Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 112/CGF Riunione del 13 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Del. G.S. Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso della S.P. Grottammare 1899 ai sensi degli artt. 31 e 37 C.G.S. avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo L.N.D. in ordine alla gara Luco Canestro/Grottammare del 9.9.2007. Massima: La gara ha avuto regolare svolgimento anche nel caso in cui essa si sia svolta a porte aperte, nonostante il Comitato Interregionale, avesse disposto con Comunicato Ufficiale lo svolgimento a porte chiuse. La disputa della gara con presenza di pubblico non costituisce una irregolarità tecnica che ai sensi del comma 1 dell’art. 17 C.G.S., comporta automaticamente la sanzione della perdita della gara stessa. Piuttosto si tratta di uno di quei “fatti”, previsti dal successivo comma 4 “che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici” in ordine ai quali “spetta agli organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara”. Non si ritiene peraltro che nel caso di specie tale influenza vi sia stata. Il caso di specie: il Comitato Interregionale, con Comunicato Ufficiale ha disposto lo svolgimento della gra a porte chiuse, questa si era invece disputata a porte aperte, avendo, prima dell'inizio della gara, il Dirigente Accompagnatore della squadra ospitante comunicato alla Società ospitata, all'Arbitro ed al Commissario di Campo che il Sindaco del Comune, proprietario dell'impianto, aveva autorizzato lo svolgimento della gara a porte aperte. In realtà l’ordinanza del sindaco si limita a disporre “che l’impianto dello stadio comunale può essere utilizzato per le partite in programma…”. Risulta dunque evidente che la “interpretazione”, che ne ha dato la società calcistica, e secondo cui l’ordinanza avrebbe imposto l’apertura al pubblico, è palesemente infondata e appare anzi volutamente strumentale alla elusione del Comunicato del Comitato Interregionale che tale apertura vietava.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it