Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 00134/CSA del 27 Febbraio 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 81 del 21.01.2025
Impugnazione – istanza: Cittadella Vis Modena S.S.D. a r.l./Piacenza Calcio 1919 S.S.D. a.r.l
Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del giudice sportivo che respingendo il reclamo aveva omologato il risultato del campo non sussistendo alcun errore arbitrale tale da poter far conseguire la ripetizione della gara e rappresentato dalla espulsione di un calciatore estraneo ai fatti Il caso di specie: Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore … per due giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: ‘Per avere a gioco fermo spintonato un calciatore avversario’. Al contempo, il Giudice Sportivo ha respinto l’istanza proposta dalla Cittadella Vis Modena, con allegazione di estratto video della partita ai sensi dell’art. 61, terzo comma, C.G.S., così motivando: (…) nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore … al termine del primo tempo di giuoco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra, e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal Direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione; (…) nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del CITTADELLA VIS MODENA, …, veniva espulso perché durante una mass confrontation ‘spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio’, come ulteriormente confermato dal Direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo Giudice Sportivo un supplemento di rapporto; (…) attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabili condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4. La società reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione. A suo dire, l’arbitro sarebbe incorso in una svista, attribuendo una condotta violenta al …; come provato dal video prodotto in giudizio, nel corso della rissa il portiere a terra era un tesserato della Cittadella Vis Modena (il n. 1 …, in maglia verde), colpito da un giocatore del Piacenza (il n. 9 …, in maglia rossa); viceversa, il n. 30 … sarebbe completamente estraneo ad ogni scontro o condotta disciplinarmente rilevante, ancor di più verso un proprio compagno di squadra, essendo intervenuto soltanto a protezione del proprio portiere che, in quel momento, si trovava in terra nei pressi dei giocatori che stavano animatamente discutendo dopo il fallo fischiato dall’arbitro; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 39 C.G.S.; la squalifica dovrebbe essere annullata o ridotta. (…) In rito, deve darsi atto che il Giudice Sportivo ha ammesso la prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., riconoscendo tuttavia rilevanza assorbente ed esclusiva a quanto riportato nel referto arbitrale. Ivi si legge che il n. 30 … veniva espulso perché, durante una mischia al termine del primo tempo, spingeva un avversario, pur senza violenza, ed assumeva un atteggiamento provocatorio; con supplemento di rapporto, il direttore di gara ha riferito ‘(…) che l'espulsione che ho comminato ai danni del n. 30 Sig. …, della squadra ospite Cittadella Vis Modena, nulla ha a che vedere con il presunto contatto subito dal portiere della medesima squadra, probabilmente colpito da un avversario (Piacenza Calcio), e che il sottoscritto non ha visto in quel frangente, poiché in mezzo a tanti giocatori in uno spazio ravvicinato. Il Sig. … ha assunto atteggiamento provocatorio e ha utilizzato, altresì, le mani per spingere un avversario, seppur ribadisco senza alcuna violenza, durante un acceso confronto fra diversi giocatori alla fine del primo tempo, e per questo è stato espulso’. La reclamante ha diffusamente argomentato, anche nel corso della discussione orale, in merito all’individuazione del calciatore che avrebbe colpito al volto il portiere del Cittadella Vis Modena, ravvisando in tale gesto la reale ed effettiva ragione dell’espulsione comminata dall’arbitro. (…) …Invero, dai fatti sopra descritti viene in rilievo non già la mancata o erronea applicazione del Regolamento del gioco del calcio, con pregiudizio per il regolare svolgimento della gara, bensì l’interpretazione di una singola azione di gioco, come tale inidonea a determinare la ripetizione della gara, secondo il generale principio della preminenza del merito sportivo e dell’intangibilità del risultato di gara. Come è noto, l’art. 10, quinto comma – lett. c), C.G.S., non suscettibile di interpretazione estensiva, postula la sussistenza del requisito della “irregolarità” della gara, ravvisabile in caso di errore tecnico commesso dall’arbitro per violazione del Regolamento del gioco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco (cfr. C.S.A., sez. III, 16 dicembre 2022 n. 79 ed i precedenti ivi citati). Al contempo, va tenuto conto che, sul piano istruttorio, la prova televisiva è ammissibile in sede giudiziale nelle sole tassative ipotesi previste dall’art. 61, commi 2-ss., C.G.S. (error in persona o condotta violenta o blasfema), al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (cfr. in generale, sulla tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, C.S.A., sez. III, 19 ottobre 2021 n. 31; nel senso di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva, in caso di error in persona, a fini diversi da quelli disciplinari, ed in specie allo scopo di rilevare un presunto errore tecnico dell’arbitro, si veda C.S.A., sez. III, 14 dicembre 2020 n. 30; Id., sez. III, 17 febbraio 2020 n. 184). Nella vicenda in esame, l’asserito errore commesso dall’arbitro sull’identità del calciatore che avrebbe colpito il portiere del Cittadella …. viene impropriamente invocato dalla società reclamante, non più a fini disciplinari, bensì a fondamento della istanza di ripetizione della gara, cioè proprio per rilevare un errore tecnico dell’arbitro. Per questo, da un lato, la ripresa televisiva non è utilizzabile; dall’altro, non si è neppure in presenza, a ben vedere, di un’irregolarità di gara astrattamente idonea a determinarne la ripetizione, poiché non viene in rilievo un errore nell’applicazione del Regolamento riconducibile a sua non conoscenza o dimenticanza, bensì una controversa interpretazione dei fatti di gioco, pur asseritamente viziata dalla svista materiale in cui l’arbitro sarebbe incorso. Per le stesse ragioni, nessuna rilevanza possono assumere gli accertamenti della Procura Federale, onde non può accogliersi la richiesta di sospensione pregiudiziale formulata dalla reclamante e già disattesa dal Giudice Sportivo in primo grado. Ogni eventuale ed ulteriore acquisizione istruttoria, per mezzo di interrogatorio e prova testimoniale, sarebbe comunque inidonea a consentire, in sede giudiziale, una valutazione difforme da quella espressa dall’arbitro in gara, non vertendosi su errore tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, quinto comma 5, C.G.S.. per le ragioni sopra esposte. Quanto, infine, alla decisione n. 102/2025 di questa Sezione, con la stessa è stata sì annullata la squalifica per due giornate irrogata al …, in quanto non fondata su condotta violenta o gravemente antisportiva, ma nulla si è statuito in merito all’espulsione diretta comminata dall’arbitro al … al termine del primo tempo di gioco, ed anzi dall’espulsione si è fatta scaturire l’automatica squalifica per una giornata. Pertanto, l'effetto conformativo della decisione n. 102/2025 resta circoscritto alla squalifica disposta dal Giudice Sportivo e non può essere esteso, con ben altre finalità, all'espulsione disposta dal direttore di gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 20 maggio 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 dell'1.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Ternatese calcio avverso decisioni merito gara Besnatese/Ternatese del 21.2.1999 Massima: Non incide sulla regolarità della gara l’erronea espulsione del calciatore per somma di ammonizioni da parte dell’arbitro, quando lo stesso era stato ammonito una sola volta. Ciò in considerazione del punteggio acquisito e dell'ormai prossima chiusura dell'incontro (49° del secondo tempo ) elementi che non possono far ritenere che dall'errata espulsione sia risultata compromessa la regolarità di svolgimento della gara. L'art. 7 comma 4 C.G.S. conferisce agli Organi della giustizia sportiva una opportuna discrezionalità a differenza di quanto si verifica in altre ipotesi (ad esempio, quelle di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo, che prevedono in modo assoluto la punizione sportiva della perdita della gara). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Marciana Marina avverso decisioni merito gara Marciana Marina/Pisa del 3.1.1999 Massima: L’arbitro commette un errore tecnico decisivo, per come emerge dal rapporto arbitrale e dal successivo supplemento inviato al Giudice Sportivo dallo stesso Direttore di gara, il quale riconosceva il proprio errore tecnico nell'espellere un calciatore al posto di un altro ed egualmente sicura ha ritenuto l'influenza determinante dell'errore sul prosieguo della gara anche in considerazione del fatto che il risultato, fino al quel momento (37' del 2° tempo) fissato sul 2-2, veniva nei restanti minuti modificato. Consegue la ripetizione della gara.