Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 079/CSA del 16 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la LND Serie D, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022

Impugnazione – istanza:  - F.C. Forlì s.r.l./U.S. Pistoiese 1921

Massima: Annullata la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro – che nell’infliggere al 42’ del primo tempo la sanzione dell’ammonizione ad un calciatore (i.e., A.), anziché ad altro (i.e., B.) della Pistoiese, effettivo autore della condotta fallosa sanzionata, aveva inciso sul regolare svolgimento della gara attesa la successiva ammonizione irrogata allo stesso A., perciò espulso proprio in conseguenza del precedente errore commesso dal direttore di gara - e per l’effetto omologato il risultato della gara. Nel caso in esame l’arbitro ha confermato nel supplemento l’errore tecnico dopo che gli sono state mostrate le immagini televisive inammissibili….Occorre premettere al riguardo che, ai fini della ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., è necessaria la sussistenza del requisito della “irregolarità” della stessa, ravvisabile in caso di errore tecnico commesso dall’arbitro per violazione del Regolamento del giuoco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco (cfr. CSA, III, 2 dicembre  2022, n. 63; 14 dicembre 2020, n. 30). Al contempo, va tenuto conto - sul piano istruttorio - che la prova televisiva è ammissibile in sede giudiziale nelle sole (tassative) ipotesi previste dall’art. 61, comma 2 e 6, C.G.S. (i.e., error in persona o condotta violenta o blasfema), “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati” (art. 61, comma 2, C.G.S.; cfr. in generale, sulla tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; proprio al fine di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva in caso di error in persona a fini diversi da quelli disciplinari, e in specie allo scopo di rilevare un presunto errore tecnico dell’arbitro, CSA, n. 30 del 2020, cit.). Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa televisiva (CSA, III, 4 maggio 2022, n. 278). Nel caso di specie, l’error in persona commesso dall’arbitro è stato invocato dalla U.S. Pistoiese non già a fini disciplinari, bensì ai fini della ripetizione della gara e, cioè, proprio per rilevare un (presunto) errore tecnico commesso dall’arbitro. Per questo, da un lato, la ripresa televisiva non è utilizzabile in tale prospettiva (CSA, n. 30 del 2020, cit.; Id., III, 17 febbraio 2020, n. 184, in cui si pone chiaramente in risalto che “È […] inammissibile la prova tv per finalità diverse [da quelle disciplinari], quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro”). Dall’altro, nella specie, non si è neppure in presenza, a ben vedere, di un’irregolarità di gara idonea a determinarne la ripetizione, atteso che non viene in rilievo un errore nell’applicazione del Regolamento riconducibile a sua non conoscenza o dimenticanza, bensì una mera interpretazione dei fatti di gioco, pur eventualmente erronea a causa di una svista materiale in cui l’arbitro sarebbe incorso. Per le stesse ragioni, nessuna rilevanza può assumere in questa sede il supplemento di rapporto arbitrale del 3 novembre 2022, che non costituisce autentico chiarimento della condotta tenuta dall’arbitro durante la gara, bensì manifestazione di una diversa valutazione espressa sulla base della visione delle (inammissibili) riprese televisive, sicché lo stesso non può assumere in sé alcun valore probatorio (cfr., al riguardo, CSA, n. 184 del 2020, cit., che pone in risalto anche l’inammissibilità di una rettifica postuma a distanza di tempo dalla gara e decorrelata da elementi emersi già in gara, bensì fondata esclusivamente su immagini televisive visionate dall’arbitro successivamente). Il che è sufficiente ai fini dell’accoglimento del reclamo, atteso che la decisione del Giudice Sportivo s’è basata su elementi istruttori (i.e., le riprese tv e il supplemento di rapporto) inammissibili, ovvero comunque inidonei a consentire una valutazione difforme da quella espressa dall’arbitro in gara e s’incentra sulla sussistenza di un errore tecnico non qualificabile come tale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, C.G.S.. Di qui l’accoglimento del reclamo, prescindendo peraltro dalle considerazioni sul fatto che non è dimostrato in specie lo specifico nesso causale tra l’invocato errore arbitrale e lo svolgimento della gara e relativo esito, considerato che l’espulsione a carico dell’A. è maturata a distanza di tempo (i.e., al 28’ del secondo tempo) e per effetto di una distinta decisione arbitrale, consistente nella seconda ammonizione inflitta al calciatore, espulso appunto per somma di ammonizioni.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 255/CSA del 14 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67/CS del 16.03.2022

Impugnazione – istanza: - Città di Fasano / Bitonto Calcio

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato la gara ed ha rigettato il reclamo tendente ad ottenerne la ripetizione per errore dell’arbitro nonostante abbia accertato che è stato espulso un calciatore in luogo di un altro, ma ritenuto ciò ininfluente ai fini della regolarità della gara….L’art. 61, comma 2, C.G.S. indica in vero con chiarezza il perimetro della possibilità d’utilizzo della prova televisiva, limitandola “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”, così come di competenza degli “organi di giustizia sportiva”. Nella specie, viene proposto reclamo ed invocato l’utilizzo della prova televisiva dal Bitonto non già “a fini disciplinari nei confronti” di un proprio tesserato, come accaduto in primo grado, bensì per far valere le conseguenze che dall’errore – emendato a seguito della decisione del Giudice Sportivo - nell’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti di un calciatore avversario sarebbero scaturite, secondo la società reclamante, sul regolare svolgimento della gara. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari […] È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile” (C.S.A., Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 30). Una tale conclusione si pone in coerenza col principio di tassatività dell’utilizzo della prova televisiva nel vigente ordinamento sportivo (cfr. C.S.A., Sez. III, 19 ottobre 2021,  n. 31; Id., Sez. I, 16 settembre 2021, n. 14). La reclamante U.S. Bitonto, invece, vorrebbe utilizzare la prova televisiva non per consentire agli organi di giustizia sportiva di conoscere della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del proprio tesserato, ora come si è detto correttamente individuato, bensì per far valere le conseguenze tecniche dell’error in persona sullo svolgimento della gara, invocandone perciò la ripetizione. Il che non è ammissibile. Nel merito, deve osservarsi che l’art. 10, comma 5, lett. c) e lett. d), C.G.S., prevede il rimedio della ripetizione della gara per ipotesi ben diverse, connotate dal verificarsi di particolari “fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”. Il mero error in persona nella percezione o interpretazione di una condotta di gioco è emendabile, ai soli fini disciplinari in favore del tesserato ingiustamente sanzionato, per il ripristino del corretto trattamento sanzionatorio. Tale è la ratio dell’art. 61, comma 2, C.G.S. (“al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari”), che perciò, secondo la giurisprudenza, impedisce di incidere sulla regolarità della gara e sulla omologazione del relativo risultato, a norma dell’art. 10, comma 5, C.G.S., in ossequio al principio generale di certezza ed intangibilità del risultato del campo (cfr., in questo senso, C.S.A., Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 30: “Invero, non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara. Esso si realizza in realtà quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile”).

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 230/CSA del 31 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 54/CS del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - Cynthialbalonga/S.S.D. Arzachena Academy Costa Smeralda

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della gara e respinto il reclamo della società per non aver ravvisato l’errore dell’arbitro nella espulsione di un giocatore in luogo di un altro anche alla luce del filmato televisivo ammesso e che non poteva essere ammesso.  In tale contesto, va anzitutto esclusa – in ciò correggendo la motivazione della decisione del Giudice Sportivo - l’utilizzabilità nella specie della prova televisiva invocata dalla reclamante. L’art. 61, comma 2, C.G.S., indica infatti con chiarezza il perimetro della possibilità d’utilizzo della prova televisiva, limitandola “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”, così come di competenza degli “organi di giustizia sportiva”.  Nella specie viene proposto reclamo – e invocato l’utilizzo della prova televisiva - non già “a fini disciplinari nei confronti” di un proprio tesserato, bensì per le conseguenze che dall’errore nell’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti di un calciatore avversario sarebbero scaturite sullo svolgimento della gara. Il che – in disparte i profili di legittimazione a far valere, nel prisma dell’art. 61, comma 2, C.G.S., un error in persona in relazione alla sanzione inflitta non ad un proprio ma ad un calciatore avversario – si pone al di fuori del perimetro applicativo e della stessa ratio della disposizione in esame. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, “è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari […]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile” (CSA, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 30). Una tale conclusione si pone in coerenza col principio di tassatività dell’utilizzo della prova televisiva nel vigente ordinamento sportivo (cfr., inter multis, CSA, Sez. III, 19 ottobre 2021, n. 31; CSA Sez. I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18). Nella specie, la reclamante vorrebbe utilizzare la prova televisiva non già per consentire agli “organi di giustizia sportiva” di conoscere (i.e., “al solo fine”) “della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati”, bensì per far valere le conseguenze tecniche dell’error in persona sullo svolgimento della gara, invocandone perciò la ripetizione. Il che non è ammissibile. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l’art. 10, comma 5, C.G.S., prevede il rimedio della ripetizione della gara (sub lett. c) e d), quest’ultima peraltro per sole “circostanze di carattere eccezionale”) per ipotesi ben diverse, connotate dalla verificazione di particolari “fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”.Nella specie si sarebbe in presenza invece di un mero error in persona nella percezione o interpretazione di una condotta di gioco, che l’ordinamento ritiene emendabile a (soli) fini disciplinari in favor del tesserato indebitamente sanzionato e per il ripristino del corretto trattamento disciplinare (tale è lo spirito dell’art. 61, comma 2, cit.: “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari” sul tesserato), ma che risulta in sé inidoneo a incidere sulla regolarità della gara e omologazione del relativo risultato a norma dell’art. 10, comma 5, C.G.S. (cfr. la stessa CSA, Sez. III, n. 30 del 2020, cit.: “In vero, non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara”, errore non ravvisabile in sé “per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile”). In tale prospettiva, la doglianza proposta dalla reclamante – che, peraltro, neppure circostanzia le ragioni per le quali l’errore denunciato avrebbe inciso sull’andamento della gara, limitandosi a richiamare l’intrinseca imprevedibilità delle gare e ad asserire genericamente come lo stesso errore ne avrebbe in specie compromesso l’esito, comportando la sconfitta della Cynthialbalonga – non è condivisibile, in quanto inidonea a comportare la richiesta ripetizione della gara (cfr. ancora CSA, n. 30 del 2020, cit., che richiama i principi di certezza e intangibilità del risultato del campo).Di qui l’infondatezza del reclamo, in disparte il fatto che lo stesso suddetto filmato non è idoneo a fornire dimostrazione univoca dell’errore invocato dalla reclamante, considerata anche la durata limitata del medesimo filmato a fronte della tempistica degli eventi descritta nei rapporti di gara (che indicano la condotta violenta avvenuta al 20’ e l’espulsione irrogata al 23’ del primo tempo), non consentendo in specie di evidenziare con certezza lo scambio di persona in relazione alla specifica condotta che gli ufficiali hanno ritenuto di sanzionare.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 14 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 190 del 9.5.2002 Impugnazione - istanza: Appello del Castel S. Pietro Terme calcio avverso decisioni merito gara Lentigione/Castel S. Pietro Terme Calcio del 3.3.2002 Massima: Non viene disposta la ripetizione della gara perchè non si è avuta una alterazione della regolarità della stessa ma confermato il risultato conseguito sul campo nel caso in cui la società nonostante l’espulsione del proprio calciatore è rimasta in campo con lo stesso per circa tre minuti fino a quando l’arbitro non si è reso conto di aver inflitto allo stesso la doppia ammonizione. Il breve spazio temporale nel quale il calciatore è rimasto nel campo di gioco, l'evidente vantaggio comunque avuto dalla società alla quale appartiene il calciatore che avrebbe dovuto essere espulso prima e, infine, l'assorbente considerazione che non può certo addebitarsi a tale errore arbitra­le l'aver subito due reti negli ultimi minuti di gara inducono a respingere il reclamo promosso proprio dalla società che ha beneficiato del vantaggio. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Montemarciano avverso decisioni merito gara Montemarciano/Genga Grotte del 27.1.2001Massima: La gara deve essere ripetuta per errore tecnico dell’arbitro (pacificamente ammesso) il quale al 40° del secondo tempo non ha decretato l’espulsione del calciatore per doppia ammonizione lasciato in campo per almeno altri due minuti. A nulla rileva né il lasso di tempo in cui il calciatore è rimasto abusivamente in campo, né il fatto che egli abbia o meno preso parte alle azioni di gioco svoltesi in tale lasso di tempo in quanto ai sensi dell’art. 7 lett. 4/c C.G.S., essendo chiaro l’errore tecnico dell’arbitro, la gara andava ripetuta.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 25.6 1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Villasanta avverso decisioni merito gara Villasanta/Oreno del 9.5.1999 Massima: Non è ravvisabile alcun errore tecnico dell'arbitro, emergente dal rapporto arbitrale, che possa giustificare la ripetizione della gara, nel caso in cui il Direttore di gara ha espulso correttamente il calciatore, annotando l'espulsione sul referto e si è accertato che questi lasciasse effettivamente il terreno di giuoco, seguendolo con lo sguardo fino all'ingresso negli spogliatoi. Il fatto che l'arbitro non abbia rilevato il passaggio della fascia di capitano ad altro calciatore può costituire una disattenzione, ma certo non costituisce un errore tecnico che abbia avuto influenza sulla regolarità della gara, valutabile ai sensi dell'art. 7 comma 4 C.G.S. (Il caso di specie: Al 29° del secondo tempo della gara il calciatore capitano veniva espulso per proteste. L'arbitro riferiva nel referto di averlo seguito con lo sguardo fino all'abbandono del terreno di giuoco e di essersi assicurato che lo stesso si dirigesse verso gli spogliatoi, rilevando, tuttavia, al 34° minuto, che il calciatore risultava ancora "inspiegabilmente" in campo, intento a giocare). Massima: La permanenza in campo per più di cinque minuti di un calciatore regolarmente espulso dall'arbitro costituisce un evento attribuibile direttamente al calciatore medesimo e alla sua società di appartenenza per responsabilità oggettiva.La valutazione dell'incidenza del calciatore sul risultato della partita non può trovare ingresso nel giudizio, trattandosi, nel caso in specie, di violazione di carattere formale che non consente apprezzamenti sull'entità della trasgressione e che comporta "de jure" la punizione sportiva della perdita della gara, secondo la previsione dell'art.7 comma 5° C.G.S. Va tuttavia rilevato che la permanenza in campo di un calciatore in più per circa cinque minuti, sul risultato allo stato di 0 a 0, non può non avere avuto una influenza decisiva sulla gara. (Il caso di specie: al 29° del secondo tempo della gara il calciatore capitano veniva espulso per proteste. L'arbitro riferiva nel referto di averlo seguito con lo sguardo fino all'abbandono del terreno di giuoco e di essersi assicurato che lo stesso si dirigesse verso gli spogliatoi, rilevando, tuttavia, al 34° minuto, che il calciatore risultava ancora "inspiegabilmente" in campo, intento a giocare).
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