Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 26 Gennaio 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 dell’11.12.2003
Impugnazione - istanza: Appello del C.S.R. Piano dei Geli San Martino avverso decisioni merito gara C.S.R. Piano Geli San Martino/Athletic 2000 del 23.11.2003
Massima: Il reclamo per aver la società fatto partecipare alla gara un calciatore diverso da quello indicato in distinta, va inoltrato Giudice sportivo (1° grado) perché non attiene alla posizione irregolare del calciatore, ma è inerente alla regolarità della gara. Qualora vi sia stata una pronuncia del Giudice sportivo di 2° grado ovvero della Commissione disciplinare, la decisione va annullata con remissione degli atti Giudice sportivo (1° grado).