Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 00142/CSA del 4 Marzo 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025
Impugnazione – istanza: ASD AVC Vogherese 1919/ASD Borgaro Nobis 1965
Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del Giudice sportivo che aveva respinto il reclamante tendente ad ottenere la vittoria della gara per irregolarità del campo ovvero sul presupposto che uno dei pali della porta situata a sinistra del campo, risultava “non conforme, deformato in maniera spigolosa, inclinato ed ammaccato” e che per tale circostanza era stata presentata formale riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara, lamentando appunto che “una delle 2 porte (a sinistra lato ingresso campo) dell’impianto sportivo non è regolamentare, precisamente il palo è deformato in maniera netta”. Il Giudice Sportivo, con il provvedimento impugnato, aveva respinto il ricorso, sul presupposto che l’arbitro, nel proprio referto, aveva dichiarato di non aver rilevato alcuna irregolarità, bensì soltanto una normale usura del palo e di aver quindi dato inizio alla gara, seppure con 45 minuti di ritardo….Come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, l’Arbitro ha in effetti constatato una deformazione del palo prima dell’inizio della gara ed ha pertanto ritenuto di posticiparne l’inizio allo scopo di consentire alla società ospitante di intervenire per ovviare all’inconveniente. All’esito di tale intervento l’Arbitro ha effettuato un nuovo sopralluogo in contraddittorio con i dirigenti ed i capitani delle due squadre e, dopo aver visionato il “verbale dello stato di consistenza del campo sportivo” (redatto dal responsabile della L.N.D. in data 11.11.2024) attestante l’omologazione dell’impianto e constatata l’assenza di “difformità e irregolarità rispetto alla regola numero 1 del regolamento del giuoco del calcio, ma solamente normale usura del palo”, ha dato inizio alla gara. La reclamante, tuttavia, eccepisce la violazione Regola n. 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio (in realtà, si tratta della Regola 1, punto 10), nella parte in cui stabilisce che “i pali delle porte e le traverse devono essere di materiale approvato e non devono costituire alcun pericolo”. Sta di fatto che tale situazione di pericolo è stata invece esclusa dal Direttore di gara, e ciò nell’esercizio delle prerogative attribuitegli dall’art. 64, comma 2, N.O.I.F., che impone all’arbitro di astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara solo quando si verifichino fatti o situazioni che, "a suo giudizio", appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori (oltre a non essere, per vero, rilevabile neppure dalla documentazione fotografica prodotta dalla reclamante, indipendentemente dalla sua inidoneità a costituire fonte di prova). Quanto alla circostanza, dedotta dalla reclamante, circa le prescrizioni che le erano state imposte dal Fiduciario della Lega in sede di verifica dell’impianto avvenuta in precedente occasione, ne è evidente l’irrilevanza, sia perché riferita ad altra e diversa situazione non sovrapponibile neppure in astratto con quanto oggetto del presente procedimento (per essere riferita alla verifica tecnica dei requisiti necessari per l’omologazione dell’impianto), sia perché assolutamente indipendente dall’autonoma e discrezionale valutazione che l’arbitro può e deve operare per valutare, ai sensi del citato art. 64, comma 2, N.O.I.F., la ricorrenza delle condizioni per poter dare inizio alla singola gara. Infine, va constatato che nulla è stato eccepito, né in sede di riserva scritta, né nel corso del giudizio di primo grado, in ordine alla misura delle porte, la cui regolarità non è mai stata in contestazione, tanto da non avere costituito oggetto di alcuna verifica, peraltro da alcuno sollecitata, da parte dell’Arbitro.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BOLZANO/ESTE S.R.L. DEL 04.11.2018
Massima:…. come già rilevato dal Giudice Sportivo, l’arbitro ha descritto i pali “di colore grigio cromato”, colore definito invece dalla Virtus Bolzano “bianco alluminio”. Trattasi di distinzione che, a parere di questa Corte Sportiva, resta priva di rilievo pratico, dal momento che, nell’uno o nell’altro caso, una siffatta irregolarità (ammesso che come tale possa valutarsi) giammai avrebbe potuto comportare la sanzione della perdita della gara ex art 17, 1° comma, C.G.S., dal momento che, anche per quanto rilevato (e refertato) dalla terna arbitrale circa il colore dei pali e delle traverse che “non davano alcun fastidio ai giocatori in campo ed erano di materiale conforme al regolamento”, è da escludere che lo svolgimento (regolare) della gara possa essere stato pesantemente influenzato da tale condizione delle porte. Perché anzi, a ben vedere, restano fondati dubbi sulla ricorrenza stessa dell’irregolarità, ancorchè lieve. Se è vero, difatti, che la Regola 1, punto 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede che “i pali e le traverse devono essere di colore bianco…”, è anche vero che il Regolamento Unico Impianti Sportivi (il quale, a proposito della struttura delle porte, con l’art. 3.4 detta disposizioni ancora più stringenti ed analitiche rispetto al R.G.C.) prevede che tale struttura “deve essere di colore bianco o del colore argento naturale del metallo leggero”: e certo non a caso l’impianto di gioco della Virtus Bolzano, nella dedotta condizione, risulta essere stato regolarmente omologato dalla L.N.D. ai fini della disputa delle gare del campionato nazionale di serie D. In conclusione, il reclamo della A.C. Este, nella parte in cui sollecita la comminatoria della perdita della gara a carico della Virtus Bolzano, non risulta fondato e deve conseguentemente essere respinto. Analogamente infondata è anche la domanda subordinata con la quale si prospetta la sussistenza di un errore tecnico dell’arbitro che comporterebbe la ripetizione della gara. E difatti, indipendentemente dalla eccepita inammissibilità di tale domanda subordinata, valgono anche in questo caso le considerazioni che precedono, nel senso che l’arbitro, in ciò confortato dalla normativa di riferimento, non ha rilevato alcuna irregolarità tale da influire sul regolare svolgimento della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 18 aprile 1996 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 120 dell’1.3.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cisterna avverso decisioni merito gara Go.Ca/Cisterna del 27.1.1996 Massima: Deve essere disposta la ripetizione della gara, quando l’arbitro, menzionando nel rapporto cheil diametro dei pali e delle traverse delle porte misurava cm. 9,01 anziché 8, ha comunque disposto l’inizio della gara, senza invitare la società ospitante a rimuovere l’inconveniente entro un termine compatibile con la possibilità di portare a termine l’incontro.