Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 1 del 09 giugno 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, della F.I.G.C., 28 aprile – 8 maggio 2009 – www.figc.it
Parti: Juventus F.C. s.p.a. contro della Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’art. 12 bis dello Statuto del CONI e le norme del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, con le quali si è data attuazione alla detta disciplina, consentono al nuovo organo di negare la propria cognizione quando la concreta vicenda sottoposta al suo esame non rivesta, in fatto o diritto, interesse ai fini della esplicazione delle sue funzioni. Effettivamente la normativa consente all’Alta Corte di declinare l’esercizio delle proprie attribuzioni quando la fattispecie – in punto di fatto e di diritto – risulti non meritevole di conseguire una sua decisione. Si ritiene, però, che, nella specie, non sussistano le condizioni che consentono alla Corte di disporre del diniego di ogni pronuncia. Le questioni dedotte –anche perché la presente controversia è la prima portata all’Alta Corte – rivestono grande rilievo sia a livello sostanziale che processuale per l’ordinamento nazionale sportivo. Per quel che attiene ai profili sostantivi, va rilevato che si discute, in questa sede, di cori discriminatori sul piano razziale (una problematica particolarmente avvertita in questi ultimi tempi). Per quel che attiene agli aspetti processuali, basti solo rilevare le complesse problematiche – sollevate proprio dall’impegnata difesa della FIGC – che vengono prospettate in questa sede.
Massima: La cognizione delle liti in tema di sanzioni sportive da parte di questa Alta Corte risulta testualmente riconosciuta dalle norme che definiscono le attribuzioni di detta istituzione: l’articolo 1, comma 4, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva – proprio nel presupposto di una competenza in area sanzionatoria dell’Alta Corte anche in materia di sanzioni sportive – sottrae a quest’ultima solo le sanzioni sportive minori di cui in precedenza si è detto (sanzioni inferiori a 10.000 euro; sospensione di attività per non più di 120 giorni; ulteriori liti di modesto rilievo, liti che la stessa Alta Corte decide di non definire). A parte ciò va osservato – facendo perno sul chiaro tenore degli articoli 12 ter e 22 dello Statuto del CONI e sulle norme codicistiche di attuazione, dettate sia per l’Alta Corte che per il Tribunale – che il riferimento alla cognizione da parte dell’Alta Corte delle liti relative a diritti indisponibili (e interessi legittimi), in contrapposizione alle controversie concernenti diritti disponibili o solo rilevanti per l’ordinamento sportivo, non introduce in alcun modo limiti all’intervento dell’Alta Corte – come vorrebbe la FIGC – ma si propone solo di circoscrivere l’intervento di quest’ultima al solo campo delle liti relative a diritti indisponibili (ed interessi legittimi). La distinzione tra le due categorie di controversie (di cui pure è traccia nella normativa) serve solo ad identificare, nell’amplissimo campo delle liti di spettanza dell’Alta Corte, quelle che – su accordo delle parti (clausola compromissoria inserita nei regolamenti e condivisa dagli affiliati; compromesso, altri accordi di analogo tenore) - sono suscettibili di venire devoluti alla competenza arbitrale. Solo, infatti, liti relative a diritti disponibili o destinate ad esaurire i propri effetti nell’ordinamento sportivo, possono venire sottratte all’Alta Corte per essere trasferite alla cognizione alternativa del contenzioso arbitrale, innanzi al Tribunale.