Massima n. 288985

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009n. 3  www.figc.it Impugnazione – istanza Ufficio di Procura Antidoping C.O.N.I. richiesta di archiviazione ex art. 4, comma 4 delle norme sportive antidoping – appendice f, in ordine al procedimento disciplinare n. 83/08 a carico del calciatore G. M.. Massima: La C.G.F. dispone l’archiviazione ai sensi dell’art. 4, comma 4 Norme Sportive Antidoping – Appendice F, in ordine al procedimento disciplinare a carico del calciatore quando lo stesso, risultato positivo al controllo antidoping, dimostra di aver assunto la sostanza attraverso un medicinale per curare una malattia e di aver utilizzato le precauzioni prescritte dalla normativa antidoping. Il caso di specie: l’atleta veniva sottoposto a controllo antidoping in occasione della gara. A seguito di detto controllo, l’atleta risultava positivo alla morfina. Il report del laboratorio antidoping del C.O.N.I. di Roma comunicava che la concentrazione di morfina rilevata poteva essere compatibile con l’assunzione di codeina, sostanza consentita dalla lista WADA, l’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. (“U.P.A.”) apriva un procedimento di indagine a carico dell’atleta citato per violazione dell’art. 2.1 delle vigenti Norme Sportive Antidoping (“N.S.A.”), svolgendo i seguenti atti istruttori: 1) con telegramma l’U.P.A. tempestivamente convocava l’atleta per la sua audizione, al fine di approfondire e accertare i fatti oggetto di indagine; 2) il calciatore Giorgi, alla presenza del suo difensore, veniva effettivamente ascoltato dinanzi all’U.P.A. e dichiarava testualmente: “In merito alla positività che mi è stata riscontrata ricordo di aver assunto nei due giorni precedenti la gara e il giorno della gara una bustina di Tachidol, che ho peraltro dichiarato nel verbale di prelievo”. Aggiungeva inoltre: “ho assunto il Tachidol perché soffrivo [di dolore alla schiena]; [prendo il Tachidol] in quanto sono affetto da malattia di Von Willenbrand; … il Tachidol non era compreso nella lista dei prodotti vietati … [né] è presente il bollino doping”; a sostegno delle proprie dichiarazioni l’atleta produceva apposita documentazione medica. Sulla base dell’illustrato quadro probatorio e, segnatamente, in considerazione del fatto che dal punto di vista scientifico la positività riscontrata a carico dell’atleta è riconducibile all’assunzione di codeina – sostanza contenuta nel Tachidol – nei tempi e nei modi descritti dal calciatore, l’U.P.A. ha ritenuto di chiedere a questo Organo Giudicante l’archiviazione del procedimento disciplinare istruito a carico del calciatore. Emerge dalla documentazione in atti che l’U.P.A. ha correttamente iniziato un procedimento disciplinare a carico del calciatore ai sensi delle vigenti norme delle N.S.A., essendo il calciatore risultato positivo alla morfina. L’U.P.A. ha conseguentemente svolto la necessaria attività istruttoria. L’U.P.A. ha, infatti, senza ritardo convocato e sentito il calciatore che, avanti al Procuratore, ha affermato di aver assunto un medicinale, il Tachedol, contenente codeina, sostanza compatibile con la morfina. In particolare, il calciatore ha dichiarato: (i) di assumere tale medicinale per curare la malattia di Von Willebrand, della quale è affetto; (ii) di avere assunto tale medicinale nei giorni precedenti la partita e il giorno della gara; (iii) di aver verificato, con l’ausilio del medico sociale, che tale medicinale non fosse compreso nella lista WADA delle sostanze vietate; (iv) di avere controllato anche sulla confezione del Tacherol l’assenza del ‘bollino doping’. A sostegno delle proprie dichiarazioni, il calciatore esibiva e depositava appropriata documentazione medica. Considerando che le attività istruttorie svolte sono del tutto appropriate e confacenti ai compiti d’indagine attribuiti dalle N.S.A. all’U.P.A., e considerando che dalle stesse attività non emergono elementi sufficientemente apprezzabili e precisi per procedere disciplinarmente nei confronti del calciatore, onde accertarne eventuali responsabilità per violazione della normativa antidoping, questo Organo Giudicante ritiene giustificata, allo stato degli atti, la richiesta di archiviazione formulata dall’U.P.A. Decisione G.U.I.. – C.O.N.I.: Decisione n. 62/08 del 14 luglio 2008  – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera dalla Commissione Federale Antidoping della FIGC - www.figc.it Impugnazione – istanza: L.B.. Massima: La ratio della esenzione va individuata proprio nella impossibilità di individuare, ovvero prescrivere e quindi utilizzare farmaci alternativi a quelli inclusi nella lista WADA, per il trattamento di alcune patologie acclarate. Il caso di specie: il calciatore ha formulato una domanda di esenzione a fini terapeutici per utilizzo di farmaci vietati dalla normativa WADA necessari al trattamento di asma bronchiale allergica diagnosticatagli dal Pneumologo; il CEFT, non ritenendo sufficientemente provata la sussistenza della patologia, chiedeva una integrazione della documentazione medica. Il calciatore, quindi, provvedeva, inviando la relazione accompagnatoria al certificato dello specialista pneumologo, nonché test con metacolina ed esami diagnostici quali spirometria e test di brocodilatazione. La Commissione Federale Antidoping della FIGC comunicava la decisione del CEFT di diniego di esenzione ai fini terapeutici in quanto - come si legge nel provvedimento -“ sia dagli accertamenti eseguiti sia dal certificato dello specialista, al momento non si evince l’inefficacia di interventi farmacologici alternativi non compresi nella lista WADA in vigore”. Successivamente il calciatore chiedeva al CEFT di rivedere la propria decisione adducendo che a seguito del manifestarsi di tosse e dispnea da sforzo, era stato visitato da due specialisti i quali avevano reputato in quel momento come unica e necessaria terapia l’associazione tra formetorolo e cortisonico. Infatti, a seguito della terapia, il calciatore non accusava più la sintomatologia come confermato dalla negatività del test alla meta colina. Il CEFT, pertanto, confermava il diniego di esenzione.
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