sanzionato con la squalifica. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 25 febbraio 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pontechiasso avverso decisioni merito 6 gare per partecipazione del calciatore I.V. in posizione irregolare. Massima: La società è responsabile della violazione dell'art. 40 comma 4 N.O.I.F, per aver schierato in sei gare il calciatore, in posizione irregolare, in quanto ancora tesserato per società appartenente alla Federazione Estera (Svizzera) ed è sanzionata con la penalizzazione di punti (9) in classifica.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 9 luglio 1998 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 27.5.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell'U.S. Sciara avverso decisioni merito gara Sciara/Corleone del 29.3.1998

Massima: La decisione disciplinare adottata nei confronti del calciatore (che, già tesserato per altra società, aveva sottoscritto una richiesta di tesseramento anche per la controparte), non può avere effetto retroattivo ed incidere sulla regolarità della gara, al di là dei termini cronologicamente fissati dell'art. 37 comma 3 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 5 giugno 1998 - n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 7.5.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Montorese Calcio avverso decisioni merito gara Montorese Calcio/Gruppo Giovani Banzano del 14.3.1998Massima: L'art. 40 comma 4 N.O.I.F. sancisce che in caso “di più richieste di tesseramento va considerata valida quella depositata o pervenuta prima”. (Nella fattispecie, una persona è stata tesserata prima come dirigente e successivamente come calciatore per altra società. Per cui è regolare la partecipazione di questi alla gara in funzioni di guardialinee per la società con la quale è tesserato come dirigente, anche se la gara è stata disputata dopo che lo stesso era stato tesserato come calciatore).

Massima: Ai sensi degli art. 40 comma 4 e 112 bis N.O.I.F., non è ammesso il doppio tesseramento (calciatore e dirigente) in favore di due diverse società.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C - Riunione del 29 gennaio 1998 - n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 dell'11.12.1997 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Nuova Capriolo avverso la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti nella classifica 1997/98 inflittale a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, a seguito della partecipazione del calciatore B.A. a n. 3 gare in posizione irregolare Massima: Quando il calciatore ha effettuato contemporaneamente tesseramenti per più società ex art. 40 comma 4 N.O.I.F è prevista a suo carico la squalifica ed a carico della società una determinata ammenda in relazione alle gare nelle quali era stato impiegato il predetto e la penalizzazione di punti (9) in classifica, da scontarsi nella stagione in corso. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/D - Riunioni del 25/26.7.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.C. Patriavarcaturo avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore T.G. in favore dell’A.C. Campania e avverso il deferimento disposto a proprio carico dalla Commissione Tesseramenti. Massima: E’ prevista la punizione sportiva della perdita della gara alla società che abbia schierato un calciatore in posizione irregolare, in quanto tesserato ancora presso un’altra società; quando però questa società sostiene che la firma apposta dal calciatore per l’altra società sia stata falsificata, si effettueranno i dovuti controlli. Se all’esito dei controlli si accerta che la firma del calciatore è del tutto simile a quella apposta sulla sua carta d'identità, non si ha la falsificazione e considerato che l’identità delle firme con quelle confrontate sono così evidenti non c’è bisogno di richiedere alcuna perizia grafologica, per cui il calciatore verrà sanzionato per aver stipulato un doppio tesseramento e la società per aver fatto partecipare lo stesso in posizione irregolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 11 del 27.8.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell'A.S.C. Patriavarcaturo avverso decisioni merito gara Patriavarcaturo/Junior Castelvolturno dell’11.5.1997 Massima: E’ prevista la punizione sportiva della perdita alla gara della società che abbia schierato un calciatore in posizione irregolare, in quanto tesserato ancora presso un’ altra società.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunioni del 20/21 .6.1997

Impugnazione - istanza: Appello del Pisa Calcio avverso la declaratoria di validità della variazione di tesseramento del calciatore G.M. in favore dell’A.C. Siena.

Massima: L'uso di una valida modulistica è requisito previsto ad substantiam (cioè a pena di invalidità della contrattazione) dell'art. 105 N.O.I.F. il cui comma 2 non contempla soltanto rapporti contrattuali fra società e calciatori professionisti, come chiaramente si evince dalla generalità di previsione della norma (che parla, genericamente, di "società"). Il contenuto di tale comma non è smentito dal comma 4 il quale, richiedendo le stesse garanzie del precedente, introduce semplici varianti temporali per i calciatori aventi status di dilettante. (Nel caso di specie, la Commissione Tesseramenti, richiesta dalla Lega Professionisti Serie C del giudizio di competenza sulla validità di due variazioni di tesseramento concernenti il medesimo calciatore, pervenute nella stessa data alla Lega, da parte di due diverse società Siena, dichiarava la validità del tesseramento in favore della società che aveva utilizzato i moduli federali per la corrente stagione sportiva e depositato il tesseramento a partire dalla data all’uopo prevista dal Consiglio Federale (1° luglio). La commissione annullava l’altro, stipulato sui moduli della precedente stagione sportiva e prima del 1° luglio, in quanto non poteva essere qualificato come preliminare).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 29 maggio 1997 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 38 del 2.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cologne avverso decisioni merito gara Termotecnica/Cologne del 6.4.1997

Massima: Il doppio tesseramento, non consentito nei confronti di società iscritte alla F.I.G.C., è pienamente consentito tra le società della F.I.G.C. e le società degli E.P.S. come risulta dal combinato disposto dei commi 2,3 e 4 dall'art. 1 della Convenzione stipulata tra la F.I.G.C. e gli E.P.S. pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 49/A del 10 novembre 1993. (Nel caso di specie il calciatore aveva sottoscritto un doppio tesseramento del calciatore, uno presso una società iscritta alla F.I.G.C. ed un altro presso altra società che milita nel Campionato C.S.I.)

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 22 maggio 1997 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Comunicafo Ufficiale n. 131 del 10.4.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Marconi avverso decisioni merito gara Vigor Perconti/Marconi del 9.3.1997 Massima: Quando una società partecipante al Campionato di 2° Categoriaschiera un calciatore che si trovi in posizione irregolare, in quanto già tesserato presso una società dicalcio a cinque, è prevista a carico della società l’ammenda e la punizione sportiva della perdita della gara ed al calciatore la squalifica a termine. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 23 aprile 1997 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 36 del 3.4.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Sporting Battiati avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Giovanissimi Sporting Battiati/Libertas Catania Nuova del 16.3.1997 Massima: Quando una società schiera un calciatore tesserato con un’ altra società, è prevista a carico della società la punizione sportiva della perdita della gara, per posizione irregolare del calciatore oltre l’ ammenda, nonché la revoca del tesseramento del calciatore ed a carico di quest’ultimo la squalifica. Massima: Su reclamo della società che invoca la posizione irregolare del calciatore per doppio tesseramento, l’organo di giustizia sportiva competente può comminare la sanzione sportiva della perdita della gara, ma non irrogare punti di penalizzazione per ogni gara a cui ha partecipato il calciatore durante la competizione, atteso che quest’ultima sanzione può essere comminata solo a seguito di deferimento.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 13 giugno 1996 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 40 del 9.5.1996

Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Borore avverso decisioni merito gara Borore/Donigala del 14.4.1996

Massima: Incombe alla società l'onere di accertare autonomamente e con l'impiego della ordinaria diligenza l'esistenza eventuale di altro tesseramento in capo al calciatore, agevolmente rilevabile dai tabulati federali, a nulla rilevando la circostanza che la stessa abbia confidato sui competenti Organismi federali che, interpellati sul punto, avevano garantito la legittimità dell'operazione.

Massima: Il doppio tesseramento comporta la posizione irregolare del calciatore e la conseguente punizione sportiva della perdita della gara.

   
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