Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 10 aprile 1997 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 28 del 20.2.1997
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Villaggio Lavoratore Stanic avverso decisioni merito gara Bitetto/Villaggio Lavoratore Stanic del 12.1.1997
Massima: Per giurisprudenza costante della CAF, le irregolarità formali nella identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti dell'invalidazione della gara, a meno che l'identificazione non sia errata o sorga incertezza sull'identificazione di chi ha preso parte alla gara. Invero, per potere inficiare una gara è necessario che i fatti verificatisi nel corso di essa abbiano avuto una notevole incidenza sulla sua regolarità, come prescrive l' art. 7 comma 4 C.G.S (nel caso di specie l'arbitro, procedeva all'identificazione dei calciatori durante l’intervallo tra il primo ed .il secondo tempo, giustificando tale comportamento in quanto le società avevano consegnato le distinte dei calciatori con un ritardo di 30 minuti e l’identificazione avrebbe comportato un'ulteriore perdita di tempo con la conseguenza che la gara non avrebbe potuto essere portata a termine per il sopravvenire dell'oscurità. Comunque, prima dell'inizio della gara, aveva controllato i documenti esibitigli e soltanto dopo l’avvenuta identificazione la società aveva preannunciato reclamo, circostanza questa che esclude la violazione da parte dell’arbitro dell’art. 71 NOIF).