Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/CGF Riunione del 14 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 124/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso decisioni merito gara Salernitana/Taranto del 7.10.2007 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per non aver ottemperato alla tracciatura del campo oltre l’orario consentito. Il caso di specie: Alle ore 9:10 del giorno stabilito per l’incontro, l’arbitro designato a dirigerlo, accertata la mancata segnatura del terreno di gioco, invitava la società ospitante a provvedere in proposito entro le ore 10:00 fissate per la disputa della gara e che, in assenza del personale addetto, la richiesta tracciatura iniziava soltanto alle ore 10:45 per concludersi alle 11:00, conseguendo il rifiuto della società ospitata a scendere in campo. L’assunto della ricorrente, secondo la quale quest’ultimo era sostanzialmente impraticabile per le precipitazioni straordinarie verificatesi in precedenza e che nonostante tale situazione essa medesima ricorrente si sarebbe “adoperata in modo ineccepibile” per un ritorno alla normalità, risulta smentito dall’esauriente rapporto arbitrale e dall’ancor più chiaro supplemento di referto: tali atti certificano, da un lato che “le condizioni del terreno di gioco consentivano tranquillamente la tracciatura del campo”, dall’altro che il ritardo nel compimento dell’incombenza era dovuto alla “mancanza della persona addetta a tale compito”, come ammesso dagli stessi dirigenti locali). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 37 del 3.3.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Libertas Ceggia avverso decisioni merito gara Venexia/Libertas Ceggia del 25.1.2004 Massima: Quandola terna arbitrale dispone la non effettuazione della gara per non aver il dirigente della squadra ospitante regolarizzato la segnaletica orizzontale del terreno di gioco a causa della caduta della neve, il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti deve disporre la ricezione della gara e non applicare alla società ospitante la perdita della gara perché l’impraticabilità del campo risultava ascrivibile alla mancata attivazione della stessa. Tale sanzione può essere inflitta qualora la società ospitata abbia presentato riserva scritta all’arbitro. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n.12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 133 del 4.4.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.C. Potenza avverso decisioni merito gara Potenza/Nuova Nardò del 12.1.2003 Massima: La società è oggettivamente responsabile del mancato regolare svolgimento della gara e quindi, ex art. 12, 1° comma, C.G.S. giustamente sanzionata con la perdita della gara, allorquando non consente all’arbitro di proseguire la gara per mancanza di materiale idoneo a ridisegnare le linee, circostanza questa che lo obbliga nel secondo tempo di gara a decretare la fine della gara. Pur superando eventuali profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 33, 1° comma, C.G.S. il riferimento al motivo della forza maggiore, che avrebbe reso impraticabile il campo a seguito della copiosa nevicata, risulta inconferente, in quanto emerge dagli atti come il campo è risultato praticabile a tal punto che era stato disputato il primo tempo dell’incontro di calcio in oggetto, e ciò che risultava invece necessario era solo la ridisegnatura delle linee del campo stesso. Dagli atti risulta poi che lo stesso direttore di gara aveva chiesto alla società ospitante, prima dell’inizio del secondo tempo dell’incontro in esame, di procedere alla ridisegnatura delle linee del campo di gioco con materiale previsti in caso di neve e che la stessa società non aveva provveduto al riguardo, così come sancito dalla Regola 1 numero 2 delle Regole del Gioco Calcio; ridisegnatura non effettuata anche per l’ammessa, da parte del capitano, “difficoltà di reperire il materiale occorrente per la segnatura delle linee”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 17 febbraio 2000 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Pessano con Bornago avverso decisioni in merito gara non disputata Pessano con Bornago/Andice Cologno del 7.11.1999 Massima: A norma della Regola 5 del Regolamento di Giuoco del Calcio si prevede che le decisioni dell'Arbitro "... per questioni di fatto relative al giuoco sono inappellabili per quanto concerne il risultato della gara”. Nella stessa Regola, alla lettera d), si afferma il potere discrezionale "... di interrompere il giuoco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario a motivo delle condizioni atmosferiche, dell'intrusione di estranei o per altre cause..”. (Nel caso in specie: l'Arbitro, constatato che la società ospitante non era riuscita a provvedere alla segnatura delle linee, decretava non disputabile la gara. Consegue la sanzione sportiva della perdita della gara e non la ripetizione della stessa, a carico della società ai sensi dell'art. 7, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, quando è stata correttamente osservata la procedura di cui all'art. 60, punto 2 N.O.I.F. il quale prevede che "l'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi”. (Nel caso di specie risulta dal referto arbitrale come l'Arbitro abbia coerentemente operato).
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