Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 maggio 2008 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. del 05 e 06/08/2005– www.figc.it
Parti: S.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: La Camera di Conciliazione non può accertare i fatti per i quali il soggetto è stato sanzionato dalla CAF con 5 anni di inibizione, poiché gli stessi devono essere ritenuti pacifici, in quanto oltre alle decisioni rese nell’ambito dei procedimenti sportivi, è intervenuta sentenza del Tribunale, che ha riconosciuto, seppur con condanne ridotte rispetto alle richieste del Pubblico Ministero, la rilevanza penale delle condotte tenute dal soggetto.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 1 maggio 2008 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 15/CDN del 15 novembre 2007 – www.figc.it
Parti: A.C. Città di Castello contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: La Camera di Conciliazione si pronuncia nel merito, quando l’Organo Federale ha erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo.
Massima: Non può trovare il favore degli arbitri, la denuncia di «disparità di trattamento di situazioni analoghe [quando] i tertia comparationis addotti dalla difesa interessata sono palesemente inutilizzabili (per ragioni di alterità soggettiva degli organi di giustizia e delle parti in causa nonché di alterità oggettiva delle situazioni considerate) al fine di dedurne una manifesta irragionevolezza o abnormità propria del trattamento riservato alla peculiare fattispecie qui soggetta a giudizio». «Dunque, se le ragioni della domanda non sono tali da portare necessariamente alla rideterminazione sanzionatoria […], al Collegio insediato presso la Camera di conciliazione e arbitrato non può essere sollecitato un puro e semplice esercizio rinnovato dei poteri discrezionali che il singolo Ordinamento federale attribuisce agli inerenti organi di giustizia, di talchè quando questi ne hanno fatto esercizio legittimo e non eccedente i parametri normativi e logici che presidiano la speciale attività di giudizio non è consentita alcuna altra sovrapposizione valutativa in quanto tale, dalla quale -pertanto- anche questi arbitri doverosamente si astengono» (U.S. Tavoleto a.s.d. vs F.I.G.C.).
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008
Decisione impugnata: Delibera della CGF del 24 luglio 2007
Parti: U. S. Tavoleto A.S.D. - A.S.D. Belforte Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Quando le ragioni della domanda non sono tali da portare necessariamente alla rideterminazione sanzionatoria (nel che consiste il solo petitum sostanziale delle parti attrici), al Collegio insediato presso la Camera di Conciliazione e arbitrato non può essere sollecitato un puro e semplice esercizio rinnovato dei poteri discrezionali che il singolo Ordinamento federale attribuisce agli inerenti organi di giustizia, di talchè quando questi ne hanno fatto esercizio legittimo e non eccedente i parametri normativi e logici che presidiano la speciale attività di giudizio non è consentita alcuna altra sovrapposizione valutativa in quanto tale, dalla quale -pertanto- anche questi arbitri doverosamente si astengono.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 31 maggio 2007– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/C del 27.9.2006 - www.figc.it
Parti: U.S. Triestina Calcio S.p.A. contro F.I.G.C.
Massima: Rescissa la statuizione di secondo grado, e tuttavia non apparendo praticabile –allo stato del sistema della giustizia sportiva- un ordinamento circolare delle fasi endo- ed esofederali (in cui si soltanto si colloca la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport), il Collegio deve assumere per intero il carico di decidere il merito della controversia senza che sia prospettabile una statuizione di rinvio, del tipo disciplinato, per occasioni del genere, dall’art. 32 comma 5 CGS (“L’Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso”). A tale riguardo, gli arbitri ritengono di non incorrere in alcuna extrapetizione nel prendere a oggetto della propria cognizione la condotta così come ritenuta nella decisione della Commissione Disciplinare che ha irrogato la sanzione. È evidente, infatti, che mentre nel sistema dei gradi di giustizia endofederali non avrebbe potuto il Giudice rimanere insensibile al denunciato difetto di corrispondenza tra il fatto di cui alla contestazione mossa dal Procuratore e quello ritenuto in decisione, viceversa al thema decidendum del presente arbitrato, siccome diverso da quello lì fissato unilateralmente e una volta per tutte dal promotore di giustizia, appartiene senz’altro la condotta così come ritenuta nella decisione della Commissione disciplinare.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 giugno e 18 luglio 2006– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 18 maggio 2006 - www.figc.it
Parti: R.M.e Teramo Calcio S.p.A. contro F.I.G.C.
Massima: Quando la Camera di Conciliazione rescinde la decisione della CAF - per non essere entrata nel merito della questione, avendo rilevato una ipotesi di inammissibilità dell’appello - deve assumere per intero il carico di decidere il merito della controversia senza che sia prospettabile una statuizione di rinvio, del tipo disciplinato, per occasioni del genere, dall’art. 32.5 CGS (“L’Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso”).