Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 20 maggio 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 dell'1.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Ternatese calcio avverso decisioni merito gara Besnatese/Ternatese del 21.2.1999 Massima: Non incide sulla regolarità della gara l’erronea espulsione del calciatore per somma di ammonizioni da parte dell’arbitro, quando lo stesso era stato ammonito una sola volta. Ciò in considerazione del punteggio acquisito e dell'ormai prossima chiusura dell'incontro (49° del secondo tempo ) elementi che non possono far ritenere che dall'errata espulsione sia risultata compromessa la regolarità di svolgimento della gara. L'art. 7 comma 4 C.G.S. conferisce agli Organi della giustizia sportiva una opportuna discrezionalità a differenza di quanto si verifica in altre ipotesi (ad esempio, quelle di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo, che prevedono in modo assoluto la punizione sportiva della perdita della gara). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Marciana Marina avverso decisioni merito gara Marciana Marina/Pisa del 3.1.1999 Massima: L’arbitro commette un errore tecnico decisivo, per come emerge dal rapporto arbitrale e dal successivo supplemento inviato al Giudice Sportivo dallo stesso Direttore di gara, il quale riconosceva il proprio errore tecnico nell'espellere un calciatore al posto di un altro ed egualmente sicura ha ritenuto l'influenza determinante dell'errore sul prosieguo della gara anche in considerazione del fatto che il risultato, fino al quel momento (37' del 2° tempo) fissato sul 2-2, veniva nei restanti minuti modificato. Consegue la ripetizione della gara.
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