Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 18 luglio 1996 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 45 del 6.6.1996
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Gattopardo Palma avverso decisioni merito gara Allievi Agrigento/Gattopardo.
Massima: Si verifica un legittimo impedimento alla prosecuzione della partita, determinato da causa di forza maggiore che postula l’assenza di ogni responsabilità a carico di entrambe le società interessate, nel caso in cuil'arbitro riferisce nel rapporto di gara che, dopo il rientro nello spogliatoio alla conclusione del primo tempo, a seguito di incidenti verificatisi fuori del suo controllo, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri gli aveva impartito il divieto di riprendere la gara per motivi di ordine pubblico. Ne consegue che deve essere disposta la ripetizione della partita se dal referto di gara non si ricava alcun elemento atto a determinare su quale delle due società debba ricadere la responsabilità degli incidenti accaduti durante l’intervallo.