Decisione CAF: Com. Uff. 35/C Riunione del 6 giugno 1997 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 185/C del 4.6.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Altamura avverso decisioni merito gara di Play-Out Altamura/Marsala dell’1.6.1997
Massima: L'ingresso sul terreno di giuoco di tifosi con atteggiamento aggressivo e minaccioso, il comportamento del presidente della società e di altri dirigenti, postisi alla testa della protesta, i lanci degli oggetti dagli spalti, gli strattonamenti subiti dal Direttore di gara e dai giudici di linea, la mancanza di un congruo numero di rappresentanti delle forze dell'ordine sono tutti elementi rappresentativi di uno stato di pericolo effettivo, e non solo supposto, di tal che deve ritenersi ragionevole la decisione dell'arbitro di tornare sulla propria decisione di assegnare la rete alla squadra locale e di proseguire la gara solo formalmente. La decisione del Direttore di gara si rivela pertanto in linea con i criteri indicati dalla giurisprudenza sportiva per l'operatività dell'art. 64 comma 2 C.G.S. Consegue la sanzione della perdita della gara comminata dal Giudice Sportivo.