Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 novembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di esclusione dal Campionato di eccellenza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 5 agosto 2010 Parti: U.S.D. Favara Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Sicilia Massima: E’ ammissibile al TNAS l’istanza di arbitrato avanzata dalla società tendente ad ottenere l’annullamento della delibera del Comitato Regionale con la quale non era stata ammessa a partecipare al campionato di eccellenza per la stagione 2011-20111 e per l’effetto tendetene ad ottenere la iscrizione provvisoria al campionato di Eccellenza, per l’anno 2010 – 2011. ovvero a dichiarare illegittima la mancata iscrizione della società al campionato di eccellenza, Girone H, per l’anno 2010 – 2011, “confermando l’iscrizione di detta società al summenzionato campionato”. Costituisce, invero, indiscusso principio giuridico che “ciascun giudice è giudice della propria competenza” mentre la sua pronuncia sul punto sarà oggetto della valutazione di legittimità del giudice superiore che, di conseguenza, confermerà o escluderà quella competenza di cui in giudice adito ha ritenuto di essere investito. Nella specie, l’eccezione è stata formulata a’ termini dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, secondo cui l’Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l’ultimo grado della giurisdizione per le controversie sportive di cui al presente articolo aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. Tuttavia, al numero 2 dell’art. 12 bis è prevista l’ammissione a quel giudizio soltanto delle controversie valutate dall’Alta Corte di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Si pone, dunque, il quesito se il giudizio incardinato dinanzi il TNAS nel presupposto della scarsa rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte, possa esser deciso dal predetto Tribunale a’ termini dell’art. 1 del “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri” , che amministra gli arbitrati disciplinati “dal presente codice e senza pregiudizio delle controversie spettanti all’Alta Corte di giustizia sportiva”. In definitiva, il quesito coinvolge l’accertamento della legittimità del principio che il giudizio di scarsa rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo può essere formulato dal Giudice investito dalla parte istante nel convincimento della scarsa rilevanza della questione, altrimenti devoluta – senza alternativa – all’Alta Corte di giustizia sportiva. Il Collegio Arbitrale – in virtù dell’antico ed indiscusso brocardo che ciascun giudice è giudice della propria competenza – ritiene, dunque, allo stato della controversia, di avere il potere-dovere di decidere la questione, in quanto – di per sé – di minima rilevanza giuridica e fattuale. Essa, invero, si risolve nella verifica della sola “tempestività” della condotta finalizzata all’iscrizione al campionato e non può non convenirsi che siffatta verifica si concreta in attività di semplicissimo esame; di entità tale da non poterne individuare altra minore. Giova richiamare, sull’indiscussa – ed indiscutibile – applicazione del brocardo che ciascun giudice è giudice della propria competenza, le numerose decisioni della Corte Suprema di Cassazione (Cfr. Cass. nn. 1938/67; 6905/92; 5129/01) laddove si afferma che le pronunzie declinatorie o affermative della competenza sono pronunzie di merito, perché con esse si nega – o si afferma – la sussistenza delle condizioni per poter accogliere o rigettare la domanda, così come formulata dalla parte. Va da sé, che il giudizio del Collegio Arbitrale è soggetto alla valutazione del giudice dell’impugnazione, che valuterà la correttezza della pronuncia sul punto, provvedendo ad annullarla se è esclusa la “potestas decidendi” del Collegio. Ripristinando ed additando, se del caso, il corretto iter procedurale. Diversamente opinando, si infrangerebbe il principio fondamentale dell’economia dei giudizi, che risulterebbe travolto dalla negazione della competenza da parte del Collegio Arbitrale; dalla riassunzione del giudizio innanzi all’Alta Corte; dal (prevedibile) riconoscimento della quasi trascurabile entità della questione con conseguente affermazione della competenza del TNAS e riassunzione per……….tornare alla situazione processuale odierna. Orbene, se in sede d’impugnazione del lodo dovesse essere confermata la competenza del TNAS, il rispetto della legittimità e dell’economia del giudizio risulterebbe assicurato e confermato. Nel caso contrario, di incompetenza del TNAS affermata dal giudice dell’impugnazione, si ripristinerebbe il corretto iter procedimentale, ma in ragione di valutazione formulata con riferimento non a puro formalismo letterale, bensì sulla base di un giudizio di merito concernente, per l’appunto, la entità (minima o rilevante) della questione oggetto del giudizio. Il caso di specie: il Presidente del Comitato Regionale Sicilia, con nota del 26.7.2010,invitava la società a regolarizzare la propria documentazione di iscrizione al campionato di eccellenza, Girone H, per la stagione sportiva 2010 – 2011. In particolare, la invitava a provvedere, ai sensi dell’art. 24 del regolamento LND, al versamento della somma di Euro 7.167,31 entro il 3 agosto 2010. Sottolineava - la società istante – che alla data suddetta il proprio legale rappresentante, recatosi negli uffici del Comitato Regionale per effettuare il pagamento, si era sentito respingere l’assegno bancario di Euro 7.167,31 in quanto mezzo “non idoneo a garantire il regolare assolvimento degli oneri di iscrizione”. Nella stessa giornata del 3.8.2010, predisposto un nuovo assegno bancario per l’importo di Euro 7.167,31, l’aveva spedito a mezzo posta raccomandata al Comitato Regionale. Il 5 agosto 2010, il predetto Comitato Regionale comunicava alla società istante l’esclusione dal campionato in conseguenza dell’omesso versamento della somma prevista. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 novembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di esclusione dal Campionato di Eccellenza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 5 agosto 2010 Parti: U.S.D. FAVARA CALCIO/ FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO e COMITATO REGIONALE SICILIA Massima TNAS: (1) Ha carattere preliminare l'esame dell'eccezione d'incompetenza del TNAS formulata sia dalla FIGC che dalla LND in correlazione alla ritenuta competenza dell'Alta Corte. Massima TNAS: (2) Il presupposto di scarsa rilevanza della questione per l'ordinamento sportivo può essere effettuato dal Giudice investito dalla parte istante nel convincimento della scarsa rilevanza della questione, altrimenti devoluta - senza alternativa - all'Alta Corte, sulla base del consolidato principio secondo cui ciascun giudice è giudice della propria competenza.
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