Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 –  www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare territoriale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009 Parti: A.S.D. San Gemini per l'Ing. A. C. - Lega Nazionale Dilettanti / Delegazione Provinciale di Terni e Lega Nazionale Dilettanti / Comitato Regionale Umbria Massima:  Privo di pregio è l’assunto per cui finora l’eccezione d’inammissibilità non era stata sollevata nei confronti di parte istante, in quanto il difetto dell’interesse azionato è rilevabile, se del caso d’ufficio, pure nella presente sede di gravame e senz’uopo d’impugnazione incidentale della decisione endofederale che, pronunciando solo nel merito della controversia, abbia implicitamente reputato ammissibile o procedibile la domanda. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata nel CU n. 113 del 29 maggio 2009 Parti: A.S.C. Settebagni Calcio Salario contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - A.S.D. Pro Calcio Sabina Massima: Il TNAS quando accerta che nella gara disputata ha partecipato il calciatore in posizione irregolare risultante da C.U. e pertanto, desumibile dai documenti ufficiali di gara, e che tale circostanza non è stata rilevata d’ufficio dagli Organi di primo e secondo grado della giustizia sportiva federale per aver ritenuto inammissibile il reclamo per difetti procedurali, rimette gli atti della controversia ai competenti Organi federali per la pronuncia nel merito. Proprio perché il giudizio arbitrale innanzi al TNAS non è necessariamente un giudizio di tipo impugnatorio, è possibile che siano oggetto dell'arbitrato il mero accertamento di situazioni di fatto e di diritto e la valutazione di tali situazioni alla luce delle norme di diritto e dell'equità delle conseguenze da esse discendenti. E’, altresì, consentito indicare le possibili vie per rimuovere le conseguenze dannose per una delle parti della controversia, sollecitando all'uopo gli organi federali competenti perché provvedano in merito. Non si deve dimenticare che lo stesso giudice federale di 2° grado, dopo aver rilevato che il reclamo avanzato dalla società istante conteneva esplicita denuncia di un fatto disciplinarmente rilevante (la irregolare posizione del calciatore squalificato), ha deciso di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale "affinché valuti la fondatezza della denuncia operata dalla reclamante e provveda di conseguenza". Come è stato osservato in precedenza, questo Collegio arbitrale ritiene che da quello stesso fatto, per come è stato valutato in sede di giustizia federale, sono discese conseguenze pregiudizievoli per la parte istante, a seguito della illegittima omologazione del risultato di una gara obiettivamente irregolare, per avere gli organi federali omesso di esaminare e giudicare ex officio le circostanze di fatto verificatesi nel corso dell'episodio calcistico che ha dato luogo alla presente controversia, del tutto indipendentemente dalla tempestività e ammissibilità del reclamo a suo tempo avanzato dalla società istante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it