Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2015 –  www.coni.it   

Parti: Dott. V.D.I. e V.D.I. Srl / Sig. H.M.H.P.(Rapporti economici agente e società agente e calciatore)

Massima:  Il Collegio reputa che, nel caso di specie, sussista la competenza a decidere la controversia, attesa la presenza della clausola compromissoria all’interno del contratto di mandato e in linea con gli orientamenti, ormai consolidati, espressi dai collegi arbitrali del TNAS.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 21 novembre 2014/24 giugno 2015 –  www.coni.it   

Parti: Sig.ra F.V. / Sig. M.F.

Massima: Il Collegio ritiene che, in base alla giurisprudenza ormai consolidata di questo Tribunale, sussista la sua competenza a conoscere della presente controversia (lodi Conti c. Bologna F.C. 1909 SpA in data 5 settembre 2014; Castagna c. Da Costa in data 26 febbraio 2014; Peverani c. A.S. Bari s.p.a. in data 31 maggio 2013; Carpeggiani c. Schelotto in data 6 giugno 2012 con ampia giurisprudenza richiamata), essendo la clausola compromissoria contenuta nel contratto di mandato fra le parti ricognitiva della regola contenuta nel Regolamento Agenti applicabile al caso di specie e che costituisce la fonte della potestas iudicandi del Collegio arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 dicembre 2014 –  www.coni.it   

Parti: Dott. V.D.I. e V.D.I. Srl / Sig. D.F.P. M.

Massima: L’eccezione di incompetenza del TNAS va accolta. Quanto alla competenza del Tribunale arbitrale, si osserva che la clausola compromissoria necessaria a radicare la potestas iudicandi è da rinvenire nel combinato disposto del contratto di mandato sottoscritto dal sig. – omissis - e dei testi regolamentari cui lo stesso fa rinvio (clausola n.5), cioè il Regolamento Agenti e, attraverso questo, le disposizioni FIGC e FIFA le quali, a loro volta, negli art. 30, co. 3, Statuto FIGC e art. 30, co. 1, Regolamento FIFA, prevedono la procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie fra i tesserarti e gli altri soggetti rilevanti per l'ordinamento sportivo (quali gli agenti). In tal senso si è espressa, in corretta interpretazione della sentenza TAR Lazio 11/11/2010 n. 33427, citata dalla parte intimata, la giurisprudenza di questo Tribunale arbitrale (cfr. Lodi Arbotti c. AC Siena del 18/10/2011; Pallavicino c. Marchisio del 6/4/2011; Corsi c. Bologna FC dell'8/11/2010), cui il Collegio ritiene di aderire. Appare superfluo sottolineare che la eventuale nullità del contratto di mandato (della quale ci occuperemo nel successivo par. 2) non inficia la validità della clausola compromissoria, come risultante dal combinato disposto di cui si è detto supra, quanto meno ai fini dell'azione per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto negoziale (cfr. art. 808, co. 2 c.p.c.).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2014 –  www.coni.it   

Parti: Sig. C.V./ GENOA C.F.C. S.p.a.

Massima: L’eccezione di incompetenza del TNAS va respinta. Basterà in tal senso fare esplicito e diretto riferimento al contenuto del mandato procuratorio …. la clausola compromissoria, infatti, non lascia spazio a diverse soluzioni: «Ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI ai sensi del relativo Regolamento». Con la sottoscrizione di entrambe le parti del mandato procuratorio, tanto il club genovese quanto il Sig. – omissis - hanno concordato e stabilito che eventuali controversie venissero demandate al presente Tribunale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 luglio 2014 –  www.coni.it   

Parti: Sig. P.C./ Bologna F.C. 1909 SpA

Massima: L’eccezione di incompetenza del TNAS va respinta. Non solo e non tanto per la espressa competenza del TNAS a risolvere le controversie, anche fra agenti e società (sia pure come facoltà: v. TAR Lazio 33427/2010) così come previsto dalla normativa sportiva sia del Coni che della Figc, ma anche perché i mandati da cui derivano i crediti, oggetto della presente causa, prevedono espressamente la clausola compromissoria e la devoluzione di ogni controversia all’arbitrato rituale amministrato dal TNAS (in tal senso, da ultimo v. lodo Peverani v. AS Bari del 28 maggio 2013). E la modifica avvenuta con scrittura privata, con tanto di devoluzione al Foro di Bologna, invocata da parte intimata per dimostrare la incompetenza di questo Collegio, non inficia quanto già previsto nei mandati dei calciatori – omissis - e – omissis -, perché, in questo caso, restano valide le precedenti statuizioni, così come previsto dall’articolo 3 dell’accordo, e quindi anche quelle riguardanti la giurisdizione arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 luglio 2014  –  www.coni.it   

Parti: Dott. V.D.I. e V.D.I. Srl / Bologna F.C. 1909 SpA

Massima: Il TNAS non è competente a decidere sull’istanza di arbitrato avanzata dall’agente di calciatori in proprio e quale legale rapp.te della società, quale soggetto verso il quale era stato convenzionalmente autorizzata l’attribuzione dei diritti maturati per l’esecuzione del mandato conferito all’agente, nei confronti della società calcistica per conseguire la condanna al pagamento in favore delle parti istanti del ”saldo del compenso derivante dal Mandato tra Società e agente. Ciò in quanto nel Regolamento Agenti FIGC (C.U. n. 12/A del 3 marzo 2011) non è contenuta alcuna clausola compromissoria in favore del TNAS in ordine alla devoluzione delle controversie tra società e agenti. Il difetto di competenza degli Arbitri, di seguito alla sentenza della Corte costituzionale 19-07-2013, n. 223 (per cui è incostituzionale l’art. 819- ter, 2º c., c.p.c., nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c., secondo cui, nell’ipotesi in cui l’attore erri nell’ individuazione dell’organo munito di potestas decidendi, il processo prosegue dinanzi all’autorità competente), più non consente di ritenere terminativa la corrispondente dichiarazione stante che “il processo continua davanti al nuovo giudice”. Lì, dunque, sarà eventualmente distribuita la ragione e il torto tra le parti e si renderà più compiuta la individuazione di quella “soccombente”.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 gennaio 2014  –  www.coni.it   

Parti: Sig. S.C. / Sig. M.M.D.C.T.N.S.

Massima: In merito alla competenza arbitrale del TNAS il Collegio rileva che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di mandato è ricognitiva della regola contenuta nel Regolamento Agenti applicabile al caso di specie e che costituisce la fonte della potestas iudicandi del Collegio. Non colgono nel segno, pertanto, le censure inerenti alla mancanza della doppia sottoscrizione della clausola contrattuale e (ancor meno) alla consapevolezza del Signor – omissis- dell’esistenza di una competenza arbitrale per la risoluzione delle controversie inerenti al mandato.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 marzo 2013 –  www.coni.it   

Parti: Dott. M.P. / A.S. Bari SpA

Massima TNAS: (1) La competenza del TNAS e del Collegio arbitrale ritualmente costituito discende dal combinato disposto dell’art. 23 del Regolamento degli agenti dei calciatori e dell’art. 34 del Codice di giustizia sportiva per cui le controversie economiche tra società sportive, giocatori e agenti sono quindi devolute alla cognizione del TNAS.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 gennaio 2013 –  www.coni.it

Parti: Sig. S.R./ Sig. K.E.B.

Massima TNAS:(3) In mancanza di una valida clausola compromissoria non sussiste la potestas iudicandi del Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 giugno 2012– www.coni.it 

Parti: Dott. A.C./ Sig. E.M.S.

Massima TNAS: (1) Anche a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio n. 33427 del 11.11.2010, gli agenti dei calciatori hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, restando salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Pertanto, ove le parti abbiano liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale, va affermata la competenza del TNAS stesso.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 maggio 2012– www.coni.it 

Parti: Sig. L.P./ Sig. D.A.

Massima TNAS: (1) Il TAR del Lazio (pronuncia n. 33247 dell’11 novembre 2010) ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 – www.coni.it 

Parti: INTERNATIONAL SPORT SERVICE SpA / A.S. BARI SpA

Massima TNAS: (1) Il TAR del Lazio (pronuncia n. 33247 dell’11 novembre 2010) ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Nel caso in esame, le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi arbitrali previsti dall’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS – anziché l’AGO – è provenuta dall’Agente ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 – www.coni.it 

Parti: INTERNATIONAL SPORT SERVICES Srl/A.S. BARI SpA …………28 dicembre 2011

Massima TNAS: (1) Il TNAS ha potestas iudicandi sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché il richiamo alla Camera arbitrale FIGC - quale organismo deputato a decidere della controversia, contenuto nel contratto di mandato - è dipeso dall’utilizzo e dalla diffusione, da parte della FIGC, di facsimile contrattuali non adeguati ai nuovi testi regolamentari.

Massima TNAS: (2) E’, altresì, corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 Giugno 2011 –  www.coni.it   

Parti: DOTT. B.C./U.S. TRIESTINA CALCIO SpA

Massima TNAS:  (1) In materia di compensi degli agenti dei calciatori la competenza arbitrale del TNAS discende dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 23 del regolamento degli agenti di calciatori del 2007, e nell’art. 34 del Codice TNAS Non osta a tale competenza la circostanza che, per il conferimento del mandato, le parti abbiano utilizzato un modello non aggiornato che reca una clausola compromissoria ove compare ancora il riferimento all’arbitrato rituale amministrato dalla disciolta Camera Arbitrale costituita presso la FIGC: ciò che rileva, infatti, è che il contratto sia stato stipulato nel vigore del regolamento agenti di Calciatori del 2007.

Massima TNAS: (2) Non sussiste la competenza del TNAS rispetto alle domande avanzate da una società alla quale l’agente di calciatori sia stato autorizzato a conferire i diritti patrimoniali discendenti dal suo incarico, in quanto tale società non è parte del contratto per cui è causa e non può, di conseguenza, avvalersi della clausola compromissoria in esso contenuta.

Massima TNAS: (3) È fondato il ricorso proposto dall’agente di calciatori autorizzato dalla FIGC, ai sensi dell’art. 34 del Codice TNAS, una volta accertato che questi ha puntualmente adempiuto al mandato conferitogli per il tesseramento di un calciatore e che la società calcistica non ha corrisposto il compenso fissato nel mandato, nonostante formali solleciti inviati al mandante.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 Giugno 2011  –  www.coni.it   

Parti: DOTT. B.C./ U.S. TRIESTINA CALCIO SpA

Massima TNAS:  (1) In materia di compensi degli agenti dei calciatori la competenza arbitrale del TNAS discende dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 23 del regolamento degli agenti di calciatori del 2007, e nell’art. 34 del Codice TNAS Non osta a tale competenza la circostanza che, per il conferimento del mandato, le parti abbiano utilizzato un modello non aggiornato che reca una clausola compromissoria ove compare ancora il riferimento all’arbitrato rituale amministrato dalla disciolta Camera Arbitrale costituita presso la FIGC: ciò che rileva, infatti, è che il contratto sia stato stipulato nel vigore del regolamento agenti di Calciatori del 2007.

Massima TNAS: (2) Non sussiste la competenza del TNAS rispetto alle domande avanzate da una società alla quale l’agente di calciatori sia stato autorizzato a conferire i diritti patrimoniali discendenti dal suo incarico, in quanto tale società non è parte del contratto per cui è causa e non può, di conseguenza, avvalersi della clausola compromissoria in

esso contenuta.

Massima TNAS: (3) È fondato il ricorso proposto dall’agente di calciatori autorizzato dalla FIGC, ai sensi dell’art. 34 del Codice TNAS, una volta accertato che questi ha puntualmente adempiuto al mandato conferitogli per il tesseramento di un calciatore e che la società calcistica non ha corrisposto il compenso fissato nel mandato, nonostante formali solleciti inviati al mandante.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it Parti: Sig. M.G. / U.S. Pro Vercelli Calcio Srl Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito al ricorso proposto dall’agente di calciatori nei confronti della società che gli ha conferito incarico per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore a titolo di compartecipazione con altra società al fine di vedersi riconosciuto quanto pattuito in contratto. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it Parti: Sig. M.G. / Pescina Vallegiovenco Srl Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito al ricorso proposto dall’agente di calciatori nei confronti della società che gli ha conferito incarico per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore al fine di vedersi riconosciuto quanto pattuito in contratto. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it Parti: Sig. S.A. / Sig. R.R.M. Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito al ricorso proposto dall’agente di calciatori nei confronti del proprio assistito al fine di vedersi riconoscere il pagamento delle somme relative alla revoca del mandato senza giusta causa Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 06 aprile 2011 – www.coni.it Parti: Sig. C.P. / Sig. C.M. Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito al ricorso proposto dall’agente di calciatori nei confronti del proprio assistito al fine di vedersi riconoscere il pagamento delle somme relative al mandato procuratorio. Infatti, l’eccezione di incompetenza arbitrale sollevata dalla difesa della parte resistente è infondata. Avuto riguardo alla formulazione dell’eccezione contenuta nella memoria di costituzione, il Collegio osserva che l’art. 23 del Regolamento Agenti che disciplina il contratto, in vigore dal 1° febbraio 2007 al 10 aprile 2010, disponeva che «[…] ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI[…]»; peraltro, la Camera è stata sostituita, dal 22 gennaio 2009, nelle proprie competente dal TNAS come previsto dall’art. 34 del relativo Codice secondo il quale «[…] Le controversie in precedenza previste dal regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di Agente di calciatori approvato dal Consiglio nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra Agente e calciatore, restano devolute al Tribunale [nazionale di Arbitrato per lo Sport] e sono regolate dal presente Codice […]». Dunque, l’odierno Collegio, confermando la copiosa giurisprudenza dei collegi TNAS sul punto, risulta competente a decidere la presente controversia. Alla medesima conclusione si perviene anche volgendo l’attenzione all’argomento ricavato dalla recente pronuncia del Giudice amministrativo. Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza già formatasi al riguardo nell’ambito del TNAS [Lodo 26 aprile 2011 Corsi vs. Bologna F.C. 1909 s.p.a. (Coll. La Medica, Pres., Coccia, Manna)], osserva che il TAR ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive, ma alternative) degli organi di giustizia interna. In buona sostanza, il TAR non ha negato in maniera assoluta la competenza degli organi di giustizia arbitrale previsti dall’ordinamento sportivo per le controversie relative ai rapporti disciplinati dal Regolamento Agenti della FIGC, ma ha previsto la possibilità, in alternativa, di rivolgersi all’AGO. In particolare, il giudice amministrativo – reputando che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti – ha lasciato la libertà alle parti di scegliere se rivolgersi al giudice ordinario o a quello arbitrale istituito dal CONI. Nel caso in esame, le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi arbitrali previsti dall’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS – anziché l’AGO – è provenuta dall’Agente ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 06 aprile 2011 – www.coni.it Parti: SIG. C.P./SIG. C.M. Massima TNAS: (1) Il TNAS ha potestas iudicandi sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché ha sostituito la soppressa CCAS quale organismo deputato a decidere delle controversie sportive tra agente e calciatore, agente e società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e tra agenti. Massima TNAS:  (2) E’ corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 6 Aprile 2011 –  www.coni.it   

Parti: SIG. C.P./SIG. C.M.

Massima TNAS: (1) Il TNAS ha potestas iudicandi sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché ha sostituito la soppressa CCAS quale organismo deputato a decidere delle controversie sportive tra agente e calciatore, agente e società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e tra agenti.

Massima TNAS: (2) E’ corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 Aprile 2011 –  www.coni.it   

Parti: DOTT. L.C./BOLOGNA F.C. 1909 SpA

Massima TNAS: (1) Il TNAS ha potestas iudicandi sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché il richiamo alla Camera arbitrale FIGC - quale organismo deputato a decidere della controversia, contenuto nel contratto di mandato - è dipeso dall’utilizzo e dalla diffusione, da parte della FIGC, di facsimile contrattuali non adeguati ai nuovi testi regolamentari.

Massima TNAS: (2) E’, altresì, corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 febbraio 2011 – www.coni.it  Parti: M.P. contro A.C. Siena S.p.A. Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito alla richiesta dell’agente di calciatori di ottenere l’accertamento del proprio diritto al compenso pattuito nel mandato conferitogli dalla società per l’opera di assistenza prestata nel tesseramento del calciatore. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 febbraio 2011 – www.coni.it Parti: M.P. contro A.C. Siena S.p.A. Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito alla richiesta dell’agente di calciatori di ottenere l’accertamento del proprio diritto al compenso pattuito nel mandato conferitogli dalla società per l’opera di assistenza prestata nel tesseramento del calciatore. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 aprile 2011 – www.coni.it Parti: Dott. L.C. contro Bologna F.C. 1909 SpA Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito alla controversia insorta tra l’Agente di calciatori e la società. l’art. 23 del Regolamento Agenti che disciplina il contratto, in vigore dal 1° febbraio 2007 al 10 aprile 2008, prevedeva che “ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI (la “Camera”) ai sensi del relativo Regolamento pubblicato a cura del CONI”; peraltro, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI, a far dato dal 22 gennaio 2009, è stata sostituita, nelle proprie competenze, dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport oggi adito, giusta l’art 34 del relativo Regolamento secondo cui “Le controversie in precedenza previste dal Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di Agente di calciatori approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra Agente e calciatore, Agente e società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e tra Agenti, restano devolute al Tribunale [nazionale di arbitrato per lo sport] e sono regolate dal presente Codice (…)”. Emerge, pertanto, che, correttamente, l’interessato ha adito questo Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, mentre il richiamo alla Camera arbitrale FIGC, contenuto nel contratto di mandato, è dipeso dall’utilizzo e dalla diffusione, da parte della FIGC, di facsimile contrattuali non adeguati ai nuovi testi regolamentari. Relativamente, poi, all’orientamento del TAR del Lazio, che ha annullato alcune disposizioni del Regolamento Agenti, si osserva che il TAR ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR, invero, non ha escluso la competenza degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Precisamente non ha censurato la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 aprile 2011 – www.coni.it Parti: DOTT. L.C./BOLOGNA F.C. 1909 SpA Massima TNAS: (1) Il TNAS ha potestas iudicandi sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché il richiamo alla Camera arbitrale FIGC - quale organismo deputato a decidere della controversia, contenuto nel contratto di mandato - è dipeso dall’utilizzo e dalla diffusione, da parte della FIGC, di facsimile contrattuali non adeguati ai nuovi testi regolamentari. Massima TNAS: (2) E’, altresì, corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 12 luglio 2010 – www.coni.it Parti: Dott. L.M. contro Sig. A.R. Massima: Il TNAS è competente a decidere la controversia insorta tra l’agente di calciatori ed il calciatore relativa alle competenze spettanti a quest’ultimo in virtù del contratto di mandato stipulato il 26.10.2005, sotto la vigenza del quale il calciatore ha stipulato contratti di prestazioni sportive con società nell’agosto del 2006 ed in data 28.8.2007.L’art. 23, 1° comma, del nuovo Regolamento Agenti dei Calciatori stabilisce che “Ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la “Camera”) ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento. In particolare, si procederà direttamente all’arbitrato senza la previa fase del tentativo di conciliazione”. Il primo ed il secondo comma del successivo art. 24, rispettivamente, recitano: “Il presente regolamento, sottoposto all’approvazione del competente organo della FIFA, entra in vigore il 1° febbraio 2007 e sostituisce integralmente le disposizioni del precedente regolamento della FIGC sugli Agenti. In deroga al comma precedente, le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al giorno precedente la entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere regolate dal precedente regolamento della FIGC sugli Agenti e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale cesserà le sue funzioni con l’esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa. Le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno consensualmente modificare la clausola compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport”. Tale ultima norma, al fine di risolvere le questioni di diritto intertemporale, individua quindi come spartiacque la data (1.2.2007) di entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti dei Calciatori, confermando la potestas iudicandi della Camera Arbitrale istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio per le controversie derivanti dai contratti di incarico ad Agente conclusi fino alla data del 31.1.2007 e, di conseguenza, attribuendo alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport (adesso Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) la potestas iudicandi per quelle scaturenti dai contratti stipulati dall’1.2.2007 in poi. Nel caso di specie, i contratti di mandato fondativi della complessiva pretesa risultano l’uno stipulato prima dell’1.2.2007, l’altro dopo. Sussiste, dunque, la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (in locum et ius della precedente C.C.A.S.) almeno per la domanda nascente dal secondo e ultimo contratto, senza che alcun pregio abbia, almeno ai fini della “competenza” del T.N.A.S., la questione della inopponibilità di tale contratto (pure pretesa dal convenuto) all’ordinamento della F.I.G.C. in ragione del suo mancato deposito fino al 22 ottobre 2007; e ciò in quanto il T.N.A.S. -diversamente dall’assunto del resistente- non è affatto “espressione” della singola Federazione, e in quanto -inoltre- esso è stato richiesto di pronunciare in data comunque posteriore all’avveramento della dedotta condizione di opponibilità anche al singolo ordinamento di settore, così sollecitandosene attualmente un non veramente eludibile dovere decisorio. Tanto premesso, la fattispecie pone, in apicibus, la questione della necessaria (o meno) corrispondenza tra procedimento e clausola compromissoria, sulla quale la più autorevole dottrina ha già compiutamente affermato che “il punto di riferimento centrale è la decidibilità nel merito della domanda da parte degli arbitri in virtù dell'esistenza di un valido ed efficace impegno delle parti. Rilevante è che un tale impegno vi sia, mentre nessuna norma e nessun principio impongono che ad ogni clausola compromissoria corrisponda un processo arbitrale, e viceversa. La clausola compromissoria, dunque, non identifica l'arbitrato, essendo questo identificato piuttosto dal o dai rapporti sostanziali”. Nel caso di specie, la sostanziale unicità del rapporto tra le parti, sebbene scandito nel tempo dalla successione delle fonti di previsione dei rispettivi diritti e obblighi, è fuori del seriamente opinabile, tanto che neppure potrebbe pregiudizialmente escludersi il fenomeno della successione tra clausole, in cui -cioè- la più recente abbia funzionalmente assorbito anche la ragion d’essere di quella più risalente. Quindi, l’unica ragione per la quale una delle parti può allegare l’interesse contrario alla “realizzazione di un unico processo arbitrale a fronte di una pluralità di clausole compromissorie”, è quello che, così facendo, almeno la diversità (altrimenti necessaria) degli arbitri è destinata a venir meno (nel caso di specie, peraltro, il convenuto nulla di esplicito ha allegato in punto di diversità e utilità di disciplina del procedimento né dell’atto conclusivo conseguibile altrove che presso il T.N.A.S.). Sennonchè, di fronte all’incontroversa unicità del rapporto, “la pretesa sottrazione a parte convenuta del «diritto» a nominare arbitri diversi” si presta a venir trattata anzitutto in base al principio di esecuzione in buona fede del contratto, di cui è espressione «il dovere di leale collaborazione delle parti nell'attività di costituzione del collegio arbitrale», per rilevarne infine che, quand'anche la si volesse ritenere fondata sul mero dato fattuale dell'avvenuta stipulazione di clausole compromissorie diverse, detta pretesa “sicuramente sarebbe recessiv[a] allorché le varie controversie siano fra loro intimamente connesse”. La dottrina, invero, ha soggiunto “che, ancora una volta, non si vede quale interesse meritevole di tutela possa vantare il convenuto, pretendendo di nominare arbitri diversi, quando ciò impedirebbe o renderebbe più difficoltosa una decisione unitaria delle varie controversie connesse. Se, a fronte di una tale esigenza, è recessivo addirittura il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, a maggior ragione non può essere riconosciuta meritevole di tutela una pretesa, che si fonda su un dato tutto sommato estrinseco e casuale, come la stipulazione di una pluralità di clausole compromissorie”. E ciò devesi ribadire ulteriormente considerando che in base all’art. 808 quater c.p.c., secondo cui “nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”, è il legislatore che adesso promuove a oggetto del giudizio arbitrale sempre il rapporto e non già il contratto al quale la clausola accede.  Anche l’applicazione di quest’ultima disposizione, definita “vera e propria norma chiave dei limiti oggettivi della convenzione arbitrale” e capace di conferire ad arbitri ciò che in dubio potrebbe spettare finanche all’A.G. di decidere, fa sì che nei casi come quello in esame, trattandosi di un unico rapporto sostanziale, al Collegio adito per dirimere la lite sopra un determinato rapporto e un’unica pretesa (l’ “importo complessivo” di cui alle conclusioni rassegnate dall’attore) non possa riuscire consentito di ricusarne la conoscenza su una frazione per la quale il corrispondente contratto prevede altra forma di devoluzione (pur sempre) arbitrale del giudizio e in assenza di alcun altro apprezzabile interesse della parte che non sia quello, invero non incondizionatamente meritevole di protezione, della indotta diversità dei giudicanti. Tutto quanto precede conferisce alla clausola compromissoria di cui trattasi, fin qui deliberatamente non considerata nella sua pur estrema latitudine testuale, la capacità di sostenere la decisione affermativa della competenza e non ostativa alla prosecuzione ulteriore del giudizio. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 febbraio 2011 – www.coni.it Parti: Sig.P.L. contro A.C. Reggiana 1919 S.p.A. Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito all’istanza avanzata dall’agente di calciatori nei confronti della società al fine di ottenere il proprio compenso per l’attività svolta al fine di provvedere al tesseramento del calciatore in virtù di mandato concesso in esclusiva. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 marzo 2011 – www.coni.it Parti: M.G. contro D.T.M. Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito all’istanza avanzata dall’agente di calciatori nei confronti del calciatore al fine di ottenere il proprio compenso per l’attività svolta nel suo interesse. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  27 maggio 2010 –  www.coni.it Parti: Sig.  P.L.V. contro A.C. Siena SpA Massima: Il TNAS è competente a decidere in ordine alla controversia insorta tra la società e l’agente di calciatori brasiliano. Infatti, il  contratto  di mandato  tra  la  società  sportiva  e l’agente,  oggetto  della  domanda  di  arbitrato  (in  seguito  il  “Contratto”), prevede  esplicitamente  all'art.  5  una  clausola  compromissoria  secondo  cui  "ogni controversia  comunque  nascente  dal  presente  contratto,  relativa  all'interpretazione, esecuzione  e  risoluzione  dello  stesso,  verrà  decisa  con  arbitrato  rituale  amministrato dalla  Camera  Arbitrale  costituita  presso  la  F.I.G.C.  ai  sensi  del  regolamento  per  le procedure arbitrali, allegato B del Regolamento. Le parti s'impegnano irrevocabilmente ad accettare il lodo arbitrale ed a darvi esecuzione". Tale  clausola  compromissoria  avrebbe  dunque  comportato,  prima  della  riforma  che  ha istituito il presente organo di giustizia sportiva, che la cognizione della controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudizio della Camera Arbitrale costituita presso  la Federazione Italiana  Giuoco  Calcio  (“FIGC”).  Ebbene,  a  quest'ultimo  organo,  come  noto,  sono succeduti,  con  atti  normativi  adottati  dalla  FIGC  e  dal  CONI,  prima  la  Camera  di Conciliazione ed Arbitrato per  lo Sport ed  in seguito  il T.N.A.S. del CONI. Ad avviso del Collegio, con l’utilizzazione a fini contrattuali del modulo FIGC, con i numerosi riferimenti ivi  contenuti  alle  regole  della  stessa  FIGC  e  in  particolare  con  la  esplicita  dichiarazione contenuta  nel  Contratto  che  la  “Società  […]  e  l’Agente  […]  stipulano  il  presente  contratto  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  della F.I.G.C.  per  l’esercizio  dell’attività  di Agente  di  Calciatori”,  le  parti  hanno  effettuato  un rinvio  recettizio  al  Regolamento Agenti  della  FIGC  e,  più  in  generale,  a  tutte  le  norme vigenti  del  sistema  giuridico  federale  in  subiecta  materia, le  quali  sono  divenute  parte integrante dell’assetto negoziale quale voluto dalle parti. Le parti hanno pertanto accettato e incorporato  nel  Contratto  le  norme  del  sistema  giuridico  federale  che  hanno  attribuito  al T.N.A.S. – in data antecedente al Contratto – la competenza in tema di controversie relative agli  agenti.  Come  ha  precisato  lo  stesso Giudice Unico  della  FIFA,  il  foro  della  FIFA  è derogabile per volontà delle parti; la scelta contrattuale di attribuire la competenza a un foro arbitrale nazionale preclude quindi alle parti, anche nel caso di controversie  internazionali, la possibilità di sottoporre la controversia alla FIFA (decisione del Single Judge della FIFA del 26 settembre 2006). Il Collegio non può dunque non ritenersi competente a conoscere e decidere la presente controversia arbitrale,  a  seguito  della  successione  tra  organi  nella competenza giurisdizionale sportiva di cui trattasi. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 –  www.coni.it Parti: Sig. T. T. - A.C. Mantova Srl Massima:  Il TNAS è competente a decidere in primo ed unico grado sulle controversie tra agente di calciatori e società.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 febbraio 2010 –  www.coni.it  Parti: Sig Dott. G. A. - Taranto Sport Srl Massima: L’art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport stabilisce: «Le controversie in precedenza previste dal Regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra agente e calciatore, agente e società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e tra agenti. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 maggio 2009 –  www.coni.it Parti: Avv. C.P. contro Sig. C.E.Z.V. Massima: Il TNAS è competente a decidere sulla controversia insorta tra l’agente di calciatori ed il proprio assistito. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 febbraio 2010 – www.coni.it  Parti: DOTT. G.A./TARANTO SPORT Srl Massima TNAS: (2) Diritti e onorari del difensore dell’attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (D.M. n. 127/2004 e <<speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’anzidetto Regolamento precedentemente in vigore>> giusto l’art. 34 del Codice TNAS), in dispositivo. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 aprile 2009 – www.coni.it Parti: Sig. T. T. contro S. S. Lazio SpA Massima: Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport non è competente a decidere in merito alla controversia promossa dall’agente di calciatori nei confronti della società per l’assistenza prestata relativamente al tesseramento ovvero alla cessione del contratto del calciatore. Il codice dei giudizi innanzi al tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, dopo l'approvazione dell'Alta corte di giustizia sportiva in data 15 dicembre 2008, e la pubblicazione in data 7 gennaio 2009, è entrato in vigore il successivo 22 gennaio, a compimento dei 15 giorni di vacatio ivi stabiliti nel primo comma del medesimo art.33. Secondo le integrazioni decise dall’Alta  Corte il 23 marzo 2009, inoltre, è stata tra l'altro espressamente prevista la devoluzione al Tribunale delle controversie aventi a oggetto l’attività di agente di calciatori. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 33 cit. così stabiliscono: Salvo quanto previsto al successivo comma 3, fino all’entrata in vigore del Codice le controversie sportive restano devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che le definisce, anche dopo tale termine, secondo le norme previgenti anche per quanto riguarda il termine per il deposito del lodo. 3. Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali alla data di entrata in vigore del Codice non sia stata completata la nomina dell’organo arbitrale, le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa. Si tratta evidentemente di disposizioni transitorie, destinate ad individuare l'organo di giustizia sportiva competente a provvedere agli atti occorrenti al funzionamento del collegio arbitrale, per la risoluzione delle controversie sportive. Ora, mentre il secondo comma dell'articolo 33 cit. dichiaratamente consente, in via transitoria, che l'entrata in vigore del nuovo codice e l'introduzione della nuova disciplina del contenzioso di cui trattasi, non abbia effetto sulle controversie sportive che siano state presentate alla camera antecedentemente tale data, il successivo terzo comma contribuisce a chiarire, a complemento di quanto detto dal comma precedente, che il momento determinante l'applicazione (in via transitoria) del vecchio ovvero (in via definitiva) del nuovo regime del contenzioso sportivo, deve considerarsi la data completamento della nomina dell'organo arbitrale, rispetto alla data di entrata in vigore del codice (22 gennaio 2009). Nel fare riferimento al completamento della nomina dell'organo arbitrale, il citato terzo comma dell'art. 33 certamente non richiede che entro la stessa data sia stata acquisita l'accettazione da parte del presidente designato del collegio, che come noto può intervenire, secondo prassi prevalente, nello stesso momento di insediamento del collegio arbitrale ed appartiene, dunque, ad una fase di cui la norma transitoria in esame non si è preoccupata, ai fini dell'individuazione del regime da applicare ratione temporis alla controversia sportiva. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 aprile 2009 – www.coni.it Parti: SIG. T.T. /S.S. LAZIO SpA Massima TNAS: (1) Ai fini dell’individuazione - nel regime transitorio indicato dall’art. 33, comma 3, del Codice TNAS - del collegio competente, ossia del collegio presso il TNAS ovvero del collegio presso la soppressa CCAS, deve farsi riferimento alla designazione, alla data del 22 gennaio 2009, dei due probiviri a nulla rilevando anche la nomina del Presidente del Collegio, che può intervenire sino allo stesso momento dell’insediamento del Collegio arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 – www.coni.it Parti: I.S.S. Srl / A.S. Bari SpA Massima: Il TNAS è competente a decidere in merito alla controversia insorta tra la società esercente l’attività di agente di calciatori e la società calcistica. L’art. 23 del Regolamento Agenti che disciplina il contratto, in vigore dal 1° febbraio 2007 al 10 aprile 2010, disponeva che «[…] ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI […]»; peraltro, la Camera è stata sostituita, dal 22 gennaio 2009, nelle proprie competente dal TNAS come previsto dall’art. 34 del relativo Codice secondo il quale «[…] Le controversie in precedenza previste dal regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di Agente di calciatori approvato dal Consiglio nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra Agente e calciatore, restano devolute al Tribunale [nazionale di Arbitrato per lo Sport] e sono regolate dal presente Codice […]» (Cfr copiosa giurisprudenza dei collegi TNAS sul punto, (da ultimo, Lodo 31 maggio 2011: Pallavicino vs. Marchisio (Coll. Benincasa, Pres., Coccia, Fumagalli). Alla medesima conclusione si perviene anche volgendo l’attenzione all’argomento ricavato dalla recente pronuncia del Giudice amministrativo (TAR Lazio, n. 33247 dell’11 novembre 2010). Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza già formatasi al riguardo nell’ambito del TNAS [Lodo 26 aprile 2011: Corsi vs. Bologna F.C. 1909 s.p.a. (Coll. La Medica, Pres., Coccia, Manna); Lodo 31 maggio 2011: Pallavicino vs. Marchisio (Coll. Benincasa, Pres., Coccia, Fumagalli], osserva che il TAR ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive, ma alternative) degli organi di giustizia interna. In buona sostanza, il TAR non ha negato in maniera assoluta la competenza degli organi di giustizia arbitrale previsti dall’ordinamento sportivo per le controversie relative ai rapporti disciplinati dal Regolamento Agenti della FIGC, ma ha previsto la possibilità, in alternativa, di rivolgersi all’AGO. In particolare, il giudice amministrativo – reputando che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti – ha lasciato la libertà alle parti di scegliere se rivolgersi al giudice ordinario o a quello arbitrale istituito dal CONI. Nel caso in esame, le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi arbitrali previsti dall’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS – anziché l’AGO – è provenuta dall’Agente ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 – www.coni.it Parti: I.S.S. SpA / A.S. BARI SpA Massima TNAS: (1) Il TAR del Lazio (pronuncia n. 33247 dell’11 novembre 2010) ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Nel caso in esame, le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi arbitrali previsti dall’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS – anziché l’AGO – è provenuta dall’Agente ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 – www.coni.it Parti: I.I.S. Srl/A.S. BARI SpA Massima TNAS: (1) Il TNAS ha potestas iudicandi sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché il richiamo alla Camera arbitrale FIGC - quale organismo deputato a decidere della controversia, contenuto nel contratto di mandato - è dipeso dall’utilizzo e dalla diffusione, da parte della FIGC, di facsimile contrattuali non adeguati ai nuovi testi regolamentari. Massima TNAS: (2) E’, altresì, corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2011 –  www.coni.it Parti: Sig. D. J. A. B. / Genoa Cricket And Football Club SpA Massima: Il TNAS non è competente a conoscere la controversia insorta tra l’agente di calciatori, affiliato alla federazione spagnola ed il calciatore, in quanto ai sensi dell’art. 12 ter dello Statuto, il Tribunale ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a “soggetti” affiliati, tesserati o licenziati e che, in tale situazione, non versa l’odierno ricorrente.
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