Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 20 Gennaio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 302 del 24.12.2009 Impugnazione – istanza: 2) Ricorso A.S.D. Petrarca Padova C5 avverso decisioni merito gara Carrè Futsal Chiuppano/Petrarca Padova C5 del 5.12.2009 Massima: Ai sensi dell’art. 17, comma a, lett. c) C.G.S. viene disposta la ripetizione della gara quando ci si trova dinanzi a circostanze che, pur non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, hanno indubbiamente inciso, nel complesso, nel regolare svolgimento della gara. Nel caso in esame, effettivamente, non pare discutibile la presenza sul campo dei due canestri sporgenti posti ad una altezza di metri 2,49, così come indiscutibile risulta la circostanza delle tempestive riserve formulate dalla società. Infatti, canestri in questione risultano effettivamente ovvero posti ad una altezza inferiore a quella minima vigente ed hanno rappresentato un ostacolo idoneo ad incidere sul regolare svolgimento della gara, anche in ragione della loro posizione sporgente. Sembra innegabile che un ostacolo che finisce per incidere non tanto sul terreno di giuoco (intendendosi per quest’ultimo il rettangolo delimitato dalle segnalazioni regolamentari) quanto piuttosto sul campo di giuoco (vale a dire sull’area complessivamente sovrastante e circostante nel quale si svolgono e, in parte, si proiettano attività di giuoco) abbia finito per incidere sulla regolarità e sul sereno svolgimento della gara. Basti ricordare al riguardo, per un verso, le potenziali limitazioni dei movimenti (ad es. in elevazione) degli atleti - in qualche modo condizionati anche dal pericolo rappresentato dall’ostacolo – e, per altro verso, dai possibili condizionamenti dei vari tipi di tiro che ben possono avere svolto la loro influenza sulla dinamica concreta della gara.
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