Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 30 giugno  2008 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale del 21 settembre 2007, attraverso la quale è stato conferito al Presidente della F.I.G.C. il potere di risolvere, con riguardo alla stagione calcistica 2007/2008, i conflitti insorti per l’individuazione degli impianti presso cui far disputare le gare interne a quelle squadre che non possono utilizzare i campi presenti nei Comuni ove hanno sede le loro società. Delibera adottata, in data 27 settembre 2007, dal Presidente della F.I.G.C. con la quale si stabilisce che, limitatamente alla stagione sportiva 2007/2008, le società iscritte al Campionato di calcio di serie C2 disputeranno le partite interne presso gli impianti sportivi disponibili, agibili e rispondenti ai prefissati requisiti tecnico-strutturali, dalle stesse indicati in sede di iscrizione al Campionato, anche nel caso in cui i predetti impianti non ricadano nel territorio del Comune ove ha sede la società. Delibera adottata, in data 28 settembre 2007, dal Presidente della LPSC, che recepisce sostanzialmente quanto stabilito negli atti precedentemente richiamati. – www.figc.it Parti: F.C. Bolzano Bozen 96 contro  Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI la domanda di arbitrato proposta dalla società, allorquando essa ha proposto istanza di conciliazione alla stessa Camera in pendenza del giudizio dalla medesima promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Sportiva. Sul punto, è opportuno rilevare che l’art. 4, comma 1 lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport stabilisce che la Camera può attivare la procedura di conciliazione solo se “siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale”. È evidente, dunque, che, nel momento in cui la società ha deciso di impugnare i richiamati provvedimenti dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, ha sostanzialmente ritenuto “non esaurita” la possibilità di ricorrere agli organi interni alla Federazione sportiva. Tale scelta ha, come effetto, quello di privare di efficacia l’istanza di conciliazione, presentata in pendenza del giudizio di impugnazione. In altri termini, le due procedure non possono coesistere, ma l’una deve necessariamente seguire l’altra. Ove, dunque, la società ha deciso di instaurare un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, non può al contempo formulare istanza di conciliazione, ma necessariamente attendere la decisone dell’organo adito interno alla Federazione prima di proporre davanti a questa Camera un’istanza di conciliazione. In seguito alla conclusione del procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, la società avrebbe dovuto presentare una nuova istanza di conciliazione avente a oggetto l’impugnazione del provvedimento emesso dalla medesima Corte. Tale scelta nel caso di specie non è stata adottata e, pertanto, l’unica istanza di conciliazione presentata dalla società, seppure tempestiva con riguardo ai provvedimenti che parte ricorrente ha ritenuto di impugnare, non può essere considerata valida ai fini dell’instaurazione del procedimento arbitrale. Come già affermato, infatti, l’istanza di conciliazione del 18 ottobre 2007 è stata presentata in pendenza di un giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Giustizia Federale e, quindi, in palese violazione con il disposto di cui all’art. 4, comma 1 lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 17 aprile 2008– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 68 del 04/01/2008 - www.figc.it Parti: A.S. Reggio Calcio a Cinque contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato alla Camera di Conciliazione con la quale viene impugnata la decisione della Commissione disciplinare Nazionale e non la decisione di seconda ed ultima istanza della CGF che ha dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 37, comma 1, CGS i reclami «[…] per omesso invio dei preannunci di reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla Procura Federale […]». L’art. 8, comma 2, del Regolamento dispone che: «[…] La procedura di arbitrato di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale». Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a), le procedure arbitrali si applicano: «[…] quando sia previsto, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello statuto di una Federazione sportiva nazionale». Infatti, l’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. dispone che «[…] le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 [tesserati, società affiliate, soggetti e organismi loro componenti] o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport presso il CONI […]». L’interpretazione delle disposizioni sopra citate, e soprattutto di quella contenuta nel secondo comma dell’art. 8 del Regolamento, porta ad assegnare alle stesse un contenuto di significato dirimente l’intera vicenda in oggetto. Infatti, giusta quanto disposto dall’art. 8, comma 2, la competenza della Camera nella sua funzione arbitrale è prevista sia nel caso in cui siano «esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva», sia per quelle «decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale».
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