Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 102/CSA del 4 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 318 del 2.12.2022
Impugnazione – istanza: Arpi Nova Calcio a 5/Futsal Prato
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 318 del 2.12.2022) con cui è stato respinto il ricorso in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, Girone C, Futsal Prato/Arpi Nova del 12.11.2022 volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico del Futsal Prato, ovvero in subordine della ripetizione della stessa gara, in ragione dell’errore tecnico commesso dall’arbitro e consistito nel non assegnare un tiro libero in favore della Arpi Nova a fronte della (ritenuta) già intervenuta conclusione della prima frazione di gioco, che era stata tuttavia segnalata dal cronometrista successivamente alla (iniziale) assegnazione del tiro libero e tutto ciò in un contesto in cui il relativo segnale acustico della sirena non era udibile; respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 4 a 2 maturato fra le squadre all’esito della gara. Le doglianza formulate dalla reclamante s’incentrano su un duplice, interconnesso, errore tecnico in cui gli ufficiali di gara sarebbero incorsi: da un lato, l’aver consentito la disputa della gara pur in presenza di un segnalatore acustico non udibile a tutti e di un tabellone visibile al solo cronometrista; dall’altro il non avere assegnato un tiro libero all’Arpi Nova in ragione della (dubbia e non chiaramente riscontrabile, stante la suddetta non udibilità del segnale acustico) conclusione del periodo di gioco anteriore alla commissione del fallo. I profili di doglianza, connessi fra loro, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento. Quanto al primo, va osservato che l’art. 7, punto 2, del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 prevede che “Il cronometrista segnala il termine di ciascuno dei periodi di gioco (e dei tempi supplementari) con un segnale acustico. Il periodo di gioco si considera terminato quando viene emesso il segnale acustico, anche se gli arbitri non segnalano la fine con il proprio fischio”. Nel caso di specie, emerge dal supplemento del referto arbitrale - munito della fede privilegiata di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S. - che la gara si è svolta “con un tabellone di quelli elettronici da tavolo” e che detto tabellone “era dotato di una sirena molto flebile che poteva sentire solo il cronometrista stesso”, così che lo stesso arbitro e il cronometrista si erano “dati disposizione con il crono di fischiare sia per il fine di tempo che per i t.o.”; al contempo, il supplemento di rapporto evidenzia che “la postazione del cronometrista era spalle alla tribuna e quindi senza la possibilità che il pubblico e le panchine vedessero lo scorrere del tempo e l’aggiornamento dei falli e goal”. Si ricava da ciò che era ben presente in campo – ed è stato regolarmente utilizzato – un tabellone, funzionante e comprensivo anche di sirena: semplicemente quest’ultima era flebile e udibile dal solo cronometrista; né, del resto, l’Arpi Nova aveva formulato al riguardo tempestive riserve sulla regolarità e adeguatezza delle dotazioni di campo utilizzate (cfr., in generale, l’art. 59, comma 4, N.o.i.f.). Alla luce di ciò, non è dato ravvisare elementi tali da far emergere un errore tecnico dell’arbitro idoneo a inficiare la gara nella sua regolarità, così da determinarne la perdita in danno della Futsal Prato, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. b), C.G.S. o la sua necessaria ripetizione a norma della successiva lett. c), che presuppone appunto l’irregolarità della partita svoltasi. A fronte di una dotazione di suo non irregolare e in carenza di mirate e tempestive riserve formulate in campo dall’Arpi Nova non sono infatti riscontrabili ragioni tali per cui la gara non avrebbe dovuto essere disputata; né possono ritenersi viziate, in proposito, le attività compiute dal cronometrista, cui ben compete di “segnala[re] il termine di ciascuno dei periodi di gioco” e che, nella specie, ciò ha fatto proprio a fronte del segnale acustico emesso (benché flebilmente) dalla sirena (cfr. chiaramente, al riguardo, anche la Regola n. 6, punto 2, del Regolamento, che individua fra i poteri-doveri del cronometrista quello di “segnala[re] la fine del primo periodo di gioco, la fine della gara, la fine dei tempi supplementari, se previsti, utilizzando un segnale acustico o un fischio diverso da quello utilizzato dagli arbitri”; v. peraltro anche il punto l) della citata Regola 7, che fa riferimento all’ipotesi di un tiro che parte immediatamente prima del suono della sirena “o del segnale del Cronometrista”; non incoerente con ciò è anche l’invocata guida pratica AIA, ove si pone in risalto che “Ciò che determina la fine di un periodo di gioco è il suono del segnale acustico (sirena) azionato dal Cronometrista”).
Di qui, la chiara assenza dell’errore tecnico invocato (che consiste nella mera violazione del Regolamento causata da sua non conoscenza o dimenticanza da parte dell’arbitro: inter multis, cfr. CSA, III, 2 dicembre 2022, n. 63; 14 dicembre 2020, n. 30), essendosi invece in presenza semplicemente di una sirena (regolarmente) utilizzabile e, tuttavia, flebile, coerentemente impiegata dal cronometrista nell’ambito delle mansioni assegnategli e in assenza di tempestive riserve della società sulla regolarità della dotazione di campo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 121 del 16.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Quartu 2000 avverso decisioni merito gara Quartu 2000/Costa di sopra II del 10.4.1999 Massima: L’errore tecnico del cronometrista è precluso agli Organi di Giustizia Sportiva in forza del disposto della Regola 5 delle Regole del Giuoco Calcio a Cinque.