Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 33 del 02/12/2013 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio di Lega in data 27 giugno 2013, relativa alla ripartizione degli incassi della partita di Supercoppa - edizione 2013 - disputata tra la Juventus e la Lazio

Parti: F.C. Juventus S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/SS Lazio S.p.a.

Massima: Innanzitutto, deve essere affermata la competenza dell’Alta Corte di giustizia sportiva a decidere la presente impugnazione, in quanto proposta, in primo luogo, per l’annullamento di decisione (dichiarativa di incompetenza) della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., che ha agito come organo giudicante di vera e propria giustizia sportiva federale (argomentando anche dall’art. 10, comma 6, Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I.) e non come organo arbitrale (v., per riferimenti, la decisione n. 15 del 2012 e n. 25 del 2013 di questa Alta Corte) e ha esaurito il grado di giustizia endofederale. Il ricorso (avanti a questa Alta Corte) ha sollevato, anzitutto, questioni relative alla ripartizione della competenza, non solo tra organi di giustizia sportiva (Corte Federale, T.N.A.S. e Alta Corte di Giustizia sportiva), ma anche tra gli organi al vertice della Lega Nazionale Professionisti Serie A (Assemblea di Lega e Consiglio di Lega). D’altro canto, sulla base delle norme dello Statuto-Regolamento della stessa Lega, la soluzione di dette questioni - secondo le tesi della decisione impugnata e delle parti in questa sede, sia pure con effetti divergenti – produce riflessi sulla determinazione dei rimedi proponibili nell’ambito della giustizia sportiva e sulla stessa ripartizione della competenza tra Corte Federale e Alta Corte di Giustizia Sportiva o T.N.A.S. E’ evidente, pertanto, che la controversia, come è stata proposta avanti a questa Corte, riguardando preliminarmente duplici questioni di competenza (giurisdizionale e amministrativa dell’organo deliberante), concerne diritti indisponibili, di rilevante interesse per l’ordinamento sportivo in relazione agli organi cui si riferisce.

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