Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 235/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1111 del 22.05.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Lisciani Teramo/Pol. D. Torremaggiore C5

Massima: E’ infondato il reclamo avverso la decisione del GS che ha sanzionato la società con la perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S., in quanto non disputata per impraticabilità del terreno di gioco…Premesso che non vi è contestazione sulla impraticabilità del terreno di gioco e sulla decisione dell’Arbitro di non far disputare la gara a tutela della sicurezza dei calciatori e premesso altresì che neppure la reclamante è stata in grado di indicare con esattezza, al di là di asserite piogge abbondanti cadute nel corso della notte, le cause delle lamentate “infiltrazioni”, questa Corte Sportiva di Appello ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie del tutto analoga (decisione n. 122/CSA/2022-2023): “Come è noto, l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. della LND – Divisione calcio a 5 n. 369 del 3 dicembre 2018, come richiamato dall’art. VV/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022, in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionale di Serie A, A2, B e Under 19 maschile di serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L’aereazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”. Dai requisiti normativamente stabiliti, volti ad “impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco” [nonché le infiltrazioni di acque meteoriche, ndA] discende l’obbligo specifico di diligenza in capo alla società ospitante; ciò in linea, del resto, con i principi generali di cui all’art. 59 N.O.I.F. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, laddove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo, CSA, sez. III, n. 109 del 2023). Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, di essere semplice affittuaria dell’impianto, di proprietà del Comune di …..: infatti, pertiene comunque alla società ospitante, quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto, il regolare allestimento del terreno di gioco. Dalle deduzioni della reclamante non emergono eventi “di carattere eccezionale” idonei a legittimare la ripetizione della gara e, dunque, ad elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco, a norma dell’art. 10, comma 5 – lett. d) C.G.S.: non v’è infatti prova di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore o, comunque, una condizione di eccezionalità, in relazione all’accertata impraticabilità del terreno edi gioco (cfr., in termini analoghi, CSA, sez. III, n. 156 del 2022; Id., SEZ iii, N. 145 DEL 2019)”.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0092/CSA del 30 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisioni merito gara Campionato Nazionale Juniores Under 19 tra Follonica Gavorrano/Aglianese Calcio 1923 del 02.11.2019

Impugnazione – istanza: U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO

Massima: La gara va ripetuta per impraticabilità del campo. Il Giudice Sportivo, erroneamente interpretando le risultanze del referto di gara compilato e sottoscritto dal Direttore di Gara, ha disposto la sanzione della perdita a tavolino con il punteggio di 0-3 ritenendo sussistente la responsabilità della società reclamante per il mancato svolgimento dell’incontro. Questa Corte ha ritenuto di sentire l’Arbitro al telefono, interrogandolo sui citati concetti di irregolarità e di impraticabilità e il Direttore di gara ha continuato a ribadire in modo “improprio” che il terreno di gioco era irregolare, lascando, però, chiaramente intendere, dalla descrizione dei fatti, che si trattasse di una “irregolarità temporanea” e non di un irregolarità stricto sensu. Pertanto la irregolarità temporanea di cui si parla può assolutamente essere ricondotta nel concetto di impraticabilità ed essere addebitata ai nubifragi che in quei giorni si sono abbattuti sulla località in questione. Delle conferme ricevute dall’arbitro sul proprio referto, è stato reso edotto, in contraddittorio, il legale della Follonica Gavorrano, che ha, a sua volta, contrdedotto sul punto. Per tutto quanto esposto in parte motiva non è imputabile alla reclamante l’impraticabilità di campo venutasi a creare a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito l’area in cui è situato l’impianto sportivo….Con le disposizioni contenute all’interno del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disciplinato, in modo puntuale e dettagliato, gli obblighi di condotta delle società sportive. Tali obblighi si sostanziano tanto in comportamenti positivi (obblighi di fare), quanto in comportamenti negativi (obblighi di non fare). In particolare le società sportive sono tenute ad adottare una serie di comportamenti proattivi atti ad assicurare il regolare svolgimento delle gare. Esse sono altresì responsabili della manutenzione degli impianti sportivi, di proprietà o ottenuti in concessione dalla pubblica amministrazione, di cui si avvalgono durante l’intera stagione sportiva. Sotto il profilo sanzionatorio l’art. 10 C.G.S., comma I, stabilisce che “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”. Nel caso in esame occorre preliminarmente distinguere tra impraticabilità e irregolarità del campo. Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie e per ogni altra causa, è di esclusiva competenza del Direttore di Gara. Tale valutazione, di regola effettuata all’ora fissata per l’inizio della gara, può essere anticipata dall’Arbitro ove siano presenti i capitani delle squadre. Le cause che determinano l’impraticabilità del terreno di gioco possono essere: a) neve o fango: quando l’entità è tale da non consentire il rimbalzo del pallone e dai calciatori di giocarlo regolarmente; b) ghiaccio: quando, in più zone del terreno di gioco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiacciata che costituiscono pericolo per l’incolumità dei contendenti; c) pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono un’idonea segnatura del terreno oppure la chiara visione della segnatura se la pioggia è intervenuta copiosa dopo l’inizio della gara; d) vento: quando la sua intensità non permette al pallone di rimanere fermo nelle riprese di gioco senza interventi di supporto da parte di elementi esterni quali le mani di un compagno o altri oggetti rinvenuti alla bisogna; e) insufficiente visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità: quando l’arbitro non è in grado di vedere, da una porta all’altra, la totalità del terreno di gioco. L’impraticabilità del campo è in genere conseguenza di fenomeni atmosferici avversi. Essa ha nella Maggior parte delle situazioni carattere temporaneo e la stessa non può essere generalmente imputata alla negligenza, all’imprudenza o all’imperizia degli addetti ai lavori delle società sportive, salvo casi eccezionali. L’irregolarità del campo, all’opposto, costituisce circostanza imputabile alle società sportive nel  caso  in  cui  le  stesse  abbiano  ritenuto  di  non  doversi  adoperare  per  assicurare  la corrispondenza dell’impianto sportivo agli standard indicati nella normativa federale.  Mentre il giudizio sull’impraticabilità del campo costituisce esercizio del potere decisionale discrezionale del Direttore di gara, il giudizio sulla irregolarità del campo è legato al ricorrere di ipotesi tassative. Tanto premesso, deve essere respinta la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla società contro-interessata Aglianese Calcio 1923 poiché, dalla documentazione in atti, si evince, a contrario, il rispetto dei termini e delle procedure come indicate e dettate dal Nuovo Codice di Giustizia sportiva….Il provvedimento di omologazione dell’impianto comunale “Nicoletti”, ritualmente prodotto e allegato dalla reclamante, certifica la conformità dello stadio adoperato per lo svolgimento delle gare interne di campionato agli standard qualitativi previsti dalla normativa federale. Invero la società contro-interessata Aglianese Calcio 1923 ha dedotto che al momento della disputa dell’incontro lo stadio comunale non fosse omologato stante la scadenza del relativo provvedimento in data 08.10.2019.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 08/2019 del 31 gennaio 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 6 novembre 2018, di cui al C.U. n. 047/CSA, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al C.U. n. 25 del 14 settembre 2018, che ha inflitto alla ricorrente la sanzione della perdita a tavolino della partita Cosenza - Hellas Verona del 1 settembre 2018 con il punteggio di 0-3, unitamente all'ammenda di € 3.000,00 con diffida, in applicazione degli artt. 17, comma 1, e 1bis, CGS, a causa della mancata disputa della gara per l’impraticabilità del campo di gioco dei padroni di casa.

Parti: Cosenza Calcio S.r.l./Hellas Verona F.C. S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CSA che ha inflitto la sanzione della perdita della gara, non disputata a causa della impraticabilità del terreno di giuoco “addebitabile al ritardo con il quale sono stati eseguiti i lavori, ritardo che non ha consentito al manto erboso (la cui distesa, si ripete, è stata completata poco prima dell’orario di inizio della gara) di attecchire in modo adeguato alle esigenze di calpestio imposte da una partita di calcio” …. “Di tale ritardo non può che essere ritenuta responsabile, sul piano sportivo, la società Cosenza Calcio, indipendentemente da altrui responsabilità (ditta appaltatrice, Comune di Cosenza) che, ovviamente in questa sede non rilevano, essendo onere della società stessa (e solo di essa) dotarsi di un campo di giuoco adeguato alle specifiche  tecniche di settore e comunque adeguato  alle esigenze di gioco.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  047/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 040/CSA del 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA; INFLITTE  ALLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  COSENZA/HELLAS  VERONA  DELL’1.09.2018

Massima: Confermata la decisione che ha sanzionato la società con la perdita della gara e l’ammenda di € 3.000,00  per la mancata disputa della gara di Serie B perché sulla base del rapporto dell’arbitro è emersa la  dichiarata  impraticabilità  del campo  di giuoco, da quest’ultimo accertata sino a pochi minuti prima dall’orario di previsto inizio dell’incontro, da imputare al ritardo (rispetto all’inizio del campionato) con cui erano stati avviati i lavori di ripristino del manto erboso e che inoltre essa società, pur consapevole della impossibilità di completare i lavori per tempo, non si era attivata né per chiedere un rinvio della gara, né per la sua disputa presso altro impianto, con ciò costringendo la consorella Hellas Verona (con circa un centinaio di tifosi al seguito) ad una lunga trasferta tanto inutile quanto onerosa. Di qui le sanzioni della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 3.000,00 con diffida, in rispettiva applicazione degli artt. 17, 1° comma e 1 bis C.G.S.….nel caso in questione è l’art. 60 N.O.I.F. il quale da un lato stabilisce che il giudizio sull’impraticabilità del campo “è di esclusiva competenza dell’arbitro”, dall’altro che “l’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi. L’arbitro può procedere all’accertamento prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, l’arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori delle due squadre”. …. risulta pacifico che l’arbitro ha correttamente applicato la normativa di settore, avendo ritenuto a suo  insindacabile giudizio (ma in ciò confortato, come si è visto, dal tecnico agronomo della Lega), la pericolosità (per l’incolumità dei calciatori) di alcune parti del terreno di gioco e la loro inidoneità a consentire il regolare rimbalzo del pallone. Inconvenienti, per così dire, “strutturali” e come tali pacificamente non ovviabili entro alcun tempo “ragionevole” di attesa….Dalla documentazione innanzi richiamata emerge univoca la circostanza che, sebbene i lavori potessero ritenersi tecnicamente completati pochi minuti prima (sic!) dell’inizio della gara, gli stessi non erano comunque idonei ad assicurarne il regolare svolgimento. Ciò si evince chiaramente: dal verbale del 13 agosto, ove tutti i presenti (tra cui la stessa società) sono concordi nell’affermare che, indipendentemente dalla consegna prevista per il 3-4- settembre, comunque sarebbero state necessarie “altre 2 settimane per la …funzionalità del terreno di giuoco”; dalla comunicazione della ditta Esaro del 21.8. che, preannunciando la possibile conclusione dei lavori per il 29.9., tiene a precisare che “di fatto sarà una vs. scelta se consentire o meno lo svolgimento della partita in programma il 01/09/2018 nelle more dei tempi di riposo consigliati”; dalla stessa certificazione del Comune di Cosenza del 3.9., che attesta il regolare completamento dei lavori “ad eccezione di alcune lavorazioni di finitura che verranno ultimate entro giorni 10”. E’ dunque pacifico che la mancata disputa della gara è addebitabile al ritardo con il quale sono stati eseguiti i lavori, ritardo che non ha consentito al manto erboso (la cui distesa, si ripete, è stata completata poco prima dell’orario di inizio della gara) di attecchire in modo adeguato alle esigenze di calpestìo imposte  da una  partita di  calcio: tutto ciò indipendentemente da presunte precipitazioni occorse nei giorni precedenti (eventi che, nella programmazione di lavori, non avrebbero alcunchè di imprevedibile), dal momento che in ogni caso sarebbe stato necessario (ne  conviene  la  stessa impresa appaltatrice) un periodo di “riposo” del terreno quantomeno di alcuni giorni . Di tale ritardo non può che essere ritenuta responsabile, sul piano sportivo, la società Cosenza Calcio, indipendentemente da altrui responsabilità (ditta appaltatrice, Comune di Cosenza) che, ovviamente in questa sede non rilevano, essendo onere della società stessa (e solo di essa) dotarsi di un campo di giuoco adeguato alle specifiche tecniche di settore e comunque adeguato alle esigenze di gioco. Responsabilità tanto più evidente laddove, come si è visto, le conseguenze di tale ritardo erano ampiamente prevedibili (e difatti previste) già da diversi giorni prima, il che rende veramente incomprensibile la decisone della società di non richiedere la disputa della gara su altro campo, nonostante la acquisita disponibilità della società Benevento Calcio e della LNPB….Quanto alla pretesa imprevedibilità delle precipitazioni asseritamente cadute nei giorni immediatamente precedenti la conclusione dei lavori, come già si è detto, è agevole constatarne la palese irrilevanza. Senza entrare nel merito di un’oziosa discussione circa l’entità (e l’effettiva ricorrenza) di tali fenomeni atmosferici, è evidente che questi, tutt’altro che imprevedibili, si inserirebbero comunque nella stessa cornice di inadempienze e di ritardi che hanno contraddistinto l’intera vicenda. E’ un fatto acclarato che, a pochi minuti dall’inizio della gara, il manto erboso era ancora in via di completamento: sicchè non è necessario scomodare cognizioni tecniche particolari per poter affermare che una posa in opera così affrettata non poteva assicurare quelle condizioni minime di stabilità necessarie per la disputa di un incontro di calcio professionistico. Tutto ciò al netto della considerazione che il perito agronomo della Lega, sin dal 5.7.2018, aveva verificato l’assenza di un idoneo sistema drenante e che il 13 agosto successivo si prendeva atto che i “I lavori non consentono rifacimenti o implementazioni del drenaggio…”…La reclamante, infine, sostiene di dover andare esente da ogni responsabilità invocando il principio del c.d. legittimo affidamento, per avere cioè essa confidato senza colpa nelle plurime assicurazioni ricevute dal Comune di Cosenza (come da numerose mail scambiate con il Capo del Dipartimento Tecnico ing. Converso) circa la tempestiva esecuzione dei lavori di rifacimento del manto erboso. Trattasi, tuttavia, di pretesa priva di fondamento, sia perché la mancata, tempestiva conclusione dei lavori (rectius, il conveniente apprestamento del terreno di giuoco) era  divenuta evidente già alcuni giorni prima, sia perché eventuali responsabilità di terzi (In questo caso tutt’altro che imprevedibili ed eccezionali) non farebbero venir meno l’obbligo della società di mantenere disponibile ed in piena efficienza l’impianto sportivo dichiarato all’atto dell’iscrizione al campionato (art. 19 N.O.I.F.). L’impugnata decisione del Giudice Sportivo deve pertanto essere integralmente confermata anche con riferimento all’ammenda, irrogata in misura congrua in relazione alla accertata violazione dell’art. 1 bis C.G.S..

Il caso di specie:  Il 26.6.2018 l’agronomo dott. …, referente della LNP di serie B per i terreni di gioco, effettua un sopralluogo presso lo stadio San Vito di Cosenza e ne riferisce gli esiti alla società Cosenza Calcio ed alla Lega con mail del 5.7. successivo. Il tecnico, tra l’altro, verifica “una spiccata irregolarità del piano di calpestìo, mai complanare. Inerentemente quest’ultima condizione, l’insussistenza di planarità è anche determinata dalla presenza di quote difformi alle regolari pendenze a falde, con salti di quota, avvallamenti, monte distribuite in ogni dove, il tutto indubitamente comportante l’irregolarità del piano di giuoco. L’impianto irriguo, un vecchio sistema a 13 irrigatori, non è efficace sia in ordine all’omogeneità distributiva ma anche per assicurare il pitch watering pre- partita. Non è stato possibile verificare l’esistenza di un sistema drenante, anche se i presenti rammentano che progettualmente non dovrebbe esserci”. Accerta pertanto che “una siffatta condizione del terreno di giuoco non corrisponde a quella necessaria al regolare svolgimento delle partite del campionato di serie B, sia pere improprietà estetico percettiva ma soprattutto per assenza delle prestazionalità di di giuoco (rotolamento e rimbalzo della palla, grip atletico ecc.)” e conclude che, anche in vista dell’imminente inizio della Stagione Sportiva 2018/2019, “non vi è altra soluzione che non quella di procedere al rifacimento complessivo del campo”. La società, pertanto, si attiva con il Comune di Cosenza per sollecitare l’approvazione e l’esecuzione dei lavori necessari ma, ancora il 6 agosto, la Lega si vede costretta ad informare essa società, con mail in pari data, che, nel prendere atto che il giorno 2 precedente si è conclusa la gara per l’affidamento dei lavori e che gli stessi dovrebbero iniziare il 7 o l’8 successivo, “qualora effettivamente dovessero essere ipotizzati 20 gg. lavorativi (e considerando anche il ferragosto) la situazione non sarebbe definita entro l’inizio del Campionato di serie B”. Il 13 agosto viene effettuato ulteriore sopralluogo alla presenza della impresa appaltatrice (COSEAM) e di un suo consulente, del Comune di Cosenza, della società Cosenza Calcio e dell’agronomo della Lega …, nel corso della quale si constata (il verbale viene sottoscritto anche dalla società) “lavori iniziati ieri e consegnabili salvo cause di forza maggiore, verosimilmente al 3-4 settembre, con necessità di altre 2 settimane per la …funzionalità del terreno di giuoco”. “I lavori non consentono rifacimenti o implementazioni del drenaggio…”. Il 21 agosto la società Cosenza Calcio, denunciando il grave ritardo dei lavori e la difficile situazione in cui versa, dove “il tutto ce lo dobbiamo subire e sbrigare noi”, informa la società Hellas Verona e la LNPB di aver ottenuto la disponibilità scritta della società Benevento Calcio per la disputa della gara Cosenza/Verona del 1.9.2018, ore 18, presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento e di essere in attesa del nulla osta delle autorità competenti. Lo stesso 21 agosto l’impresa consorziata … s.r.l. informa il Comune di Cosenza che, a fronte di una lievitazione dei costi, “anticipando i trasporti con partenza al 24/8/2018, aumentando la forza lavoro e lavorando ad oltranza, si dovrebbe completare il manto erboso per il 29.8.2018”….”di fatto sarà una vs. scelta se consentire o meno lo svolgimento della partita in programma il 01/09/2018 nelle more dei tempi di riposo consigliati”. Il 22 agosto l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, evidentemente opportunamente allertato, dispone prescrizioni per l’incontro Cosenza – Hellas Verona, “laddove si disputi a Benevento”. Il giorno 30 agosto l’ing. …, tecnico fiduciario della Lega per gli impianti sportivi, effettua un sopralluogo presso lo stadio “San Vito - Gigi Marulla di Cosenza” e verifica, tra l’altro, che “ancora non è stata completata la posa in opera del manto erboso e di conseguenza il terreno di gioco non è stato tracciato”. Il 1° settembre, giorno della disputa della gara prevista per le ore 18.00, l’Arbitro sig. Fabio Piscopo effettuava un primo sopralluogo alle ore 15.45 “constatando la precaria condizione del terreno di gioco. Si riscontrava inoltre la totale mancanza di tutte le linee perimetrali, di quelle di centrocampo e delle aree di rigore e di porta, che dovevano ancora essere settate e tracciate. Al contempo si riscontrava la mancanza anche delle reti delle porte e la non completa rizollatura del campo con alcune strisce ancora mancanti”. Alle ore 17.05 veniva effettuato un secondo sopralluogo alla presenza dei due capitani, nel corso del quale veniva constatata la tracciatura ancora parziale delle linee e la ultimazione della rizollatura; “non si riscontrava invece alcun miglioramento tangibile per quanto concerne la compattezza e la consistenza del fondo rispetto al sopralluogo precedente: si constatava infatti ancora un palese affondo del piede nelle zone coinvolte con relativa contemporanea presenza di piccoli avvallamenti e una mancanza di uniformità di livellamento del terreno di gioco. Inoltre sempre alla presenza dei due capitani durante il sopralluogo il sottoscritto effettuava alcune prove per constatare il regolare rimbalzo del pallone. In diverse parti del terreno di gioco questo non avveniva, poiché il naturale rimbalzo veniva smorzato/attutito al contatto con il terreno”. Un terzo sopralluogo veniva effettuato alle ore 17.25 in occasione del riscaldamento e si constatava che “correndo il piede affondava ancor di più nelle zone prima citate causando contemporaneamente sollevamento di zolle ed uno scollamento nei punti di giunzione presenti tra le diverse strisce di terreno”. Infine, alle 17.35, “si riscontrava ancora inoltre la mancanza della linea mediana che stava iniziando ad essere tracciata. A seguito di ciò rientravo negli spogliatoi e alla presenza dei due capitani, dei dirigenti delle squadre, del delegato alla sicurezza dell’ordine pubblico e dell’agronomo della Lega sig. …, dichiaravo inagibile a mio giudizio il terreno gioco ed il rinvio della gara, in quanto non sussistevano i presupposti per garantire l’incolumità fisica dei partecipanti e non vi erano i requisiti per poter ovviare alle suddette condizioni entro il termine di attesa programmato o comunque entro un tempo ragionevole di attesa”. Nella stessa data del 1° settembre il Comune di Cosenza certifica la regolare esecuzione dei lavori di rifacimento del manto erboso, “ad eccezione di alcune lavorazioni di finitura che verranno ultimate entro giorni 10”. Il 3 settembre il perito agronomo della Lega dott. … redige la sua relazione finale che così conclude: “il giorno antecedente la gara e sino a poche ore prima dell’orario previsto del calcio d’inizio, il terreno di giuoco, in quanto eccessivamente imbibito di acqua risalente dal sottofondo, seppur con le azioni riparatorie ed emergenziali all’uopo messe in atto dal manutentore incaricato, non ha raggiunto, in tutta la sua superficie, la necessaria condizione di praticabilità, soprattutto in ordine alla sicurezza per gli atleti”.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 3 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 17 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2014

Impugnazione – istanza: 2.RICORSO NET.UNO VENEZIA LIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NET.UNO VENEZIA LIDO/E.D.P. JESINA FEMMINILE DEL 23.2.2014  

Massima: La CFA annulla la decisione del GS che aveva sanzionato la società con la perdita della gara per non essere stata la stessa disputata avendo l'arbitro ritenuto che il terreno di gioco, già molto danneggiato da piogge particolarmente intense, non fosse praticabile a causa della segnatura delle relative aree del tutto irregolare perchè composta da linee zigzaganti, di spessore non regolamentare e, in alcuni tratti, addirittura doppie. Stabilire infatti che l'evento o, meglio, la concatenazione degli eventi che portò alla decisione arbitrale sia ascrivibile, qualunque ne sia il titolo, a condotte o ad omissioni della reclamante, non è  agevole, vuoi per la singolare atipicità del caso, vuoi per la sussistenza degli accadimenti che ne  costituiscono i presupposti. La società, invero, pur avendo la possibilità di fruire dell'impianto  sportivo ''de quo'', non ne aveva la piena disponibilità, essendo costretta, partita per partita, a  chiederne il permesso di utilizzazione; la circostanza, che risulta dalla documentazione prodotta, in  mancanza di un costante contatto con la struttura, le impediva ogni possibilità di tempestivo  controllo e conseguenti idonei interventi per ovviare, ove se ne fossero verificate, ad eventuali  irregolarità.   La sua responsabilità, pertanto, deve ritenersi cronologicamente circoscritta a quel lasso di  tempo, notevolmente ridotto, in cui per lei sussistevano possibilità di intervento; orbene, nel corso  di tale segmento temporale la ricorrente, per riconoscimento dello stesso direttore di gara, si  adoperò in ogni modo per rimuovere l'inconveniente ostativo alla disputa non ottenendo risultati  anche e soprattutto per le pessime condizioni del terreno di gioco che, praticamente semiallagato  dalle precedenti piogge, impediva una corretta tracciatura delle zone interessate.  

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 02 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 4.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI:  - PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3;  - UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; CON EVENTUALE INDENNIZZO A SOCIETÀ OSPITATA PER SPESE DOCUMENTATE PER ASSICURARE REGOLARITÀ GARA, INFLITTE SEGUITO GARA CAIRA/LUDOS DEL 1.12.2013

Massima: Ai sensi dell’art. 17, comma 4, ultima parte C.G.S., ricorrendo circostanze di carattere eccezionale, viene disposta l’effettuazione della gara non disputata a causa del campo che si presentava non in condizioni di poter giocare per un innalzamento del manto erboso sintetico di circa 5 metri dal calcio d’angolo sino alla linea laterale. Nella specie, la società è stata ritenuta per la inagibilità del campo di gara conseguente al sollevamento di parte del manto erboso sintetico. La pronuncia del Giudice Sportivo non è condivisibile per due ordini di motivi: a) il sollevamento del manto erboso sintetico è ragionevolmente attribuibile all’eccezionalità delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito l’area nella quale era situato il campo di gara (vento superiore ai 100 km/h, come dichiarato dallo stesso Sindaco del Comune di San Pietro Infine) e non sussistono prove tecniche contrarie che dimostrino la negligenza della società ricorrente nella manutenzione dell’impianto; b) lo stesso referto arbitrale, oltre ad attestare il sollevamento parziale del manto erboso sintetico, dà atto della presenza di ”continuo e forte vento che rendeva impossibile le riprese del gioco con il pallone fermo”, per cui la gara non avrebbe  comunque potuto essere disputata.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 259 del 5.12.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINIS/FUTSAL TERNANA DELL’1.12.2013  

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara perché la gara non ha avuto inizio a causa di sua responsabilità per il rilevante fenomeno di “condensa” e non a causa di forza maggiore. In realtà, se, per un verso, può condividersi il principio espresso nella decisione del Giudice  Sportivo secondo cui le cause di forza maggiore rendono non imputabile alla società ospitante  l’eventuale sospensione della gara ad esse conseguenti, per altro verso, siffatto principio non appare applicabile alla vicenda in questione.  Ed infatti, dalla puntuale descrizione della situazione determinatasi, contenuta nel  supplemento di referto dell’arbitro, emerge che l’impianto risultava caratterizzato da una forte  presenza di “condensa” già nell’ora precedente l’inizio della gara, e che vani erano risultati i  tentativi di “asciugare” il terreno di gioco effettuati dai responsabili della struttura.  L’unico aeratore presente non riusciva a sviluppare una portata d’aria sufficiente, e neppure  il ricorso alla precaria sistemazione di un tubo di plastica rivolto verso il basso era risultato idoneo a  risolvere il problema. D’altra parte, quest’ultima misura non era compatibile con lo svolgimento  della gara in quanto il raccordo di plastica invadeva il rettangolo di gioco e doveva essere rimosso.  Dal medesimo referto emerge, peraltro, con chiarezza che le condizioni metereologiche, pur  caratterizzate da una forte pioggia e da raffiche di vento, non erano affatto proibitive, tanto da aver  consentito sia alle squadre, sia ad una nutrita rappresentanza di tifosi di essere presenti sul posto.  Ciò è confermato dalla stessa documentazione in atti dalla quale emerge che l’allertamento  per rischio idrogeologico e idraulico partiva dall’inizio del giorno 2.12.2013, mentre la gara si è  tenuta il primo dicembre. Conclusivamente può pacificamente ritenersi che la produzione del fenomeno di condensa  impeditivo del gioco sia addebitabile, in via esclusiva, alla insufficienza dell’unico aeratore presente  e che la sospensione della gara, dunque, non sia riferibile ad alcuna causa di forza maggiore. 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 128/CGF Riunione del 21 febbraio 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 226/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 428 del 06.02.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Napoli Vesevo avverso decisioni merito gara Vetus Ceccano/Napoli Vesevo del 12.01.2008 Massima: La determinazione del Dirigente comunale di settore emanata proprio il giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara che disponeva la sospensione dell’utilizzo del Palasport in relazione alle infiltrazioni d’acqua intervenute, ed alla conseguente inagibilità, rappresenti un evento rispetto al quale la squadra ospitante si è trovata nella materiale impossibilità di offrire e predisporre soluzioni alternative per lo svolgimento della gara. Sul punto non appaiono conferenti le osservazioni della società ricorrente in ordine alla irrilevanza del provvedimento ed al merito del provvedimento medesimo rispetto al quale nessun sindacato è possibile, mentre deve riconoscersi che l’improvvisa inagibilità del campo determinata per disposto della pubblica autorità non può essere in alcun modo addebitata alla società ospitante che non poteva fare altro che ottemperare trovandosi nella materiale, oggettiva, impossibilità di ricercare una soluzione per lo svolgimento della partita. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/C - Riunione del 20 aprile 2006 n. 1 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 16.3.2006 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Andice Pioltellese avverso decisioni merito gara Bellusco C.G. /Andice Pioltellese del 5.2.2006 Massima: Viene disposto il differimento della gara quando la stessa non si è potuta disputare a causa di strati di neve ghiacciata che non può che significare che il campo fosse ghiacciato e tale evento, a differenza dalla neve non rimossa, certamente non è addebitabile alla squadra ospitante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it