Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 31 luglio 2008 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CAF pubblicata sul C.U. n. 50/C del 5/5/07 – www.figc.it Parti: F.C. Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ improcedibile la richiesta di conciliazione proposta alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport allorquando erano trascorsi 6 mesi dalla data della pubblicazione del dispositivo della decisione della CAF poiché presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni “dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia” previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento della Camera. Il rispetto del termine fissato dall’art. 5, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è elemento di procedibilità e non di ammissibilità della domanda di conciliazione; il Collegio è tenuto, in ogni caso, a valutare d’ufficio la sussistenza degli elementi di proponibilità, procedibilità e ammissibilità delle domande di arbitrato; di conseguenza, l’eventuale errata qualificazione dell’eccezione preliminare sollevata da una delle parti non ne preclude l’esame. In ordine alla tempestività della proposizione della istanza di conciliazione da parte l’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) prescrive, al n. 1, che “le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali … La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi” e, al n.2, “le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”. La decisione della CAF non risulta tra quelli che prevedono particolari modalità di notifica; la concorde (e univoca) giurisprudenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (peraltro richiamata dalla difesa della FIGC) ha sinora affermato che “il termine di cui all’art. 5, comma 1, per proporre l’istanza di conciliazione decorra dalla data di conoscenza del dispositivo e non delle motivazioni…” (Cfr. Lodo Pieroni – F.I.G.C. dell’11.03.2008). La norma NOIF è sul punto inequivoca laddove valuta conosciuto il provvedimento con la sola pubblicazione; dunque, un provvedimento non recettizio. In realtà la difesa solleva altro problema: cioè, la necessità di conoscere le motivazioni della decisione assunta al fine di proporre una istanza di conciliazione consapevole. Il Collegio osserva, sul punto, che la norma NOIF usa il termine “decisione”, che si presume conosciuta con la sola pubblicazione. Dunque, dalla richiamata norma si evince che il problema non è posto dalla conoscenza del provvedimento, quanto piuttosto di ciò che deve essere conosciuto. Se, infatti, per decisione si intende l’intero provvedimento composto da motivazione e dispositivo, allora la doglianza ha un suo oggettivo fondamento. Se, diversamente, il dispositivo è di per sé sufficiente a integrare la decisione, la soluzione deve essere opposta. Ad avviso del Collegio, attesa anche la natura del procedimento dal quale la decisione origina, nonché tenuto conto delle modalità con la quale la medesima deve essere portata a conoscenza dei destinatari e lo scopo di tale modalità di comunicazione, finalizzata all’immediata impugnativa, non può a quel termine attribuirsi, nonostante la sua atecnicità ed equivocità, altro significato se non quello sinora apprezzato: ovverosia che la decisione si riassume, almeno sotto il profilo teleologico al quale la sua pubblicazione è indirizzata, esclusivamente al profilo del dispositivo. Sotto questo profilo, non è di secondo piano la circostanza che la squalifica comminata dalla CAF è stata applicata al calciatore fin dalla data di pubblicazione del dispositivo della CAF. Pertanto, il Collegio ritiene che la conoscenza della motivazione della decisione della CAF può rilevare solo ai fini della proposizione di ulteriori argomenti nel corso dei successivi procedimenti e non ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di conciliazione. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 31 luglio 2008 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CAF pubblicata sul C.U. n. 50/C del 5/5/07 – www.figc.it Parti: F.C. Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ improcedibile la richiesta di conciliazione proposta alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport allorquando erano trascorsi 6 mesi dalla data della pubblicazione del dispositivo della decisione della CAF poiché presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni “dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia” previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento della Camera. Il rispetto del termine fissato dall’art. 5, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è elemento di procedibilità e non di ammissibilità della domanda di conciliazione; il Collegio è tenuto, in ogni caso, a valutare d’ufficio la sussistenza degli elementi di proponibilità, procedibilità e ammissibilità delle domande di arbitrato; di conseguenza, l’eventuale errata qualificazione dell’eccezione preliminare sollevata da una delle parti non ne preclude l’esame. In ordine alla tempestività della proposizione della istanza di conciliazione da parte l’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) prescrive, al n. 1, che “le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali … La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi” e, al n.2, “le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”. La decisione della CAF non risulta tra quelli che prevedono particolari modalità di notifica; la concorde (e univoca) giurisprudenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (peraltro richiamata dalla difesa della FIGC) ha sinora affermato che “il termine di cui all’art. 5, comma 1, per proporre l’istanza di conciliazione decorra dalla data di conoscenza del dispositivo e non delle motivazioni…” (Cfr. Lodo Pieroni – F.I.G.C. dell’11.03.2008). La norma NOIF è sul punto inequivoca laddove valuta conosciuto il provvedimento con la sola pubblicazione; dunque, un provvedimento non recettizio. In realtà la difesa solleva altro problema: cioè, la necessità di conoscere le motivazioni della decisione assunta al fine di proporre una istanza di conciliazione consapevole. Il Collegio osserva, sul punto, che la norma NOIF usa il termine “decisione”, che si presume conosciuta con la sola pubblicazione. Dunque, dalla richiamata norma si evince che il problema non è posto dalla conoscenza del provvedimento, quanto piuttosto di ciò che deve essere conosciuto. Se, infatti, per decisione si intende l’intero provvedimento composto da motivazione e dispositivo, allora la doglianza ha un suo oggettivo fondamento. Se, diversamente, il dispositivo è di per sé sufficiente a integrare la decisione, la soluzione deve essere opposta. Ad avviso del Collegio, attesa anche la natura del procedimento dal quale la decisione origina, nonché tenuto conto delle modalità con la quale la medesima deve essere portata a conoscenza dei destinatari e lo scopo di tale modalità di comunicazione, finalizzata all’immediata impugnativa, non può a quel termine attribuirsi, nonostante la sua atecnicità ed equivocità, altro significato se non quello sinora apprezzato: ovverosia che la decisione si riassume, almeno sotto il profilo teleologico al quale la sua pubblicazione è indirizzata, esclusivamente al profilo del dispositivo. Sotto questo profilo, non è di secondo piano la circostanza che la squalifica comminata dalla CAF è stata applicata al calciatore fin dalla data di pubblicazione del dispositivo della CAF. Pertanto, il Collegio ritiene che la conoscenza della motivazione della decisione della CAF può rilevare solo ai fini della proposizione di ulteriori argomenti nel corso dei successivi procedimenti e non ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di conciliazione. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 giugno 2008– www.coni.it Decisione impugnata: Rigetto richiesta di fusione societaria - www.figc.it Parti: U.S. Ariano Irpino contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale FIGC/LND Massima: L’istanza di conciliazione alla Camera di Conciliazione deve essere inviata nel termine di 30 giorni da quando la parte ha avuto comunicazione del provvedimento che intende impugnare che nel caso di specie decorre dalla comunicazione via fax inviata dalla Federazione alla società con la quale viene negata la fusione. La disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 5, prevede che la parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione, deve inviare copia della propria istanza di conciliazione alla controparte nonché alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottoporre alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie. Ne segue che il semplice deposito dell’istanza, senza la previa comunicazione alle altre parti nel termine prescritto, non impedisce la decadenza di cui alla ricordata norma. Il Regolamento della Camera stabilisce un vero e proprio sistema di decadenza contrattuale, di natura sostanziale e non processuale. L’unico atto che impedisce tale decadenza è, per l’appunto, la presentazione dell’istanza di conciliazione con le modalità e i termini previsti dal Regolamento (cfr. in proposito il Lodo Licata/F.I.P. del 16.11.2007, che richiama il citato Lodo Avella/F.I.G.C. 27.4.2007). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 1 maggio 2008 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 15/CDN del 15 novembre 2007 – www.figc.it Parti: A.C. Città di Castello contro  Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il termine disponibile per la proposizione della istanza di conciliazione, non può ritenersi decorrente, in concreto, dal «giorno in cui è avvenuta la pubblicazione a cura della F.I.G.C.- con Comunicato Ufficiale n. 15/CDN- della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale» ai sensi  dell’art. 2 C.G.S., per cui «i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione». Al contrario, essendo incontroverso che la decisione della C.D.N. è stata «comunicata a mezzo posta il 21 novembre [2007]», è soltanto da quest’ultima data che muoveva il dies a quo del termine di decadenza per la sottoposizione alla Camera dell’istanza di conciliazione che rende ulteriormente proponibile la domanda di arbitrato. Non può essere dubbio - invero- che effetti particolari che dipendono dalla conoscenza di atti pur soggetti a forme di pubblicità generali, rimangono dipendenti dalle (altrettanto) particolari forme di partecipazione dell’atto stesso (qual è la comunicazione), che si aggiungono a quelle (pur) generali, come esemplarmente avviene per le parti del giudizio a quo, rispetto alla definizione del processo costituzionale donde questo abbia tratto origine: la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale non surroga, per le parti, la comunicazione -alla quale le stesse hanno diritto- dell’evento che, definendo l’incidente, consente di promuovere nuovamente, sotto pena di estinzione, il corso del processo sospeso. Così è stato stabilito che «anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione, in essa, del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte Cost., la pubblicità legale, così migliorativamente attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte cost.» (Cass. 7 febbraio 2006, n. 2616). Non altri, che questi principi governano anche la fattispecie adesso sub iudice, talchè deve ritenersi che, a far data dal 21 novembre 2007, il termine di cui all’art. 5 Reg. Camera sia stato osservato dalla istanza di conciliazione della parte interessata, ciò che rimuove la questione impediente sollevata dalla difesa della F.I.G.C. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF del 24 luglio 2007 - www.figc.it Parti: U. S. Tavoleto A.S.D. - A.S.D. Belforte Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ ammissibile il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport avverso la decisione della CGF che non avrebbe rilevato la prescrizione ed ha confermato la penalizzazione di dieci punti in classifica da scontare nella corrente stagione 2007-2008 per violazione dell’art. 32-bis delle N.O.I.F., anche qualora la CGF non abbia ancora depositato le motivazioni. Infatti, la fattispecie esaustiva delle vie di ricorso interne alla Federazione -che sostanzia il presupposto di ammissibilità dell’arbitrato- si è perfezionata con la decisione irretrattabilmente assunta dalla C.G.F. nella riunione del 24 luglio 2007, recante conferma della «delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale. E’ evidente che non concorre alla integrazione del presupposto di ammissibilità del procedimento arbitrale (e tanto meno integra una condizione per la pronuncia di merito) un elemento -qual è la motivazione del provvedimento che al presente arbitrato dà occasione necessaria- il quale sostanzia piuttosto un profilo essenziale alla documentazione della decisione, ma non alla decisione in quanto tale. Perciò, una decisione definitiva dell’Ordinamento federale, ai fini che qui interessano, deve ritenersi intervenuta sol che il deliberato di ultima istanza non sia ulteriormente ritrattabile dall’organo che l’ha preso e, quindi, sia stato manifestato debitamente, così avendo perso quell’organo di giustizia il potere di cui la decisione stessa rappresenta la manifestazione consuntiva. Del resto, è sufficiente considerare come, per consolidata giurisprudenza, la stessa legittimazione dei soggetti che partecipano in collegio (come nel caso in rilievo ora) alla deliberazione della decisione (mentre è essenziale che sussista all’atto deliberativo, viceversa) può senza conseguenze dissolversi in data immediatamente posteriore alla deliberazione, quando quei soggetti –che pure più non potrebbero decidere- tuttavia rimangono ulteriormente titolati (rectius: tenuti) a perfezionare il documento che (previa redazione dei motivi e sottoscrizione) è destinato a contenere l’atto che essi hanno -a tempo debito concepito. In definitiva, nelle ipotesi in cui la decisione di giustizia federale abbia, come nella fattispecie che occupa, una manifestazione documentale diacronica, così intendendosi il regolare avvicendamento del solo dispositivo (prima) e (quindi) della delibera completa anche dei relativi motivi, il posteriore momento in cui viene in essere quest’ultima -se certamente consente la ineludibile decorrenza dei termini decadenziali per il procedimento di (conciliazione e) arbitrato presso questa Camera (artt. 5, comma 1 e 8, comma 6, Reg.) - non può rappresentare (anche) un termine ne ante quem per la proposizione della domanda di (conciliazione e di) arbitrato, sotto pena –in aggiunta a quanto si è detto- di un’ altrimenti ingiustificabile traslazione in capo alla parte avversaria della «Federazione sportiva nazionale» delle negative conseguenze (anche in termini di accesso utile alla giustizia sportiva e non) di eventuali e non dovuti ritardi ascrivibili (comunque) ad organi della medesima Federazione, esattamente come nel caso che occupa. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 marzo 2008– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CAF n. 45 del 21/12/2006 - www.figc.it Parti: E.P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima:Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, per proporre l’istanza di conciliazione decorre dalla data di conoscenza del dispositivo e non delle motivazioni. Se, infatti, la chiara ed inequivoca formulazione della norma di cui al citato art. 5 del Regolamento consente di affermare che dalla data in cui l’istante ha avuto conoscenza del provvedimento lesivo è iniziato a decorrere il termine perentorio entro il quale lo stesso avrebbe dovuto adire l’Organo Camerale, tale interpretazione trova conforto anche nell’elaborazione giurisprudenziale in materia. E’, infatti, frutto di tale elaborazione il principio generale definitivamente affermato nella recente pronuncia del Consiglio di Stato secondo il quale la decorrenza del termine di impugnazione ha inizio dalla data di conoscenza dell’esistenza del provvedimento lesivo e non già dalla data di conoscenza del suo contenuto (cfr. Lodo Guerriero/UITS). Il Consiglio di Stato, ripercorrendo l’excursus giurisprudenziale ha chiarito, confermando le costanti ed univoche pronunce antecedenti, che la conoscenza dell’esistenza di un provvedimento potenzialmente lesivo e degli elementi essenziali del suo contenuto sono idonei a far decorrere il termine di impugnazione. (C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 829/2006). Nel caso di specie, dunque,con la pubblicazione del dispositivo sul C.U. n. 29/C in data 16 gennaio 2006, il deferito ha avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento e dei suoi elementi essenziali, che si intendono conosciuti quando “il legittimato all’impugnativa abbia avuto la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento” (C. d. S., Sez. IV, Sent. n. 1462/1998). Al riguardo, si richiamano due recenti pronunce (Procedimento arbitrale promosso da Pietro Avella contro la F.I.G.C. Lodo del 27.04.2007/21.05.2007, Procedimento arbitrale promosso dalla Società Polisportiva studentesca Licata contro La FIGC lodo 16.11.2007) nelle quali si precisa che il precipuo scopo della fase conciliativa è «di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti» (comma 2). Pertanto, a differenza di quanto dispone l’art. 9 in tema di domanda di arbitrato, l’istanza conciliativa deve contenere semplicemente «la breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile», e non la compiuta «esposizione dei fatti e delle pretese», e l’«eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza e ogni documento ritenuto utile», di cui al citato art. 9 (comma 1, lett. e e f). Trattasi, dunque, di «un valido sistema di “decadenze stabilite contrattualmente” (art. 2965 c.c.), per effetto del quale “entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”, quest’ultima (individuata nei suoi estremi di massima), onde impedire la decadenza dal diritto di proporre l’azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento di un atto, l’istanza preventiva di conciliazione. La quale rappresenta, dunque, una vera e propria condizione di proponibilità dell’arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.) e non soltanto condizione di procedibilità del giudizio, poiché il carattere perentorio del termine per l’accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorché sia spirato, e diversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis c.p.c.], di concepirne l’esperimento come accessibile sine die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell’azione» (Cfr. Lodo Avella c/ FIGC cit.) Massima:E’ possibile impugnare innanzi alla Camera di Conciliazione il provvedimento di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria F.I.G.C., adottato nei confronti di un tesserato dal Commissario Straordinario F.I.G.C. entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto.Il giudicato sportivo formato sulla decisione della CAF non preclude al Collegio l’esame dell’impugnativa proposta avverso il provvedimento del Commissario straordinario del 21 dicembre 2006, che di quella decisione costituirebbe diretta applicazione. Ed infatti, il provvedimento con il quale Commissario Straordinario ha dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria dalla FIGC del deferito costituisce una sanzione autonoma, ulteriore ed efficace rispetto a quella inflitta con il Provvedimento della CAF. Massima:Costituendo il previo rituale esperimento della fase conciliativa ineludibile condizione di procedibilità per l’accesso alla tutela arbitrale, è evidente che la relativa eccezione sollevata nel momento in cui è promossa l’azione risulta tempestiva. Ed infatti, la circostanza che il Conciliatore non abbia rilevato la tardività della domanda o, che la Federazione non l’abbia opposta non integra una causa che ai sensi dell’articolo 2966 del c.c. impedisce la decadenza. Si precisa che la fase conciliativa non implica lo svolgimento di alcuna funzione decisoria, ma si limita a verificare la sussistenza dei presupposti per un componimento bonario della lite. Pertanto, ricorrono gli elementi per cui il deferito non ha impedito la decadenza maturata col termine di trenta giorni dalla data di conoscenza dell’atto da cui trae origine la controversia, decadenza che è stata tempestivamente eccepita dalla FIGC e per l’effetto della quale la domanda di arbitrato avverso il C.U. n. 45 in data 21 dicembre 2006 deve essere dichiarata improponibile . Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 1 giugno 2007– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4 agosto 2005 - www.figc.it Parti: Brescia Calcio Spa contro F.I.G.C. E Juventus F.C. Spa. Massima: E’ tardiva la domanda di arbitrato presentata dalla società oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 5, comma 1, del regolamento della Camera. In base a questa disposizione, le controversie di competenza della camera devono essere proposte, «a pena di decadenza entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia». Si tratta, evidentemente, di un termine di preclusione, espressamente qualificato come “perentorio” dalla norma richiamata. Tale termine deve essere inquadrato nel generale istituto della decadenza, disciplinato dagli artt. 2964 e ss. c.c., e valutato alla luce di tali parametri normativi. Ritiene il Collegio che il termine decadenziale valga sia per le azioni volte all’annullamento dell’atto che per quelle risarcitorie. La lettera e la ratio del Regolamento della Camera depongono in questo senso. La norma non pone infatti alcuna distinzione tra le due ipotesi: già il semplice dato letterale, dunque, suggerisce chiaramente l’indicata conclusione. Ciò, d’altra parte, appare coerente con la funzione del termine nel sistema di soluzione delle controversie amministrato dalla Camera. Tale sistema, infatti, garantisce una sollecita definizione delle controversie, a condizione che queste siano tempestivamente proposte: ciò anche per evitare che la facilità del meccanismo procedurale e il contenimento dei costi del giudizio consentano un esasperato ricorso al conflitto, anche come mezzo improprio di pressione rispetto al normale svolgimento delle vicende federali. È, dunque, coessenziale alla natura stessa dei rimedi speciali previsti dall’ordinamento sportivo la tempestività dei relativi interventi in modo che rimanga garantito l’ordinato corso delle manifestazioni e delle competizioni agonistiche e la civile e serena convivenza all’interno della comunità sportiva. Inoltre, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il Collegio può rilevare d’ufficio tale decadenza ai sensi dell’art. 2969 c.c. Bisogna, a questo punto, individuare il dies a quo del termine decadenziale così configurato. Nel caso di specie la domanda di risarcimento danni è stata proposta dalla società oltre il termine di 30 giorni dalla pronuncia della CAF con la quale altra società, nei cui confronti si richiede il risarcimento dei danni, era stata sanzionata per comportamenti che l’istante ritiene lesivi dei propri diritti
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