Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 24 del 18.1.1996
Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Taloro avverso decisioni merito gara non disputata Sorso/Taloro del 17.12.1995
Massima: Quando la società all’inizio della stagione sportiva ha comunicato la disponibilità di un proprio campo di giuoco e lo stesso nel corso della stagione viene spostato e pubblicato sul comunicato ufficiale, le gare successive devono essere tutte disputate su quest’ultimo campo. Pertanto, vi è un errore da parte del Comitato, che successivamente alla variazione indica ancora nel comunicato ufficiale che la disputa di una determinata gara si svolgerà presso il campo indicato all’inizio della stagione sportiva. Ne consegue che qualora la gara non venga svolta, non può essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, per la mancata partecipazione alla stessa da parte della società ospitante e la gara deve essere ripetuta, nonostante la presenza della terna arbitrale e delle due società sul campo non indicato nel comunicato ufficiale.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 20 gennaio 2000 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 18 bis del 30.11 .1999
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Meletolese S.E. avverso decisioni merito gara non disputata Meletolese/Povigliese del 10.11.1999
Massima: La Società è obbligata ad avere la disponibilità di un idoneo campo di giuoco senza restrizioni o condizionamenti di terzi estranei e l'esclusivo giudizio sull'impraticabilità del campo è riservata all'Arbitro. Tuttavia è sempre necessario l'accertamento di un eventuale responsabilità delle Società nell'impossibilità di disputare la gara. Sarebbe antisportivo addebitare ad una società la colpa della mancata disputa di una gara per un atto del proprietario del terreno di giuoco talmente improvviso da mettere la società stessa nell'impossibilità di provvedere al superamento dell'impedimento con la messa a disposizione di altro campo di giuoco. (Nel caso in esame, l'ordine dell'Autorità Comunale di chiusura del campo è stato comunicato alla società ospitante la stessa mattina del giorno stabilito per lo svolgimento della gara. La Società ospitante, pertanto, non aveva la materiale disponibilità di tempo per il reperimento di altro campo sul quale gareggiare, nonché di avvisare il competente Organo Federale, l'Arbitro e la società avversaria dell'eventuale cambiamento. La gara in oggetto, pertanto, dovrà essere ripetuta.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 7.12.1985
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Don Bosco Spezia avverso decisioni merito gara non disputata del Campionato Regionale Giovanissimi Don Bosco Spezia/Migliarinese calcio del 22.11.1995
Massima: Nel caso in cui non si può disputare una gara del Campionato Regionale Giovanissimi per indisponibilità del campo, la responsabilità non è imputabile alla società ospitante,quando una terza società, in un primo momento, garantisce e mette a disposizione della società in questione l’utilizzazione del proprio impianto sportivo per lo svolgimento delle sue partite casalinghe, e successivamente con comportamento antisportivo ostacola lo svolgimento della gara stessa obbligando le società ad abbandonare il campo ove si erano recate per disputare l’incontro.