Massima n. 288985
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 n. 3 e con
motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n.
291/CGF del 13 agosto 2009n. 3 www.figc.it
Impugnazione – istanza Ufficio di Procura Antidoping C.O.N.I. richiesta di archiviazione ex
art. 4, comma 4 delle norme sportive antidoping – appendice f, in ordine al
procedimento disciplinare n. 83/08 a carico del calciatore G. M..
Massima: La C.G.F. dispone l’archiviazione ai sensi
dell’art. 4, comma 4 Norme Sportive Antidoping – Appendice F, in ordine al
procedimento disciplinare a carico del calciatore quando lo stesso, risultato
positivo al controllo antidoping, dimostra di aver assunto la sostanza
attraverso un medicinale per curare una malattia e di aver utilizzato le
precauzioni prescritte dalla normativa antidoping. Il caso di specie: l’atleta
veniva sottoposto a controllo antidoping in occasione della gara. A seguito di
detto controllo, l’atleta risultava positivo alla morfina. Il report del
laboratorio antidoping del C.O.N.I. di Roma comunicava che la concentrazione di
morfina rilevata poteva essere compatibile con l’assunzione di codeina,
sostanza consentita dalla lista WADA, l’Ufficio di Procura Antidoping del
C.O.N.I. (“U.P.A.”) apriva un procedimento di indagine a carico dell’atleta
citato per violazione dell’art. 2.1 delle vigenti Norme Sportive Antidoping
(“N.S.A.”), svolgendo i seguenti atti istruttori: 1) con telegramma l’U.P.A.
tempestivamente convocava l’atleta per la sua audizione, al fine di
approfondire e accertare i fatti oggetto di indagine; 2) il calciatore Giorgi,
alla presenza del suo difensore, veniva effettivamente ascoltato dinanzi
all’U.P.A. e dichiarava testualmente: “In
merito alla positività che mi è stata riscontrata ricordo di aver assunto nei
due giorni precedenti la gara e il giorno della gara una bustina di Tachidol,
che ho peraltro dichiarato nel verbale di prelievo”. Aggiungeva inoltre:
“ho assunto il Tachidol perché
soffrivo [di dolore alla schiena]; [prendo il Tachidol] in quanto sono affetto da malattia di Von
Willenbrand; … il Tachidol non
era compreso nella lista dei prodotti vietati … [né] è presente il bollino doping”; a
sostegno delle proprie dichiarazioni l’atleta produceva apposita documentazione
medica. Sulla base dell’illustrato quadro probatorio e, segnatamente, in
considerazione del fatto che dal punto di vista scientifico la positività
riscontrata a carico dell’atleta è riconducibile all’assunzione di codeina –
sostanza contenuta nel Tachidol – nei tempi e nei modi descritti dal
calciatore, l’U.P.A. ha ritenuto di chiedere a questo Organo Giudicante
l’archiviazione del procedimento disciplinare istruito a carico del calciatore.
Emerge dalla documentazione in atti che l’U.P.A. ha correttamente iniziato un
procedimento disciplinare a carico del calciatore ai sensi delle vigenti norme
delle N.S.A., essendo il calciatore risultato positivo alla morfina. L’U.P.A.
ha conseguentemente svolto la necessaria attività istruttoria. L’U.P.A. ha,
infatti, senza ritardo convocato e sentito il calciatore che, avanti al
Procuratore, ha affermato di aver assunto un medicinale, il Tachedol,
contenente codeina, sostanza compatibile con la morfina. In particolare, il
calciatore ha dichiarato: (i) di assumere tale medicinale per curare la
malattia di Von Willebrand, della quale è affetto; (ii) di avere assunto tale
medicinale nei giorni precedenti la partita e il giorno della gara; (iii) di
aver verificato, con l’ausilio del medico sociale, che tale medicinale non
fosse compreso nella lista WADA delle sostanze vietate; (iv) di avere
controllato anche sulla confezione del Tacherol l’assenza del ‘bollino doping’.
A sostegno delle proprie dichiarazioni, il calciatore esibiva e depositava
appropriata documentazione medica. Considerando che le attività istruttorie
svolte sono del tutto appropriate e confacenti ai compiti d’indagine attribuiti
dalle N.S.A. all’U.P.A., e considerando che dalle stesse attività non emergono
elementi sufficientemente apprezzabili e precisi per procedere disciplinarmente
nei confronti del calciatore, onde accertarne eventuali responsabilità per
violazione della normativa antidoping, questo Organo Giudicante ritiene
giustificata, allo stato degli atti, la richiesta di archiviazione formulata
dall’U.P.A.
Decisione
G.U.I.. – C.O.N.I.: Decisione n. 62/08 del 14 luglio 2008 – www.coni.it
Decisione
impugnata: Delibera dalla Commissione Federale Antidoping della FIGC - www.figc.it
Impugnazione
– istanza: L.B..
Massima: La ratio della
esenzione va individuata proprio nella impossibilità di individuare, ovvero
prescrivere e quindi utilizzare farmaci alternativi a quelli inclusi nella
lista WADA, per il trattamento di alcune patologie acclarate. Il caso di
specie: il calciatore ha formulato una domanda di esenzione a fini terapeutici
per utilizzo di farmaci vietati dalla normativa WADA necessari al trattamento
di asma bronchiale allergica diagnosticatagli
dal Pneumologo; il CEFT, non ritenendo sufficientemente provata la sussistenza
della patologia, chiedeva una integrazione della documentazione medica. Il
calciatore, quindi, provvedeva, inviando la relazione accompagnatoria al
certificato dello specialista pneumologo, nonché test con metacolina ed esami
diagnostici quali spirometria e test di brocodilatazione. La Commissione Federale
Antidoping della FIGC comunicava la decisione del CEFT di diniego di esenzione
ai fini terapeutici in quanto - come si legge nel provvedimento -“ sia dagli
accertamenti eseguiti sia dal certificato dello specialista, al momento non si
evince l’inefficacia di interventi farmacologici alternativi non compresi nella
lista WADA in vigore”. Successivamente il calciatore chiedeva al CEFT di
rivedere la propria decisione adducendo che a seguito del manifestarsi di tosse
e dispnea da sforzo, era stato visitato da due specialisti i quali avevano
reputato in quel momento come unica e necessaria terapia l’associazione tra
formetorolo e cortisonico. Infatti, a seguito della terapia, il calciatore non
accusava più la sintomatologia come confermato dalla negatività del test alla
meta colina. Il CEFT, pertanto, confermava il diniego di esenzione.