Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 396 del 3.2.2011
Impugnazione – istanza: 2) Ricorso dell’A.S.D. Loreto Aprutino C5 avverso decisioni merito gara Real Napoli Futsal/Loreto Aprutino c5 del22.1.2011
Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara del calciatore extracomunitario quando il ricorso della società si basa su presunzioni e non su prova certa ovvero che la F.I.G.C., pur avendo ricevuto in data 16.7.2010 richiesta di transfert del calciatore dalla Federazione Paraguajana e pur avendo ottenuto il nulla osta dalla società, titolare di un precedente tesseramento dell'Iribarne, aveva omesso di rilasciare il documento richiesto entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 3, all. 3 del Regolamento FIFA disciplinante i trasferimenti internazionali dei calciatori dilettanti, facultando in tal modo, sempre in base al disposto della norma succitata, la consorella sudamericana ad autorizzare il tesseramento provvisorio del calciatore in favore della società paraguajana.