Massima n. 288411

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 6 – www.figc.it   Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 16 del 27.7.2001   Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.F. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 27.4.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000 e di controlli antidoping, a sorpresa, a cura dell’uffi­cio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art 13 comma 6 del Regolamento Antidoping, inflitte a seguito di deferi­mento dell'ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.   Massima: Il calciatore è responsabile della violazione della normativa antidoping perché risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in con­centrazione superiore a 2 ng/ml) e noretiocolanolone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara.   Massima: La Commissione d’Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riser­vata non molto tempo addietro, ad altri giocatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d’altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità. Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in par­ticolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olan­dese Frank de Boer), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema spe­cifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori contaminati e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001). D’altra parte la F.I.G.C, non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internaziona­li preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incer­tezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping. E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individua­zione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali competenti (in particolare il C.I.O. ) di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'ap­plicazione di soglie meno rigorose.      Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n.16 del 277.2001   Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.J.F. avverso le sanzioni della squalifica per mesi dieci dal 19 aprile 2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’uffi­cio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per la durata di mesi sei, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Antidoping del C.O.N.I, inflitte a segui­to di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Massima: Il calciatore è responsabile della violazione della normativa antidoping perché risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e nore-tiocolanokine, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occa­sione del controllo antidoping effettuato al termine dell'incontro di Serie A   Massima: La tesi prospettata dall'incolpato circa la sollecitazione della produzione endogena dei metaboliti in questione avutasi in conseguenza dell'assunzione e del consumo di partico­lari prodotti alimentari e farmacologici, pur esposta con dovizia di argomentazioni, va ad infrangersi contro la mancanza dei necessari supporti probatori e di un quadro conforme, certo e univoco di evidenze scientifiche. Nel senso che pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta, gli elementi dedotti a discolpa non si dimostrano adeguati, alla luce dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispe­cie di assunzione certamente Incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento della soglia C.I.O. di positività. Ulteriore conferma di ciò è data dalla considerazione che a fronte dell'asserita produ­zione da parte dell'organismo del calciatore in condizioni di stress e alla stregua delle abi­tudini alimentari e farmacologiche di rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, la positi­vità al nandrolone sarebbe dovuta risultare sistematicamente in pressoché tutti i controlli cui il suddetto atleta è stato sottoposto, sia prima che dopo la gara in argomento, a pari­tà di condizioni di stress agonistico. Né basta ad integrare una prova piena di discolpa la circostanza che il giocatore, sottoposto come gli altri atleti della società calcistica di appartenenza ad indagine a cura di un Istituto Universitario di tossicologia forense, sia risultato, viste anche le suddette abitu­dini alimentari e farmacologiche, soggetto a fischio relativamente alla positività per resi­dui di nandrolone. Mancano, infatti, validi supporti probatori, confortati da orientamenti scientifici unifor­mi, sulla possibilità che i prodotti, anche di origine alimentare, consumati dal calciatore abbia­no in concreto provocato la produzione dei metaboliti in argomento, riscontrati in una misura non proprio immediatamente superiore alla soglia consentita. In disparte, comunque, il margine di superamento della soglia di positività, non si trat­ta di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l’aspetto scientifico del nesso di causalità e quindi in grado di disattendere le incontestabili risultanze degli accertamenti svolti dal Laboratorio di analisi antidoping.   Massima: La Commissione d’Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riser­vata non molto tempo addietro, ad altri giocatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d’altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità. Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in par­ticolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olan­dese Frank de Boer), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema spe­cifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori contaminati e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001). D’altra parte la F.I.G.C, non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internaziona­li preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incer­tezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping. E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individua­zione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali competenti (in particolare il C.I.O. ) di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'ap­plicazione di soglie meno rigorose.    Massima: Non può essere messo in discussione il dato obiettivo della presenza nel campione dei metaboliti della sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi in particolare di “steroide anabolizzante androgeno"), in misura superiore alla soglia prevista dal CIO , e questo pur apportando i correttivi richiesti ai criteri di misu­razione. Tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del calciatore a norma dell'art 12 del Regolamento dell'Attività Antidoping, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett b), del predetto Regolamento, trattando­si, nel caso dell'interessato, di prima fattispecie di positività per doping che non può assumere i connotati dell'intenzionalità.      Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 3, 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff n. 16 del 27.7 2001   Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.N. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 8 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Rego­lamento Antidoping inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del calciatore S.S. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decor­rere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del regolamento antidoping, inflitte a seguito di deferi­mento dell’ufficio di procura antidoping del C.O.N.I.   Massima: Il calciatore è responsabile della violazione della normativa antidoping perché risultato positivo per la presenza, in concentrazione superiore al limiti stabi­liti dal C.I.O. di metaboliti di nandrolone (norandrosterone e noretiocolanolone), in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo anti­doping effettuato al termine della gara.   Massima: La tesi prospettata dall'incolpato circa la sollecitazione della produzione endogena dei metaboliti in questione avutasi in conseguenza dell'assunzione e del consumo di partico­lari prodotti alimentari e farmacologici, pur esposta con dovizia di argomentazioni, va ad infrangersi contro la mancanza dei necessari supporti probatori e di un quadro conforme, certo e univoco di evidenze scientifiche. Nel senso che pur dovendosi tener conto delle particolari condizioni di stress dovute allo sforzo fisico sostenuto dall'atleta, gli elementi dedotti a discolpa non si dimostrano adeguati, alla luce dell'attuale livello di conoscenze scientifiche, ad integrare una fattispe­cie di assunzione certamente Incolpevole della sostanza in questione, ovvero di sicura produzione endogena della medesima, in modo tale da spiegare il superamento della soglia C.I.O. di positività. Ulteriore conferma di ciò è data dalla considerazione che a fronte dell'asserita produ­zione da parte dell'organismo del calciatore in condizioni di stress e alla stregua delle abi­tudini alimentari e farmacologiche di rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, la positi­vità al nandrolone sarebbe dovuta risultare sistematicamente in pressoché tutti i controlli cui il suddetto atleta è stato sottoposto, sia prima che dopo la gara in argomento, a pari­tà di condizioni di stress agonistico. Né basta ad integrare una prova piena di discolpa la circostanza che il giocatore, sottoposto come gli altri atleti della società calcistica di appartenenza ad indagine a cura di un Istituto Universitario di tossicologia forense, sia risultato, viste anche le suddette abitu­dini alimentari e farmacologiche, soggetto a fischio relativamente alla positività per resi­dui di nandrolone. Mancano, infatti, validi supporti probatori, confortati da orientamenti scientifici unifor­mi, sulla possibilità che i prodotti, anche di origine alimentare, consumati dal calciatore abbia­no in concreto provocato la produzione dei metaboliti in argomento, riscontrati in una misura non proprio immediatamente superiore alla soglia consentita In disparte, comunque, il margine di superamento della soglia di positività, non si trat­ta di giustificazioni nel complesso attendibili, anche sotto l’aspetto scientifico del nesso di causalità.   Massima: La Commissione d’Appello è consapevole della maggiore severità che è stata riser­vata non molto tempo addietro, ad altri giocatori coinvolti in fattispecie similari di doping per nandrolone, ma ritiene, d’altra parte, di dover tener conto anche di alcuni importanti elementi di novità. Si intende fare riferimento, soprattutto, alle pronunzie giustiziali della U.E.F.A. (in par­ticolare la pronunzia in appello del 27 luglio 2001 sul caso riguardante il calciatore olan­dese Frank de Boer), nonché agli atti formali F.I.F.A. emanati relativamente al tema spe­cifico (la circolare sui pericoli connessi agli integratori contaminati e, soprattutto, la nota diramata dal Segretario Generale F.I.F.A. in data 24 agosto 2001). D’altra parte la F.I.G.C, non può ritenersi avulsa dal contesto internazionale di cui fa parte e, soprattutto, non può prescindere dagli orientamenti degli organismi internaziona­li preposti al governo del calcio, i quali, in tema, preso atto di un quadro non privo di incer­tezze, hanno evidentemente perseguito e consigliato una linea di cautela e prudenza nel riconoscimento di responsabilità e, non da ultimo, nella concreta determinazione delle sanzioni per questa peculiare tipologia di doping. E' dato inoltre sapere che anche i criteri di misurazione e pertanto la stessa individua­zione della soglia di positività sarà oggetto a breve, da parte degli organi internazionali competenti (in particolare il C.I.O. ) di rivisitazione, il che comporterà probabilmente l'ap­plicazione di soglie meno rigorose.        Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 3 – www.figc.it   Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001   Impugnazione - istanza: Appello del calciatore B.C. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 15.12.2000, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Lazio/Perugia del 14.10.2000   Massima: La responsabilità del calciatore nell’assunzione di una sostanza proibita si fonda sugli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina che hanno evidenziato la presenza di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noretiocolanolone, metaboliti del nandrolone, sostanza che è compresa quale “steroide anabolizzante androgeno” nell’elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal C.I.O.       Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 2 – www.figc.it   Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001   Impugnazione - istanza: Appello del calciatore D.R.A. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 19.1.2001, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Pescara/Monza del 24.9.2000   Massima: La responsabilità del calciatore nell’assunzione di una sostanza proibita si fonda sugli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina che hanno evidenziato la presenza di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noretiocolanolone, metaboliti del nandrolone, sostanza che è compresa quale “steroide anabolizzante androgeno” nell’elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal C.I.O.       Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 1 – www.figc.it   Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001   Impugnazione - istanza: Appello del calciatore M.S. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 15.12.2000, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Lazio/Perugia del 14.10.2000   Massima: La responsabilità del calciatore nell’assunzione di una sostanza proibita si fonda sugli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina che hanno evidenziato la presenza di norandrosterone in concentrazione superiore a 2 ng/ml e di noretiocolanolone, metaboliti del nandrolone, sostanza che è compresa quale “steroide anabolizzante androgeno” nell’elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal C.I.O.
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