Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 6 Novembre 2003 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 113 del 27.10.2003 Impugnazione - istanza: - Reclamo della S.S. Calcio Napoli avverso decisioni merito gara Avellino/Napoli del 20.9.2003 Massima: L’intervento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti - notiziato dei gravi fatti di violenza che si stavano verificando su un campo di giuoco ad opera dei tifosi - che dispone di rinviare la gara, a data da destinarsi non può che operare (art. 34 Regolamento L.N.P.) sul solo piano organizzativo, lasciando, del tutto impregiudicata la valutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva, dei fatti in sede disciplinare... (in conclusione). Non può trovare applicazione, quindi, la previsione di cui all’art. 12 comma 4 C.G.S., atteso che il potere degli organi di giustizia sportiva di disporre la ripetizione o l’effettuazione della gara presuppone che non sussista responsabilità oggettiva della società, ai sensi delle disposizioni precedenti. Massima: Al fine di valutare se gli atti di violenza, oltre a fondare l’affermazione di responsabilità oggettiva della società ex art. 11 comma 1 C.G.S., abbiano anche impedito la regolare effettuazione della partita, ai sensi dell’art. 12 comma 1 C.G.S. occorre far riferimento al referto da considerarsi dotato di fede privilegiata (“la gara non si è disputata, a causa di scontri tra la forza pubblica e la tifoseria, avvenuti prima dell’entrata in campo delle due società”) e alla relazione dell’Ufficio Indagini, secondo cui, ancora un’ora dopo il previsto orario di inizio della gara, permaneva una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica, non essendosi spenta, né attenuata l’aggressività dei tifosi”. Massima: La società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva, con la perdita della gara per i ripetuti e gravi atti violenti, perpetrati dai propri tifosi, in un quadro generale caratterizzato dalla mancanza, sempre dipendente dalla medesima causa, delle condizioni necessarie per un regolare svolgimento del gioco (artt. 11 e 12 comma 1, parte 1, C.G.S.), che hanno indotto a non iniziare la gara.
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