Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 marzo 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, con decisione n. 15 del 29 settembre 2010
Parti: Sig.D.M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
Massima: Il TNAS è competente a decidere avverso la decisione della Commissione d’Appello AIA che ha sanzionato l’arbitro con la sospensione di anni uno e mesi sei
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 dicembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, n. 002 del 16 luglio 2010
Parti: Sig. A.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
Massima: E’ ammissibile il ricorso al TNAS proposto dall’arbitro avverso la decisione della Commissione d’Appello dell’AIA con la quale era stato sanzionato con il ritiro della tessera per la violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a), b), e c) del Regolamento AIA, “per aver favorito, o comunque consentito, l’anonimato fra colleghi arbitri e l’aver pubblicato l’atto di convocazione della Procura Arbitrale, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità ed al rispetto dei ruoli istituzionali”. Nel quadro così delineato, il primo punto controverso che l’Arbitro Unico è chiamato a esaminare attiene al profilo di inammissibilità dell’istanza arbitrale, per difetto di clausola compromissoria, dedotto dalla Resistente.Invero, la natura arbitrale del procedimento disciplinato dal Codice TNAS postula l’esistenza di un accordo tra le parti volto ad investire l’organo arbitrale del potere di giudizio. Di tale natura, e del fondamento pattizio del potere di cognizione dell’arbitro nel sistema TNAS, dà conto lo stesso Codice TNAS, laddove all’art. 2 prevede che “le Federazioni sportive nazionali … possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale” presso il TNAS (comma 1) e che “all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni … va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale” (comma 2).Ebbene, l’Arbitro Unico rileva che una clausola compromissoria, che gli attribuisca un potere di giudizio sulla controversia dedotta nel presente arbitrato, esiste ed è recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC, secondo il quale sono devolute in arbitrato presso il CONI le controversie, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, insorte tra “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi o loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”. In effetti, come rilevato in precedenti pronunce (lodo deliberato nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 13 ottobre 2008, Paparesta c. Associazione Italiana Arbitri e Federazione Italiana Giuoco Calcio; lodo TNAS del 13 giugno 2010, Dondarini c. AIA), la controversia tra un arbitro e l’AIA “è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che «gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell’AIA» (art. 38 Reg. A.I.A.)”. Avverso tale rilievo non appare condivisibile l’argomentazione svolta in questo arbitrato dalla Resistente, a parere della quale la controversia avrebbe carattere meramente endoassociativo e dunque resterebbe confinata all’interno dell’ordinamento della categoria arbitrale (e dunque dell’AIA), senza rifluire nel sistema della FIGC, assolutamente estranea alle sorti del giudizio: con la conseguenza, dunque, che la controversia non potrebbe essere ricondotta alla previsione dell’art. 30, comma 3 dello Statuto FIGC. In relazione a tale svolgimento l’Arbitro Unico nota come il provvedimento disciplinare adottato dagli organi AIA, ancorché relativo a vicenda endoassociativa in quanto concernente l’osservanza di regole di comportamento specificamente imposte agli arbitri, comporti una sanzione sicuramente idonea ad incidere sulla posizione dell’arbitro sul più generale piano dell’ordinamento federale: lo scioglimento del vincolo associativo (con il ritiro della tessera “federale”: gli arbitri sono tesserati della FIGC, ex art. 36, comma 1, lett. b) NOIF) non riguarda, infatti, soltanto l’organizzazione dell’AIA, e i rapporti tra questa ed i propri associati, ma tocca la stessa appartenenza del soggetto sanzionato all’ordinamento federale, e la possibilità dell’arbitro di svolgere funzioni ai fini del complessivo ordinamento della FIGC. Con la conseguenza che la controversia che riguarda siffatto provvedimento rientra senz’altro nelle previsioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 dicembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, n. 002 del 16 luglio 2010
Parti: SIG A.B./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (1) Il provvedimento disciplinare adottato dagli organi AIA, ancorchè relativo a vicenda endoassociativa in quanto concernente l’osservanza di regole di comportamento pecificamente imposte dagli arbitri, comporti una sanzione sicuramente idonea ad incidere sulla posizione del soggetto sanzionato sul più generale piano dell’ordinamento federale: lo scioglimento del vincolo associativo (con il ritiro della tessera “federale”: gli arbitri sono tesserati della FIGC, ex art. 36, comma 1, lett. b) NOIF) non riguarda, infatti, soltanto l’organizzazione dell’AIA, e i rapporti tra questa ed i propri associati, ma tocca la stessa appartenenza del soggetto sanzionato all’ordinamento federale, e la possibilità dell’arbitro di svolgere funzioni ai fini del complessivo ordinamento della FIGC. Con la conseguenza che la controversia che riguarda siffatto provvedimento rientra senz’altro nelle previsioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 novembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Comitato Nazionale AIA dell’11 febbraio 2010, con la quale veniva disposta la revoca, ex art. 48.6 Reg. AIA, della benemerenza arbitrale
Parti: Dott. T.L. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
Massima: Il TNAS è competente a decidere sull’istanza presentata dall’arbitro nei confronti della FIGC e dell’AIA avverso la delibera del Comitato Nazionale AIA dell’11 febbraio 2010, con la quale veniva disposta la revoca, ex art. 48.6 Reg. AIA, della benemerenza arbitrale. Occorre ribadire, in primo luogo, che la natura arbitrale del procedimento disciplinato dal Codice TNAS postula l’esistenza di un accordo tra le parti volto ad investire l’organo arbitrale della potestas iudicandi. Tale natura – e il fondamento pattizio del potere di cognizione del Collegio nel sistema TNAS – emerge dal medesimo Codice TNAS nella parte in cui, all’art. 2, prevede che «[…] Le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale […]» presso il TNAS (comma 1) e che «[…] all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni […] va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la competenza della lite in sede arbitrale […]». In linea di continuità con l’orientamento già emerso nell’ambito del T.N.A.S (Lodo Dondarini vs. AIA e FIGC 22 giugno 2010 (Arbitro Unico: Fumagalli), il Collegio osserva che la clausola compromissoria che gli attribuisce un potere di giudizio sulla controversia in esame è contenuta nell’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC, secondo il quale sono devolute in arbitrato presso il CONI le controversie ,per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, insorte tra «[…] i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi o loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale […]». Si tratta di una conclusione alla quale aveva attinto anche una decisione arbitrale pronunciata nell’ambito della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, affermando che la controversia tra un arbitro e l’AIA «[…] è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto FIGC stante che “gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell’AIA” (art. 38 Reg. AIA) […]» (così Lodo Paparesta vs. AIA 13 ottobre 2008 (Collegio: Auletta, Pres., Piazza, Buzzelli). Non può condividersi la raffinata deduzione della parte resistente secondo la quale la controversia in parola «[…] ha ad oggetto una vertenza di carattere squisitamente endoassociativo (i.e. l’impugnativa della deliberazione della revoca di una benemerenza arbitrale), che resta confinata all’interno dell’ordinamento di categoria (insensibile ad ogni forma di interferenza eteronoma da parte della Federazione, che non dispone di alcun potere di intervento in materia), esaurendo esclusivamente in questo ambito i propri effetti […]».Condividendo le conclusioni della parte istante sul punto, il Collegio osserva che la revoca della benemerenza è destinata a riflettersi, direttamente e indirettamente, nei rapporti tra l’associato e la FIGC e non esaurisce la propria portata afflittiva all’interno dell’AIA Coglie nel segno, in particolare, la parte istante quanto osserva che «[…] comporta ad esempio la perdita dell’elettorato passivo per potersi candidare alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Responsabile del settore tecnico (ex art. 13, c. 1, Reg. AIA) e pertanto preclude al destinatario l’esercizio dei diritti riconosciuti al Presidente AIA dallo statuto federale, come quelli di partecipare alle Assemblee federali (art. 20, c. 3), di essere componente di diritto del Consiglio Federale (art. 26, c. 1), di partecipare al Comitato di Presidenza FIGC su talune materie (art. 32, c. 8) […]».
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 09 novembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Comitato Nazionale AIA dell’11 febbraio 2010, con la quale veniva disposta la revoca, ex art. 48.6 Reg. AIA, della benemerenza arbitrale
Parti: DOTT. T.L./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (1) La revoca della benemerenza è destinata a riflettersi, direttamente e indirettamente,nei rapporti tra l’associato e la FIGC e non esaurisce la propria portata afflittiva all’interno dell’AIA; ha dunque carattere arbitrale e devolubile al TNAS. Il giudizio arbitrale, infatti, è stato avviato quando era ormai spirato il termine, perentorio, di giorni 30 fissato dall’art. 10, comma 1, del Codice TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 giugno 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione del Comitato Nazionale dell’AIA del 18 febbraio 2010
Parti: P. D. contro Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito al ricorso proposto dall’arbitro fuori quadro avverso la decisione del Comitato Nazionale dell’AIA con la quale deliberava di commissariare la Sezione A.I.A. di cui era il presidente nominando altro soggetto nella qualità di Commissario Straordinario; e ciò al fine di ottenere la “revoca” o la “declaratoria di inammissibilità” della Decisione del Comitato Nazionale, con conferma e ratifica della sua elezione quale Presidente della Sezione. La clausola compromissoria che gli attribuisce un potere di giudizio sulla controversia è recata dall’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC, secondo il quale sono devolute in arbitrato presso il CONI le controversie, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, insorte tra “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi o loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”. In effetti, come rilevato in precedente pronuncia (lodo deliberato nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 13 ottobre 2008, Paparesta c. Associazione Italiana Arbitri e Federazione Italiana Giuoco Calcio), la controversia tra un arbitro e l’AIA “è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che «gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell’AIA» (art. 38 Reg. A.I.A.)”. Avverso tale rilievo non appare condivisibile l’argomentazione svolta in questo arbitrato dalla Resistente, a parere della quale la controversia avrebbe carattere meramente endoassociativo e dunque resterebbe confinata all’interno dell’ordinamento della categoria arbitrale (e dunque dell’AIA), senza rifluire nel sistema della FIGC, assolutamente estranea alle sorti del giudizio: con la conseguenza, dunque, che la controversia non potrebbe essere ricondotta alla previsione dell’art. 30 comma 3 dello Statuto FIGC. 39. In relazione a tale svolgimento l’Arbitro Unico nota come invero il Presidente Sezionale – per quanto eletto nell’esercizio di poteri auto-organizzativi riconosciuti alle componenti territoriali dell’AIA – svolga precise funzioni anche nel complessivo sistema federale. Ad esempio, l’art. 27 comma 3 del regolamento AIA prevede che il Presidente Sezionale provveda, quale organo tecnico sezionale (OTS), “alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dai Comitati Provinciali della FIGC-LND del proprio territorio”. Dunque, la posizione di Presidente Sezionale, sulla quale ha inciso la Decisione del Comitato Nazionale, non è indifferente al sistema della FIGC: la controversia relativa alla sua nomina, ovvero alla deliberazione che ne ha in sostanza precluso l’efficacia, ben può ritenersi pertanto attinente anche una posizione giuridicamente qualificabile nell’ordinamento federale. Con la conseguenza che essa rientra nelle previsioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 giugno 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione del Comitato Nazionale dell’AIA del 18 febbraio 2010
Parti: SIG. P.D./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (1) In materia di arbitri (AIA) la posizione del Presidente Sezionale sulla quale ha inciso la decisione del Comitato Nazionale, non è indifferente al sistema della FIGC: la controversia relativa alla sua nomina, ovvero alla deliberazione che ne ha in sostanza precluso l’efficacia, ben può ritenersi pertanto attinente anche una posizione giuridicamente qualificabile nel’ordinamento federale. Con la conseguenza che essa rientra nelle previsioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC. Sussiste dunque la competenza del TNAS.