Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010  n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 n. 5 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 66/TB del 13.1.2010 Impugnazione – istanza:5) Ricorso della S.S. Virtus Lanciano 1924 avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Berretti Pescina Valle del Giovenco/Virtus Lanciano del 5.12.2009 Massima: Le società sono sanzionate con la perdita della gara, per aver rinunciato a proseguirla a seguito di un grave fatto occorso ad un calciatore. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli art. 53, commi 1 e 2, N.O.I.F. e 17, commi 1 e 2, C.G.S. e degli atti di causa non risulta che l’arbitro abbia esercitato la facoltà di sospensione della gara ai sensi dell’art. 64, comma 2, N.O.I.F., bensì emerge che si sia trattato di un accordo extra ordinem intervenuto fra le due società interessate, di cui l’arbitro stesso è stato posto a conoscenza. Il caso di specie: Al 37° del primo tempo della partita riportata il portiere, a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, rimaneva a terra privo di sensi. Intervenivano i sanitari presenti sul terreno di gioco ma non riuscivano a rianimarlo; si rendeva necessario, pertanto, l’intervento di un’ambulanza che conduceva il ragazzo all’ospedale ancora privo di sensi. A seguito dell’incidente subìto dal ragazzo, i dirigenti accompagnatori delle due squadre consegnavano all’arbitro una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, con la quale manifestavano la loro intenzione di non continuare la gara, visto che i calciatori erano rimasti fortemente colpiti, sotto il profilo psicologico, dall’incidente occorso al portiere, chiedendo la ripetizione della gara stessa a data da destinarsi. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 03 Febbraio 2010  n. 1,2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1,2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010 Impugnazione – istanza: 1) Ricorso A.S.D. Loreto Aprutino Calcio a 5 avverso la sanzione della perdita della gara 0-6 nonché della penalizzazione di punti 1 in classifica, seguito gara ES Chieti Calcio a 5/Loreto Aprutino Calcio A 5 del 17.10.2009, 2) Ricorso A.S.D. ES Chieti Calcio a 5 avverso la sanzione della perdita della gara 0-6 nonché della penalizzazione di punti 1 in classifica, seguito gara ES Chieti Calcio a 5/Loreto Aprutino Calcio a 5 del 17.10.2009 Massima: Ai sensi dell’art. 17, comma 4 C.G.S. viene ordinata la ripetizione della gara, che invece, il giudice sportivo aveva dato perso ad entrambe le società, perché la volontà delle squadre di non voler proseguire la gara era dettata dalla gravità dell’incidente di gioco, tanto più grave e per le conseguenze che ne derivarono ai due atleti coinvolti e per le ripercussioni emotive su tutti gli altri calciatori presenti, che aveva creato in campo una situazione anomala ed eccezionale, ingestibile, che, oggettivamente, era di ostacolo ad una corretta e normale prosecuzione dell’incontro, situazione che, per altro profilo, si sottraeva ad ogni possibile valutazione sul piano squisitamente tecnico. Il caso di specie: Al 10’ del 1° tempo dell’incontro per il Campionato Under 21 del Calcio a 5, due calciatori della società ospitante, a seguito di uno scontro fortuito, riportavano gravi lesioni al capo, in particolare, uno di essi, il portiere, rimaneva a terra privo di sensi nonostante le cure mediche prontamente prestategli per cui, subito trasportato in stato di coma presso un presidio ospedaliero veniva sottoposto ad intervento chirurgico al cranio per la rimozione di un ematoma. L’accaduto, fedelmente riportato nel referto di gara, produceva reazioni fortemente emotive e sgomento nei calciatori, tutti di giovane età, di entrambi le compagini, sicchè i dirigenti delle due società, di comune accordo, vista la situazione venuta a crearsi, decidevano di rinunciare alla prosecuzione della gara. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 n. 4 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 66/TB del 13.1.2010 Impugnazione – istanza: 4) Ricorso del Pescina Valle del Giovenco avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Berretti Pescina Valle del Giovenco/Virtus Lanciano del 5.12.2009 Massima: Le società sono sanzionate con la perdita della gara, per aver rinunciato a proseguirla a seguito di un grave fatto occorso ad un calciatore. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli art. 53, commi 1 e 2, N.O.I.F. e 17, commi 1 e 2, C.G.S. e degli atti di causa non risulta che l’arbitro abbia esercitato la facoltà di sospensione della gara ai sensi dell’art. 64, comma 2, N.O.I.F., bensì emerge che si sia trattato di un accordo extra ordinem intervenuto fra le due società interessate, di cui l’arbitro stesso è stato posto a conoscenza. Il caso di specie: Al 37° del primo tempo della partita riportata il portiere, a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, rimaneva a terra privo di sensi. Intervenivano i sanitari presenti sul terreno di gioco ma non riuscivano a rianimarlo; si rendeva necessario, pertanto, l’intervento di un’ambulanza che conduceva il ragazzo all’ospedale ancora privo di sensi. A seguito dell’incidente subìto dal ragazzo, i dirigenti accompagnatori delle due squadre consegnavano all’arbitro una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, con la quale manifestavano la loro intenzione di non continuare la gara, visto che i calciatori erano rimasti fortemente colpiti, sotto il profilo psicologico, dall’incidente occorso al portiere, chiedendo la ripetizione della gara stessa a data da destinarsi.
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