Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 marzo 2011 – www.coni.it Parti: C.Z. contro C.K. Massima: Il procedimento arbitrale innanzi al TNAS non è nullo, né improcedibile, allorquando la parte resistente è stata comunque messa in grado di difendersi e ciononostante il lamentato vizio relativo alla notifica del ricorso introduttivo. Nel caso di specie si chiede al Collegio Arbitrale di dichiarare la improcedibilità dell’arbitrato, dedotta da un vizio relativo alla notificazione del ricorso introduttivo. Questo avrebbe comportato un’irreparabile lesione del principio del contraddittorio e del diritto del Resistente a difendersi, non essendo stato messo in condizione di conoscere dell’instaurazione dell’arbitrato, prendere visione dell’atto introduttivo, nominare un proprio difensore di fiducia e designare il proprio arbitro. Il Collegio ritiene che l’eccezione preliminare svolta dal Resistente – e mantenuta pur dopo la ricostituzione del Collegio Arbitrale – non possa essere accolta. Rileva in particolare il Collegio che • all’udienza del 13 dicembre 2010, a fronte della eccezione, formulata dal Resistente, di irregolare costituzione del Collegio Arbitrale, l’arbitro nominato dal Presidente del TNAS, per supplire alla mancata nomina da parte del Resistente, si è dimesso, e dimissioni sono state presentate anche dal Presidente del Collegio, alla cui nomina aveva concorso l’arbitro di parte dimissionario; • il Resistente ha successivamente nominato un componente del Collegio Arbitrale e l’organo arbitrale si è ricostituito, con la nuova nomina del Presidente, secondo le modalità previste dal Codice TNAS; • il Resistente ha depositato scritti e difese, con documenti, a sostegno delle proprie tesi, anche nel merito delle domande del Ricorrente; • il Resistente, all’udienza dell’11 marzo 2011 di fronte al Collegio ricostituito, ha dichiarato di accettarne la composizione e manifestato il proprio consenso alla decisione del Collegio Arbitrale di non disporre il rinnovo degli atti; ha quindi discusso nel merito le domande formulate dal Ricorrente. A fronte di quanto precede, appare che nessuna violazione del diritto della difesa del Resistente precluda all’odierno Collegio, alla cui nomina ha concorso il Resistente su piede di perfetta parità con il Ricorrente, di pronunciare sul merito della controversia, sul quale il Ricorrente stesso ha ampiamente argomentato. L’eccezione di improcedibilità dell’arbitrato va dunque respinta. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 novembre 2010 – www.coni.it Parti: Sig. F.Z. contro Sig. M.B. Massima: Va accolta l'eccezione del ricorrente di non accettare il contraddittorio, relativamente alla comunicazione del 15 ottobre 2010, Protocollo 2265, in quanto la stessa non risulta inviata all'istante, non essendo il medesimo ricompreso tra i destinatari della lettera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it