Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 novembre 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 18 luglio 2011 di reiezione dell’istanza di revoca, Provvedimento del Commissario straordinario Avv. Guido Rossi adottato in data 26 luglio 2006 con cui era attribuito all’Internazionale il titolo di campione d’Italia 2005/2006, Risarcimento dei danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, causati dai provvedimenti indicati

Parti: JUVENTUS F.C. SpA /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e F.C. INTERNAZIONALE MILANO SpA/

Massima TNAS: (1) Le attribuzioni del TNAS costituiscono esercizio di una funzione di natura arbitrale; di ciò sono certissimi indicatori i dati testuali dell’art. 12 dello Statuto del CONI, l’insieme delle disposizioni contenute nel Codice TNAS, tra cui la disposizione relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione da effettuarsi in prima udienza (art. 20, comma 1, Codice TNAS), a espressa definizione di “lodo” delle decisioni assunte dal TNAS (art. 25, comma 1, Codice TNAS, ma anche art. 12 ter, comma 4, Statuto CONI ) , l’applicabilità al rito delle norme di cui al libro quarto, titolo ottavo, del Codice di Procedura Civile (art. 4, comma 2 Codice TNAS).

Massima TNAS: (2) Inevitabile presupposto della natura del giudizio del TNAS è l’arbitrabilità delle posizioni giuridiche dedotte nel giudizio, cioè la loro disponibilità da parte dei soggetti (Federazioni, affiliati ecc.) che assumono la posizione di parte nel giudizio medesimo.

Massima TNAS:  (3) La lettura, conferma e sottoscrizione del verbale di udienza comporta la piena accettazione del relativo contenuto.

Massima TNAS:  (4) A fronte di una pluralità di posizioni giuridiche oggetto del giudizio, al fine di ritenere la competenza del TNAS tutte le posizioni di tutte le parti debbano essere disponibili giacché l’arbitrabilità presuppone necessariamente la possibilità di una conciliazione totale della lite che non può avvenire se tutte le parti non hanno piena disponibilità di tutte le posizioni giuridiche in gioco.

Massima TNAS:  (5) La controversia non è arbitrabile in quanto attinente alla titolarità di poteri e alla competenza del singolo organo ad esercitarla, dunque a posizioni indisponibili in relazione alla loro natura.

Massima TNAS: (6) L’eventuale revoca del titolo di Campione d’Italia può scaturire solo da una sanzione disciplinare, che non competerebbe al Consiglio Federale ma agli organi di giustizia. Nessuna disponibilità avrebbe quindi la FIGC rispetto al bene della vita su cui si discute, cioè il titolo di campione d’Italia, se non in relazione all’esercizio di un potere sanzionatorio che esula dai poteri del Consiglio Federale.

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