Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 221/CSA del 17 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Campionato Primavera 2, di cui al Com. Uff. n. 150 del 10.05.2023

Impugnazione – istanza:  Spezia Calcio S.r.l./FC Crotone S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del CGS che ha omologato il risultato conseguito sul campo in quanto l’errata compilazione della distinta di gara non dà luogo alla perdita della gara bensì all’ammenda come di fatto comminata…Il Collegio, osservato preliminarmente come la regola n. 3 punto 5 del Regolamento A.I.A. testualmente reciti “Se un calciatore di riserva iscritto in elenco inizia la gara al posto di un compagno designato titolare e l’arbitro non viene informato di questo cambio: - l’arbitro consente al calciatore di riserva di proseguire a giocare (da titolare) - non viene adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore di riserva  - il calciatore in origine titolare può divenire un calciatore di riserva - il numero delle sostituzioni non viene diminuito”, ritiene come non risulti applicabile alla fattispecie qui in rilievo la sanzione della perdita della gara ex art. 10 C.G.S. in difetto della mancata acquisizione di conferenti elementi di prova idonei a dimostrare la concreta attitudine della condotta contestata a interferire con il regolare svolgimento della gara….Acquisita certezza in ordine all’errata compilazione della distinta, da tutti pacificamente riconosciuta, e osservato come i tesserati della FC Crotone S.r.l. N. e S.(peraltro nemmeno raggiunti da provvedimenti disciplinari nel corso della partita) in elenco fossero  “eleggibili”, la Corte ritiene, nel caso in esame, che la società reclamante non abbia offerto alcuna prova utile a far emergere concrete irregolarità nello sviluppo fisiologico della gara in conseguenza dei denunciati eventi.  Non risulta, infatti, nemmeno prospettato in ricorso quale sarebbe stato, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l’effettivo e specifico “vulnus” che la contestata sostituzione dei nominativi dei calciatori della squadra avversaria avrebbe determinato nella conduzione della gara, non potendo qui essere taciuto come nell’economia della fattispecie di illecito sanzionata dall’articolo 10 comma 1 del CGS acquisisca rilievo costitutivo anche l’elemento strutturale dell’evento, occorrendo che i fatti e le situazioni addebitabili alla squadra avversaria “abbiano influito sul regolare svolgimento della gara” ovvero “ne abbiano impedito la regolare effettuazione”.  A nessun titolo, dunque, potrebbe trovare accoglimento, neppure sotto il diverso profilo del procedimento ex artt. 65 comma 1, lettera d) e 67 C.G.S., la sollecitata applicazione della sanzione della perdita della gara alla società che fa partecipare calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 Marzo 2009  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 8 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.F. Brescia Femminile avverso la sanzione inflitte, dell’ammonizione alla reclamante e della squalifica per 2 gare alla calciatrice C.V. seguito gara Brescia Femminile/Montale 2000 del 15.3.2009 Massima: La società è sanzionata con l’ammonizione per aver redatto la distinta di gara in modo irrituale, rendendone difficoltosa la comprensione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 6.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Putignano Calcio avverso decisioni merito gara Bisceglie 1913 Don Uva/Putignano del 26.1.2003 Massima: Il rapporto dell’arbitro ed i supplementi dello stesso resi agli organi disciplinari, sono atti ufficiali che fanno piena prova ai sensi dell’art. 31 lettera A) punto a1) del Codice di Giustizia Sportiva, e prevalgono - in caso di discordanza - su altri documenti non ufficiali, come l’elenco delle sostituzioni che l’arbitro rilascia alle società interessate dopo il termine della gara. E’ il caso in cui dalla distinta di gara in possesso della società risultano sostituzioni che essa ritiene non essere mai avvenute. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 4 dicembre 1997 - n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportirvo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 11 del 23.10.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Vigasio avverso decisioni merito gara del Campionato Provinciale Allievi Vigasio/Sommacampagna del 12.10.1997 Massima: Si ha un mero errore di trascrizione nella distinta di gara del nome del calciatore quando si dimostra che lo stesso ha partecipato a precedenti gare, venendo identificato attraverso la medesima carta d’identità regolare. Consegue che non è possibile sostenere la posizione irregolare del calciatore, la quale è, invece, regolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 14 dicembre 1995 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 18 del 2.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Porto d’Ascoli avverso decisioni merito gara del Campionato Regionale Juniores Porto d’Ascoli/Truentina Castel di Lama del 21.10.1995 Massima: L’errore della data di nascita del calciatore nella distinta di gara, da cui deriva la sanzione sportiva della perdita della gara, può essere provata mediante l’esibizione della carta d’identità e dal tabulato meccanografico, con il conseguente ripristino del risultato ottenuto sul campo.
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