Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 95 del 16.4.2002 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Rende avverso decisioni merito gara Deliese/Rende del 17.3.2002 Massima: Non può essere irrogata la perdita della gara quando gli atti ufficiali non evidenziavano il verificarsi di episodi di tale gravità da giustificare l'accoglimento della richiesta, considerato peraltro che lo stesso arbitro aveva portato a termine la gara senza manifestare alcun timore psicologico ed anzi assumendo proprio sul finire decisioni di una certa gravità. Risulta dagli atti ufficiali di gara, in particolare dal referto dell'arbitro, dal Commissario Viaggiante e dal Commissario di Campo, che la gara si è svolta in un clima di grande tensione, tradottosi sul terreno di gioco in scontro particolarmente acceso. Causa la posizione in classifica delle due squadre e la rivalità campanilistica vissuta dai rispettivi tifosi, e non solo di questi, in misura certamente eccessiva, la partita è stata aspra e combattuta. Ne offrono testimonianza il numero dei calciatori delle due squadre ammoniti oppure espulsi, 5 nel primo caso e 3 nel secondo; i frequenti scontri tra i calcia­tori, in una occasione degenerati in rissa; i vivaci diverbi tra i dirigenti ed il contegno stes­so di una parte del pubblico, non improntato propriamente a fair play. Ne offrono testimo­nianza pure le misure adottate nei confronti della squadra ospite sin dal suo arrivo, il servizio d'ordine particolarmente nutrito predisposto per la partita e le sca­ramucce verificatesi prima ed al termine della stessa. Con tutto ciò non può dirsi che si siano verificati fatti o situazioni di tale gravità da influire sul regolare svolgimento della gara, se non che questa è stata giocata, come già rilevato e come in un rilevante numero di altri casi in tutti i campionati, con intensità ed accanimento del tutto particolari. Non è casuale che nonostante ammonizioni, espulsio­ni, proteste e rissa, il direttore di gara abbia definito "normale", nel referto, il comporta­mento dei dirigenti "prima, durante e dopo la gara" ed ancora "normale" il comportamen­to del pubblico. Né è casuale che l'arbitro ha portato regolarmente a termine la gara, adot­tando anche decisioni a carattere disciplinare di una certa gravità, a dimostrazione sì del particolare agonismo con cui è stata giocata la gara e della tensione che ha animato i calciatori delle due squadre, ma della sostanziale inesistenza di fatti di tale gravità o di tale violenza da indurre, ad esempio, alla sospensione della gara stessa. Decisione CAF:  Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 31 ottobre 2001 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001 Impugnazione - istanza: Appello del Nissa F.C. avverso decisioni merito gara Palagonia / Nissa dell'8.4.2001 Massima: Gli accadimenti, pur fortemente cen­surabili non hanno avuto un'influenza decisiva sul regolare svolgimento della gara, tale da imporre, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, l’inflizione della punizione sportiva e quindi il sovvertimento a tavolino del risultato conseguito sul campo. Essi non si sono, infatti, estrinsecati in atti di violenza contro le singole persone fisi­che dei tesserati della società sia prima che durante la gara, e quest’ultima, una volta iniziata, si è svolta regolarmente senza dover prendere atto di significative manife­stazioni di intemperanza nei confronti dei calciatori e della terna arbitrale. (Il caso di specie: Circa due ore prima dell'inizio della gara, un nutrito e malintenzio­nato gruppo di sedicenti tifosi della società sostava nei pressi dell'impianto sportivo. All'arrivo del pullman con a bordo la squadra ospite, i predetti facinorosi, nel­l’ordine di circa due centinaia o poco meno, lo accerchiavano assumendo atteggiamen­ti offensivi e minacciosi. L’automezzo, impossibilitato inizialmente ad accedere all'impianto, veniva fatto oggetto di pugni e manate e del lancio di un oggetto non meglio identificato; i calciato­ri potevano fare ingresso negli spogliatoi solo dopo un'ora dal loro arrivo. La gara, aveva inizio con un ritardo di 45 minuti, causato anche dalla comprensibile esitazione dei tesserati ospiti a scendere dal veicolo, timorosi di eventuali gesti di violenza e di intolleranza da parte della tifoseria locale, ma finiva poi per svolgersi, nondimeno, del tutto regolarmente, terminando senza alcun incidente di rilievo). In questo modo non si vuole disconoscere che la squadra ospite si sia vista accoglie­re in un clima particolarmente ostile, che può aver provocato anche qualche contraccolpo psicologico, ma non può dirsi che lo svolgimento della gara, comunque regolare, sia stato falsato o decisamente compromesso da atteggiamenti di frange della tifoseria ospitante, che seppur del tutto deprecabili e purtroppo non rari nei campi di calcio, non hanno leso o messo in serio pericolo l'incolumità fisica dei tesserati ospiti, e questo con riferimento sia alle fasi di gara che a quella antecedenti alla medesima. Né può essere dato rilievo autonomo ad una del tutto presunta acquisita consapevo­lezza dei calciatori di disputare una gara pro forma, in quanto comunque desti­nata ad essere vinta a tavolino, trattandosi di affermazione della parte reclamante che oltre a non essere adeguatamente supportata da riscontri obiettivi, è oggettivamente inin­fluente atteso che è doveroso attendersi sempre il massimo impegno dai calciatori, tanto più in una partita decisiva per le sorti del campionato disputato. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 11– www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 104 del 26.3.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Vittoria avverso decisioni merito gara Vittoria/Pro Ebolitana del 14.2.1999 Massima: I fatti di violenza e più ancora il clima di intimidazione derivante da tali fatti hanno avuto sicura influenza sulle condizioni psicofisiche dei calciatori aggrediti, indipendentemente dal fatto che gli stessi erano poi scesi regolarmente in campo per disputare la gara, incidono sulla regolarità della gara. Da ciò la sanzione della punizione sportiva, in applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. (Il caso di specie: Nel suo rapporto il Commissario di Campo, infatti, aveva riferito che all'arrivo del pullman della società ospite nel parcheggio interno dell'impianto sportivo, alcune persone non identificate aggredivano con calci e pugni i calciatori, facendo scoppiare una rissa sedata solo a seguito dell'intervento della Forza pubblica; che i calciatori, sebbene scortati dalla Forza pubblica, venivano nuovamente assaliti in prossimità degli spogliatoi con calci e pugni; che il calciatore, a seguito di un violento pugno ricevuto nella seconda aggressione, presentava un marcato arrossamento all'orecchio sinistro). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 11 marzo 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 125/C del 10.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Modena avverso decisioni merito gara Modena/Livorno del 6.1.1999 Massima: Quando l'arbitro afferma che la gara ebbe regolare effettuazione e che la sua direzione non subì condizionamenti di sorta, la società non può lamentare di aver disputato la gara in un clima fatto di intimidazioni e di violenze in suo danno. (Il caso di specie: Dal 27' minuto del secondo tempo, era penetrato in campo un consistente numero di tifosi della squadra di avversaria). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 18 febbraio 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 70 del 22.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Nuova Pol. Divino Amore avverso decisioni merito gara Pianeta Verde/Divino Amore del 5.12.1999 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara quando nel corso della stessa si sono verificate situazioni di violenze che ebbero ad ingenerare nella terna arbitrale un innegabile condizionamento, testimoniato dal ritardo col quale aveva inizio il secondo tempo e dalle numerose scorrettezze e infrazioni commesse dagli avversari e non adeguatamente sanzionate, che avevano finito con l'influire sulla regolarità di svolgimento della gara. (Il caso di specie: Dall'attento esame degli atti ufficiali emerge che al 18° del primo tempo, dopo la segnatura di una rete che aveva portato gli ospiti in vantaggio col punteggio di 3 a 1, il calciatore della società ospitante scagliava il pallone contro il secondo arbitro; nello stesso contesto il Dirigente accompagnatore colpiva lo stesso ufficiale di gara con un violento schiaffo ala guancia sinistra e risulta altresì che nell'intervallo quel dirigente entrava nello spogliatoio degli arbitri e li minacciava gravemente proferendo la seguente frase: “Se non vinciamo vi ammazziamo di botte”. Nel secondo tempo, seppure in inferiorità numerica, la società ospitante rimontava lo svantaggio fino ad allora accumulato di quattro reti ad una, segnando cinque reti e vincendo l'incontro). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 8 aprile 1999 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 89 del 26.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello del C.S. Mons. E. Marini avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 6 comma 3 C.G.S. in riferimento all’art. 62 comma 2 N.O.I.F., in relazione alla gara Mons. E. Marini/Delfino del 23.5.1998 Massima: Risponde della violazione dall'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 62 comma 2 N.O.I.F, la società che ha consentito l'introduzione negli spogliatoi della squadra avversaria (in occasione della gara) di due estranei che minacciavano ed intimidivano, mostrando di essere in possesso di armi, calciatori e accompagnatori della medesima squadra.
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