DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 085 CSA del 12 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21.01.2021 di cui al Com. Uff. n. 93

Impugnazione – istanza: ACN Siena 1904 SSD SRL/ A.S.D. Sangiovannese 1927

Massima: Annullata la decisione del Giudice Sportivo che erroneamente aveva inflitto la perdita della gara e per l’effetto ripristinato il risultato conseguito sul campo sul presupposto dell’errore tecnico “pacifico e non contestato” in cui era incorso l’Arbitro, per avere ammonito due volte il calciatore senza comminare il dovuto provvedimento di espulsione, provvedimento intervenuto solo al termine della gara. Riferisce dettagliatamente il Direttore di Gara nel supplemento di rapporto che “al 50° del secondo tempo ho ammonito il n. 6 della squadra ospitata ACN Siena 1904 sig. …., per comportamento antisportivo, lo stesso calciatore era stato precedentemente ammonito al 7° del secondo tempo. Al momento della notifica del secondo provvedimento non ho comminato l’espulsione allo stesso calciatore. Ripreso il gioco e trascorsi ventisette secondi dal fatto, nei quali n. 6 del Siena, ad eccezione della prima ripresa, non prende mai parte attiva al gioco, ho decretato la fine della gara e solo in quel momento ho estratto il rosso ai danni del calciatore sopra citato”….Entrambe le parti concordano sul fatto (per vero pacifico) che il Direttore di gara, nell’omettere l’espulsione del calciatore del Siena … nonostante la doppia ammonizione, è incorso in un errore tecnico. Reclamante e resistente concordano anche sul fatto che non necessariamente ad un errore tecnico consegue l’annullamento della gara, stante l’ampia previsione di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima…Ebbene, ritiene questa Corte Sportiva che proprio in corretta applicazione di tale ampia previsione normativa, la gara Sangiovannese – Siena del 20.01.2021 possa essere dichiarata regolare, con conferma del risultato conseguito sul campo (art. 10, comma, 5, lett. a), C.G.S.). Si è condivisibilmente sostenuto, con riferimento all’art. 17, comma 4, codice previgente (integralmente riprodotto nell’attuale art. 10, comma 5), che “la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte da un lato, a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara” (Comm. al Codice di Giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, art. 17, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli). Ciò ovviamente non significa che la discrezionalità possa sconfinare nell’arbitrio, in quanto l’Organo di Giustizia, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, dovrà sempre valutare caso per caso le situazioni sottoposte al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità/irregolarità della gara e del risultato della medesima. Questa Corte ovviamente non ignora i precedenti arresti (Sez. III del 14 12.2020, gara Cannara – Pianese e Sez. II del 14.12.2018, gara Cuneo - Virtus Entella) invocati rispettivamente dalla reclamante ACN Siena e dalla resistente ASD Sangiovannese: si tratta, tuttavia, di precedenti di non adeguata pertinenza, in quanto nel primo caso riferito ad una fattispecie non qualificabile come errore tecnico (lo scambio di persona accertato solo nei giorni successivi alla gara) e nel secondo caso della mancata espulsione, nonostante la doppia ammonizione, protrattasi per circa quattro minuti, “lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara” (C.U. n. 132 CSA s.s. 2018/2019). Ebbene, proprio nel solco di tale ultima decisione, l’indebita presenza in campo del calciatore …per soli ventisette secondi durante i quali costui si è limitato a calciare la punizione con cui era stato ripreso il gioco (il rapporto dell’Arbitro, sul punto, è confermato dalla stessa ASD Sangiovannese), senza tuttavia prendere mai parte attiva alle fasi successive (la ASD Sangiovannese non ha addotto alcuna circostanza di segno contrario, limitandosi a contestare genericamente il possesso palla ininterrotto da parte del Siena), non può ritenersi rilevante per inficiare la regolarità dell’intera gara e, soprattutto, per comprometterne il risultato sportivo. E difatti, mentre non può essere valutata l’incidenza concreta dell’apporto, positivo o negativo, offerto da un calciatore rimasto in campo per circa quattro minuti, a fronte delle numerose azioni di gioco che possono svilupparsi in tale arco di tempo (da qui la compromissione della regolarità dell’intera gara), la medesima incidenza concreta ben può essere invece prudentemente valutata nell’arco di soli ventisette secondi, alla stregua delle risultanze in atti e senza necessità di dover ricorrere ad immagini televisive, peraltro di dubbia ammissibilità. In altri termini, se il merito sportivo rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima, ritiene questa Corte Sportiva che la indebita presenza in campo di un calciatore per soli ventisette secondi, in mancanza di alcun elemento (come si è detto, neppure addotto) idoneo anche soltanto ad ipotizzare una effettiva incidenza (positiva o negativa) sullo sviluppo del gioco, non può costituire irregolarità tale da compromettere l’intera gara, imponendone la ripetizione, neppure (ed anzi soprattutto) nel caso di specie, in cui si tratta degli ultimi ventisette secondi di gioco. Nè si tratta di affidarsi ad un mero calcolo di probabilità, come pure paventa la resistente ASD Sangiovannese: esattamente al contrario, il ridottissimo arco temporale all’interno del quale si è consumata l’irregolarità, consente da un lato di evitare il ricorso ad una valutazione puramente astratta e presuntiva (come nel caso in cui l’irregolarità si protragga per alcuni minuti o più), dall’altro di verificare, nel concreto, l’assenza di conseguenze significative sul piano agonistico, sì da permettere, attraverso una valutazione non esclusivamente tecnica consentita dal già ricordato art. 10, comma 5, C.G.S., la sempre preferibile salvaguardia del risultato sportivo conseguito sul campo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 030 CSA del 14 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale N°52 del 16/11/2020

Impugnazione – istanza: U.S. Pianese S.S.D. S.R.L. /A.S.D. Cannara

Massima: Non si rinviene un errore tecnico dell’arbitro e pertanto non può essere disposta la ripetizione della gara nel caso come quello in esame ove l’arbitro ha espulso il n. 10, ma nel supplemento ha dichiarato che l’autore del fallo non è stato il n. 10 bensì il n. 8 non espulso ed il Giudice Sportivo ha assunto solo provvedimenti disciplinari nei confronti del n. 8…In vero, non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara. Esso si realizza in realtà quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile. Ciò chiarito, in secondo luogo, va analizzata la ratio sottesa agli artt. 57 ss. C.G.S., in tema di assunzione di mezzi audiovisivi quali strumenti di prova, utilizzati dal giudice sportivo. Quest’ultima consiste nell’evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e, soprattutto, fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, commi 2, 3 e 5, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo, ma anche incidere di riflesso, in via determinante, su una decisone del giudice sul risultato della gara (così, cfr. Corte sportiva d’appello, 17 Febbraio 2020, decisione n. 184). Segnatamente, in relazione all’art. 61, commi 2 e 5 – normativa, tra l’altro, non suscettibile di interpretazione analogica – è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari, come ha correttamente fatto il giudice di primo grado [art. 10, comma 5, lett. a), C.G.S.]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata, invano, allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore). In questa direzione dunque, va salvaguardato il principio di certezza e di intangibilità del risultato del campo, che non può essere messo in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria, mediante l’utilizzo improprio di immagini televisive, di là – va ribadito – da fini puramente disciplinari.

Massima:…va analizzata la ratio sottesa agli artt. 57 ss. C.G.S., in tema di assunzione di mezzi audiovisivi quali strumenti di prova, utilizzati dal giudice sportivo. Quest’ultima consiste nell’evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e, soprattutto, fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, commi 2, 3 e 5, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo, ma anche incidere di riflesso, in via determinante, su una decisone del giudice sul risultato della gara (così, cfr. Corte sportiva d’appello, 17 Febbraio 2020, decisione n. 184). Segnatamente, in relazione all’art. 61, commi 2 e 5 – normativa, tra l’altro, non suscettibile di interpretazione analogica – è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari, come ha correttamente fatto il giudice di primo grado [art. 10, comma 5, lett. a), C.G.S.]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata, invano, allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore).

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  066/CSA del 14 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 30.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUNEO/VIRTUS ENTELLA DEL 28.11.2018

Massima: Confermata la decisione che ha omologato il risultato conseguito sul campo poiché…la mancata espulsione del calciatore raggiunto da due ammonizioni ha comportato la indebita partecipazione dello stesso alla gara per circa 4 minuti e, quindi, per un lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 17.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREZZO/PAVIA DELL’8.3.2015

Massima: Viene rigetta il ricorso della società tendente ad ottenere la ripetizione della gara per un errore tecnico dell’arbitro che non avrebbe espulso il calciatore per doppia ammonizione comminata allo stesso, circostanza provata da rilievi fotografici, nonchè dai dvd con immagini videoriprese allegati al ricorso, atteso che dal rapporto dell’arbitro e dal supplemento dello stesso, si evince che non è stata comminata una doppia ammonizione allo stesso calciatore. Inoltre, in applicazione dell’art. 35 comma 1/1.2, gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche riprese televisive al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati e non per finalità diverse (v. in questo senso decisione del 16.2.2012 di questa Corte pubblicata nel Com. Uff. n.181 del 2012).

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 163/CGF Riunione del 18 aprile 2008  n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 264/CGF Riunione del 08 luglio 2008 n. 3  - www.figc.it

Decisione impugnata Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C.R.D. Acicatena Calcio avverso decisioni merito gara Rosarno/Acicatena del 9.03.2008 Massima: L’errore tecnico nel quale è incorso il Direttore di gara, e segnalato dal commissario arbitrale nel proprio rapporto, consistito nella mancata espulsione del calciatore ammonito due volte nel corso della gara, inequivocabilmente ammesso dallo stesso arbitro nel supplemento di referto allegato agli atti comporta la ripetizione della gara.
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