Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 n. 1  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.08 Impugnazione – istanza Ricorso dell’A.C. Guidonia Montecelio avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Guidonia Montecelio/Morolo del 5.10.08 Massima: Durante la disputa della gara a porte chiuse, la presenza di una decina di persone in Tribuna non consente di integrare alcuna violazione a carico della società, quando, anche a seguito di indagine della procura federale è risultato come le persone presenti sugli spalti, in relazione alle fasi salienti della gara, non si siano lasciate andare a qualsivoglia peculiare manifestazione così da potersi ritenere che fossero tutte legittimamente presenti quali appartenenti agli organi di informazione ovvero alle forze di polizia in borghese e quindi del tutto neutrali e comunque non riconducibili a tifosi “mascherati” della società ospitante. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. R.R. e della società Luco Canistro s.r.l., attualmente Canistro Valle Roveto, dalle violazioni dell’art. 1, comma 1 e 4, comma 1, C.G.S., rispettivamente ascritte con proprio deferimento prot. n. 11/1384pf07-08/gt/en del 1.7.2008 Massima: Il dirigente della società risponde della violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S,. poichè strumentalizzando l’ordinanza del sindaco che disponeva che “…….che l’impianto dello stadio comunale può essere utilizzato per le partite in programma……”, l’aveva interpretata nel senso che la gara poteva svolgersi a porte aperte. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 9 luglio 1998 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n 56 del 12 6 1998 Impugnazione - istanza: Appello dell'A.S. Messina Calcio avverso decisioni merito gara Nissa/Messina del 19.4.1998 Massima: Quando la partita deve svolgersi a porte chiuse e viene invece svolta a porte aperte, con la presenza di un apprezzabile numero di sostenitori della società ospitante, va considerata tale da inficiare appunto la sua regolarità, con la conseguente sanzione della perdita della gara. L'obbligo di giocare a porte chiuse, consistendo in una specifica ed ineludibile sanzione disciplinare, costituisce invero condizione prioritaria per il regolare andamento dell'incontro tanto da poter tranquillamente ritenersi che se l'arbitro non avesse consentito a farlo svolgere, se non previo allontanamento di tutti gli spettatori abusivi e tale disposizione non fosse stata osservata, la gara, non disputata sarebbe stata data persa nei confronti della società ospitante.
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