Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 n. 1-2-3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1-2-3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso S.C. Molassana Boero A.S.D. avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta seguito gara Campionato Nazionale Primavera Femminile Athletic Club Genova/S.C. Molassana Boero del 28.2.2009. Ricorso A.S.S. Athletic Club Genova avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Primavera Femminile Athletic Club Genova/S.C. Molassana Boero del 28.2.2009. Ricorso sig. C.L. avverso la sanzione della squalifica fino al 4.7.2009 inflittagli seguito gara Campionato Nazionale Primavera Femminile Athletic Club Genova/S.C. Molassana Boero del 28.2.2009
Massima: L’ammenda di € 3.000,00, comminata a seguito di rissa in campo, appare decisamente eccessiva e poco equilibrata sia rispetto all’entità e gravità dell’accaduto sia rispetto alla disponibilità economica dei due piccoli sodalizi dilettantistici partecipanti al Campionato Nazionale Primavera Femminile. Da un lato, infatti, la rissa che determinò la sospensione della partita, si protrasse per un lasso di tempo abbastanza contenuto e provocò apprezzabili danni all’integrità fisica dei contendenti e dall’altro non può dimenticarsi che il tutto si svolse nell’ambito di un Campionato Femminile “Primavera” alla cui valenza sportiva deve essere rapportato il grado di afflittività della sanzione.
Massima: Una rissa, invero, comporta il coinvolgimento di più soggetti appartenenti ad opposti schieramenti, ciascuno dei quali svolge contemporaneamente il ruolo di aggressore e aggredito, assumendosene le conseguenze. Isolare, in un tale contesto la condotta di uno solo dei compartecipi per convogliare su di esso tutte le responsabilità, è, all’evidenza, tesi difensiva singolare che azzera illogicamente l’apporto attivo nella vicenda di tutti gli altri protagonisti. Consegue la sanzione della perdita della gara, della penalizzazione di punti (1) in classifica e dell’ammenda. (Il caso di specie: al 14° del II° tempo dell’incontro del Campionato Primavera Femminile, a seguito di un duro scontro di gioco, scoppiava in campo una rissa che vedeva coinvolti, con maggior o minor grado di partecipazione, calciatrici, tecnici e dirigenti di entrambe le squadre, di guisa che l’arbitro, dopo aver, per circa un quarto d’ora, vanamente tentato di placare gli animi, al 25° decideva di sospendere la gara).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 01 settembre 2008 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007
Impugnazione - istanza: (146) – Appello della società SS La Sammartinese avverso la sanzione della squalifica del campo per cinque giornate e tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (142) – Appello del dirigente F.S. (Presidente Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (149) – Appello del calciatore G.L. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (147) – Appello del calciatore D. B. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (136) – Appello del calciatore F.T. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (150) – Appello del calciatore Y.O. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (144) – Appello del calciatore G.A. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (143) – Appello del calciatore L.S. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (145) – Appello del calciatore G.I. (tesserato AS Lattarico) avverso la squalifica di
anni uno e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: La società, a titolo di responsabilità oggettiva, è sanzionata con la squalifica del campo (per cinque giornate di campionato) e punti (tre) di penalizzazione ai sensi dell’art. 13, comma. 1, lett. e ed f C.G.S., per la partecipazione dei propri tesserati alla rissa.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 1 Giugno 2005 n. 9,10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 100 del 30.05.2005
Impugnazione - istanza:Appello U.S. Alba Durazzano S.Agata avverso decisioni merito gara Alba Durazzano S. Agata/Virtus Volla del 22.05.2005. Appello A.S.C. Virtus Volla avverso decisioni merito gara Alba Durazzano S. Agata - Virtus Volla del 22.05.2005
Massima: Entrambe le società sono sanzionate con la perdita della gara a seguito di una furiosa rissa sul campo di giuoco - prima del programmato inizio della gara - che coinvolgeva gran parte degli atleti presenti delle due società e che veniva sedata grazie all’opera delle forze dell’ordine presenti, che provvedevano anche ad accompagnare presso l’ospedale alcuni calciatori e dirigenti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C Riunione del 16 giugno 2003 n.9/10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003.Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Nuova Soccavo avverso decisioni merito gara Regionali Allievi Nuova Soccavo/Pomigliano est del 13.4.2003. Appello del G.S. Pomigliano Est avverso decisioni merito gara Regionali Allievi Nuova Soccavo/Pomigliano Est del 13.4.2003.Massima: L’arbitro, a seguito di gravi fatti verificatisi prima della gara, può inibire i calciatori dell’intera squadra ospitata e dell’intera squadra ospitante, con la conseguenza che non può dare inizio alla gara. Si applica la sanzione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 1/2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 63 del 18.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell'A.S. Pescatori Ostia avverso decisioni merito gara non disputata Tanas Primavalle/Pescatori Ostia del 24.1.1999. Appello del G.S. Tanas Primavalle avverso decisioni merito gara non disputata Tanas Primavalle/Pescatori Ostia del 24.1.1999
Massima: Entrambe le società sono sanzionate con la perdita della gara quando l’arbitro ha deciso di non disputarla a seguito della violenta rissa verificatasi tra tesserati e calciatori delle due società prima dell’inizio della gara, al fine di salvaguardare l'incolumità non solo degli Ufficiali di gara, ma degli stessi calciatori.