DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BOLZANO/ESTE S.R.L. DEL 04.11.2018
Massima:…. come già rilevato dal Giudice Sportivo, l’arbitro ha descritto i pali “di colore grigio cromato”, colore definito invece dalla Virtus Bolzano “bianco alluminio”. Trattasi di distinzione che, a parere di questa Corte Sportiva, resta priva di rilievo pratico, dal momento che, nell’uno o nell’altro caso, una siffatta irregolarità (ammesso che come tale possa valutarsi) giammai avrebbe potuto comportare la sanzione della perdita della gara ex art 17, 1° comma, C.G.S., dal momento che, anche per quanto rilevato (e refertato) dalla terna arbitrale circa il colore dei pali e delle traverse che “non davano alcun fastidio ai giocatori in campo ed erano di materiale conforme al regolamento”, è da escludere che lo svolgimento (regolare) della gara possa essere stato pesantemente influenzato da tale condizione delle porte. Perché anzi, a ben vedere, restano fondati dubbi sulla ricorrenza stessa dell’irregolarità, ancorchè lieve. Se è vero, difatti, che la Regola 1, punto 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede che “i pali e le traverse devono essere di colore bianco…”, è anche vero che il Regolamento Unico Impianti Sportivi (il quale, a proposito della struttura delle porte, con l’art. 3.4 detta disposizioni ancora più stringenti ed analitiche rispetto al R.G.C.) prevede che tale struttura “deve essere di colore bianco o del colore argento naturale del metallo leggero”: e certo non a caso l’impianto di gioco della Virtus Bolzano, nella dedotta condizione, risulta essere stato regolarmente omologato dalla L.N.D. ai fini della disputa delle gare del campionato nazionale di serie D. In conclusione, il reclamo della A.C. Este, nella parte in cui sollecita la comminatoria della perdita della gara a carico della Virtus Bolzano, non risulta fondato e deve conseguentemente essere respinto. Analogamente infondata è anche la domanda subordinata con la quale si prospetta la sussistenza di un errore tecnico dell’arbitro che comporterebbe la ripetizione della gara. E difatti, indipendentemente dalla eccepita inammissibilità di tale domanda subordinata, valgono anche in questo caso le considerazioni che precedono, nel senso che l’arbitro, in ciò confortato dalla normativa di riferimento, non ha rilevato alcuna irregolarità tale da influire sul regolare svolgimento della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 18 aprile 1996 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 120 dell’1.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cisterna avverso decisioni merito gara Go.Ca/Cisterna del 27.1.1996 Massima: Deve essere disposta la ripetizione della gara, quando l’arbitro, menzionando nel rapporto cheil diametro dei pali e delle traverse delle porte misurava cm. 9,01 anziché 8, ha comunque disposto l’inizio della gara, senza invitare la società ospitante a rimuovere l’inconveniente entro un termine compatibile con la possibilità di portare a termine l’incontro.