Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 ottobre 2013 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera del 3 dicembre 2012 dell’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A

Parti: Novara Calcio SpA e A.C. Cesena SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Atalanta Bergamasca Calcio SpA, Bologna F.C. SpA, Cagliari Calcio SpA, Calcio Catania SpA, A.C. Chievoverona Srl, A.C. Fiorentina SpA, Genoa Cricket And Football Club SpA, F.C. Internazionale Milano, Juventus F.C. SpA, S.S. Lazio SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Napoli SpA, U.S. Città di Palermo SpA, Parma F.C. SpA, A.S. Roma SpA, A.C. Siena SpA e Udinese Calcio SpA

Massima: Il TNAS dichiara la propria incompetenza a decidere in ordine alla delibera, assunta in data 3 dicembre 2012, dall’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Seria A, in relazione al punto 3) dell’ordine del giorno, individuato come “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2 comma 3, dello Statuto-Regolamento delle Leggi (contributo Europa League) stagione 2011/2012” e per l’effetto dichiara la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Dirimente appare la decisione n. 25 del 25 luglio 2013 (prot. n. 0377) con la quale l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, riconoscendo la propria competenza in materia, ha rigettato il ricorso proposto dalla U.S. Città di Palermo SpA, avverso la validità e/o legittimità della delibera di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della Lega del 03.12.2012, recante "criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all'art. 19.2, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega (contributo Europa League, stagione 2011-2012)”. Prima di ogni altra considerazione, il Collegio rileva la assoluta identità ed unitarietà delle azioni promosse dinnanzi ai due Organi giudiziari: TNAS e ACGS. Identici sono infatti gli elementi costitutivi delle due azioni proposte, e dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo: i giudizi difatti, oltre a vertere tra le medesime parti, sono caratterizzati da identità di petitum e causa petendi. Con la decisione suindicata, che richiama e conferma altri importanti precedenti (decisioni n. 15/2012, n. 30/2011 e n. 21/2010), l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha, pertanto, deciso una fattispecie identica a quella posta all’esame di questo Collegio, definitivamente pronunciandosi in ordine alla propria competenza in materia di riparto dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi del D. L.vo n. 9/08 , con riferimento specifico alla norma statutaria-regolamentare relativa al contributo in favore dei partecipanti alla Europa League. L’Alta Corte si è espressa, infatti, riservando alla propria giurisdizione esclusiva, in sede di impugnazione, la integrazione e applicazione della disposizione dello Statuto-Regolamento della Lega, come risultante dal parziale annullamento, dalla stessa statuito, limitatamente al disposto che prevede "il prelevamento a carico esclusivo delle società neopromosse in serie A, ferma la contestuale previsione della destinazione dell'importo ricavato a favore delle società partecipanti alla Europa League”. Nella decisione suindicata, sebbene l’impugnativa del Palermo vertesse su di una questione processuale, l’Alta Corte ha, di fatto, valutato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della propria potestà decisoria avuto riguardo alla natura del rapporto sostanziale dedotto in lite: “ritiene il Collegio che la controversia, con riferimento a detto profilo sostanziale, rientri sicuramente nella competenza di questa Alta Corte (come già statuito nella decisione n. 21 del 2010), essendo di tutta evidenza sia l’indisponibilità dei profili fatti valere, riguardanti l’integrazione dei criteri statutari di riparto (con riferimento al sistema legislativo dei diritti televisivi e alla norma statutaria-regolamentare relativa al contributo a favore dei partecipanti alla Europa League), sia la notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo (vedi Decisione n. 25/2013 ACGS)”. Il Collegio prende, pertanto, doverosamente atto della pronuncia dell’Alta Corte condividendola nella parte in cui afferma che la competenza dell’ACGS non viene meno per effetto della litispendenza o prevenzione originate da reclami dinnanzi ad altri organi sportivi quale, nel caso in questione, la proposizione di istanza di arbitrato e la pendenza di giudizio dinnanzi al T.N.A.S., non essendo, d’altra parte ammessa, nel sistema di giustizia sportiva, una promiscuità di competenze ripartita tra Organi di natura ontologicamente diversa, derivanti da fonti eterogenee, quali TNAS e ACGS. Lo Statuto CONI prevede, infatti, all’art. 12, l’istituzione, in piena autonomia e indipendenza, dell’ACGS e del TNAS, quali organi di ultimo grado della giustizia sportiva precisando, agli articoli successivi, i criteri delimitativi delle sfere di competenza di ciascuno. L’art. 12 bis, in particolare, prevede che la competenza dell’ACGS è determinata secondo un criterio residuale: “l’Alta Corte di Giustizia Sportiva costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva per tutte le controversie per le quali non è possibile l’arbitrato”; mentre l’art. 12 ter prescrive le specifiche materie di competenza del T.N.A.S.: “ove sia previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati”. A conferma di quanto sopra, il disposto di cui all’art. 3 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri - emanato dall’Alta Corte proprio al fine di salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia del Tribunale (art. 12 bis c. 4 Statuto CONI) – prevede al comma 1 che non possono conseguire definizione, in sede arbitrale, le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili (comma 1) ed al successivo comma 3 che i due organi giudiziari siano fra di loro alternativi. Ciascun organo giudiziario, pertanto - in virtù dei suindicati principi garantiti da fonte statutaria – è dotato di un’autonoma sfera di competenza che segna i limiti del relativo potere giurisdizionale. Sotto gli evidenziati profili, il Collegio ritiene che - essendo stato il caso de quo deciso con decisione n. 25/2013 dall’Alta Corte di Giustizia, che ha espressamente riconosciuto la propria competenza nella materia oggetto del contendere - è preclusa a questo Tribunale la potestas iudicandi sulla domanda sollevata dalle istanti Società, con conseguente declaratoria di incompetenza a decidere. In ultimo, non appare accoglibile la domanda proposta, in via di mero subordine, dal Novara Calcio S.p.A. e dall’A.C. Cesena S.p.A. e volta ad ottenere l’autorizzazione alla riassunzione davanti all’Autorità indicata come compente da questo Collegio, attesa la già intervenuta definizione del giudizio - del quale le Società ricorrenti sono state parte a tutti gli effetti - da parte dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Appare evidente, infatti, che le statuizioni in essa contenute appaiono loro opponibili, con i connessi effetti preclusivi, in ordine alla riproposizione della medesima domanda, in applicazione del principio del ne bis in idem.

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