Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 febbraio 2010 – www.coni.it
Parti: Sig Dott. G. A. - Taranto Sport Srl
Massima: E’ inammissibile la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 CpC da liquidarsi anche d’ufficio quando è proposta soltanto in limine della discussione e così in violazione dell’art. 9, comma 1, lett. e), del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. e, più in generale, del principio del contraddittorio al presidio del quale il Collegio è tenuto «in ogni caso» (art. 816 bis, 1° comma, c.p.c.).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 febbraio 2010 – www.coni.it
Parti: DOTT. G.A./TARANTO SPORT Srl
Massima TNAS: (1) Non è accessibile nel merito la domanda di responsabilità aggravata, soltanto in limine della discussione e così in violazione dell’art. 9, comma 1, lett. e), del Codice TNAS e, più in generale, del principio del contraddittorio al presidio del quale il Collegio arbitrale è tenuto «in ogni caso» (art. 816 bis, 1° comma, c.p.c.).
Massima TNAS: (2) Diritti e onorari del difensore dell’attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (D.M. n. 127/2004 e <<speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’anzidetto Regolamento precedentemente in vigore>> giusto l’art. 34 del Codice TNAS), in dispositivo.