Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 dicembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, n. 002 del 16 luglio 2010 Parti: Sig. A.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri Massima: La circostanza che la FIGC non abbia svolto attività difensiva a seguito dell’istanza di arbitrato al TNAS - introdotta dall’arbitro avverso la decisione della Commissione d’Appello dell’AIA con la quale era stato sanzionato con il ritiro della tessera per la violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a), b), e c) del Regolamento AIA, “per aver favorito, o comunque consentito, l’anonimato fra colleghi arbitri e l’aver pubblicato l’atto di convocazione della Procura Arbitrale, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità ed al rispetto dei ruoli istituzionali” appare priva di rilievo – non produce la dichiarazione di contumacia della FIGC (attesa anche la non riproducibilità in sede arbitrale di questo istituto: cfr., fra le altre, Cass., 15 marzo 1986 n. 1765), appare riconducibile a scelte defensionali, anche considerando la riconducibilità di AIA e FIGC ad un centro di interessi sostanzialmente unico. Ne consegue che è sufficiente la costituzione in giudizio dell’AIA. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 –  www.coni.it Parti: Sig. T. T. - A.C. Mantova Srl Massima:  La mancata costituzione della parte innanzi al TNAS può essere valutata dal Collegio ai sensi dell’art. 116, II c., c.p.c. con la conseguenza che ben può trarsi da siffatto contegno, con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un serio argomento che corrobora gli altri elementi di prova documentale, versati da parte istante agli atti di causa, circa la fondatezza dell’avvenuto inadempimento della convenuta. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 febbraio 2010 – www.coni.it Parti: SIG. T.T./A.C. MANTOVA Srl Massima TNAS: (1) Ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c. ben può trarre da siffatto contegno, con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un serio argomento che corrobora gli altri elementi di prova documentale, versati da parte istante agli atti di causa, circa la fondatezza dell’avvenuto inadempimento della convenuta.
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