F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 004/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 121/CFA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LE SANZIONI: • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; • AMMENDA DI € 500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5895/99 PF16-17 AA/MG DEL 30.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 56 del 22.2.2017) RICORSO DEL SIG. CLAUDIO BUONO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.F. AVERSA NORMANNA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 8, COMMA 15 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5895/99 PF16-17 AA/MG DEL 30.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 56 del 22.2.2017)

RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LE SANZIONI:

    • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;
    • AMMENDA DI € 500,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.,  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.

5895/99 PF16-17 AA/MG DEL 30.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56 del 22.2.2017)

RICORSO DEL SIG. CLAUDIO BUONO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.F. AVERSA NORMANNA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 8, COMMA 15 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 5895/99 PF16-17 AA/MG DEL 30.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56 del 22.2.2017)

 

Il deferimento della Procura Federale

Con provvedimento del 30.11.2016 il Procuratore Federale,

-vista la decisione in data 22.1.2016, con la quale il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore, Sig Salvatore Marra, aveva condannato la società Aversa Normanna S.r.l. al pagamento in favore dello stesso della somma di € 1.677,75;

  1. tenuto conto che la predetta decisione del Collegio Arbitrale era stata comunicata alla società Aversa Normanna S.r.l. mediante lettera raccomandata ricevuta in data 29.1.2016 e che la suddetta società non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla normativa federale;
  2. ritenuto, altresì, che da tali comportamenti conseguiva la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. della società S.F. Aversa Normanna S.r.l., alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti;

deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

  • il Sig Claudio Buono, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società S.F. Aversa Normanna S.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Salvatore Marra, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con decisione del 22.1.2016 (vertenza n. 18/2015), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;
  • la società S.F. Aversa Normanna S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.  4,  comma  1,  del  C.G.S.,  per  il  comportamento  posto  in  essere  dal  proprio  legale rappresentante come sopra descritto.

 

Il giudizio di primo grado e la decisione del Tribunale Federale Nazionale

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disclipinare, all’esito del giudizio di primo grado, ritenuta accertata la responsabilità disciplinare del Sig. Claudio Buono e della Società S.F. Aversa Normanna S.r.l. irrogava, a carico del primo, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro e, a carico della seconda, le sanzioni della penalizzazione di un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di500,00.

Osservava il Tribunale Federale che, essendo indiscusso che la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale era stata ricevuta dalla società in data 29.1.2016, la contestata violazione disciplinare era risultata provata per tabulas nel procedimento di primo grado. Posto infatti che, in base alle vigenti norme regolamentari, il pagamento di quanto dovuto avrebbe dovuto essere effettuato entro il successivo 28.2.2016, il mancato adempimento entro i termini previsti comportava di per sé la responsabilità dei deferiti, che non avevano del resto addotto alcuna valida ragione a giustificazione della propria omissione.

Osservava a tal proposito il Tribunale Federale che la società non aveva neppure fornito prova di aver quanto meno comunicato alla parte interessata le modalità con cui intendeva adempiere e che l’effettività del pagamento risultava solo dall’estratto conto depositato con le memorie difensive alla data del 29.9.2016, quando il procedimento della Procura Federale era stato già incardinato con l’iscrizione dei soggetti nel registro degli incolpati.

Sotto il profilo sanzionatorio, peraltro, il Tribunale riteneva di poter valorizzare la circostanza dell’avvenuto pagamento delle spettanze dovute all’allenatore perché aveva comunque consentito la realizzazione, ancorché postuma, dell’interesse sostanziale e poteva  quindi giustificare, quantomeno in via equitativa, un’attenuazione delle sanzioni.

 

I ricorsi degli incolpati

Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso sia il Sig. Claudio Buono che la società Aversa Normanna S.r.l..

I ricorsi sviluppano, quanto al merito dell’affermazione di responsabilità, motivi di impugnazione comuni.

Sostengono infatti entrambi i ricorrenti che il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che, data la costante disponibilità di somme depositate presso la Lega Pro, in misura largamente sufficiente a coprire le pendenze verso i tesserati, la società Aversa Normanna, anziché provvedere direttamente al versamento dell’importo stabilito nei confronti dell’allenatore, aveva delegato al pagamento la Lega di appartenenza, come si dovrebbe desumere dalla documentazione allegata ad entrambi i ricorsi, che attesta anche l’esistenza di reiterate richieste della  società, risalenti alla seconda metà del 2015, di escutere la fideiussione bancaria depositata presso la stessa Lega.

Il ritardo nella corresponsione del pagamento, effettivamente intervenuta nel  settembre  del 2009, come risulta dall’estratto conto del sodalizio aversano al 31.12..2016, anch’esso allegato ai ricorsi, sarebbe pertanto addebitabile alla Lega e non alla società e al suo legale rappresentante. Ne conseguirebbe pertanto l’insussistenza delle violazioni contestate agli incolpati.

Quanto ai profili sanzionatori, entrambi i ricorrenti deducono l’eccessività delle sanzioni irrogate nel procedimento di primo grado e ne invocano, in subordine, l’attenuazione. Il Buono, in particolare, sostiene che tutte le circostanze sopra indicate, ove anche non fossero state ritenute sufficienti ad escludere la responsabilità per le violazioni contestate, avrebbero dovuto essere considerate dal Giudice di primo grado ai fini di una significativa riduzione della sanzione. La società ricorrente richiama a sua volta, a sostegno delle proprie subordinate richieste di attenuazione del carico sanzionatorio, alcuni precedenti della giurisprudenza federale che, in casi analoghi, hanno ritenuto equa l’irrogazione alla società della sola pena pecuniaria.

 

La decisione della CFA

 

All’udienza fissata per il giorno 12.4.2017, innanzi questa Corte Federale d’Appello, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata e il Difensore di entrambi gli incolpati, che ha insistito per l’accoglimento delle rispettive impugnazioni.

La Corte, letti i ricorsi in appello, di cui per evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva ha disposto la riunione, ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che le  impugnazioni meritino parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito precisate.

Vanno innanzitutto disattesi i motivi di merito sviluppati dai ricorrenti, tendenti a dimostrare l’insussistenza della violazione contestata.

Osserva infatti la Corte che la documentazione allegata ai ricorsi consiste: a) in una lettera della Segreteria Generale della F.I.G.C., in data 3.8.2015, indirizzata, fra gli altri, alla Lega Pro, nella quale si fa riferimento ad una precedente lettera in data 30.7.2015, quest’ultima non allegata ai ricorsi, con la quale la società Aversa Normanna aveva sollecitato lo svincolo della fideiussione al fine di effettuare i pagamenti dei tesserati; b) in una serie di lettere a firma del Commissario Straordinario della Lega Pro, in date comprese fra l’11.8.2015 e il 18.11.2015, indirizzate al Credito Salernitano e alla società Aversa Normanna, con le quali la Lega dichiara di volere escutere, per vari importi, la fideiussione bancaria a prima richiesta sottoscritta nell’interesse della predetta società in relazione alla stagione sportiva 2014/2015.

Non si ricava dunque dalla suddetta documentazione, tutta formata prima della decisione del Collegio Arbitrale di cui si discute nel presente procedimento (emessa in data 22.1.2016), alcun elemento idoneo a dimostrare che la società ricorrente abbia effettivamente e specificamente richiesto e delegato alla Lega Pro il pagamento di quanto dovuto all’allenatore Salvatore Marra. E’ ben vero che la suddetta obbligazione è stata poi effettivamente adempiuta diversi mesi dopo la scadenza del termine previsto dalla normativa federale, contestualmente ad altri pagamenti in favore di vari tesserati della società, che la Lega ha evidentemente eseguito, per conto della Aversa Normanna, attingendo alle somme derivanti dall’escussione della predetta fideiussione (risalente a diversi mesi prima della decisione del Collegio arbitrale).

E può anche essere vero che la società ricorrente, avendo sollecitato sin dalla seconda metà del 2015 lo svincolo della fideiussione per provvedere al pagamento di tutti i tesserati, abbia ritenuto che in tali pagamenti sarebbero ragionevolmente rientrati anche gli importi dovuti all’allenatore Marra, così come successivamente liquidati dal Collegio Arbitrale.

E’ del tutto evidente, tuttavia, che per dimostrare la propria mancanza di colpa in relazione al ritardato adempimento e, per conseguenza, l’insussistenza della violazione disciplinare a lui contestata il Buono avrebbe dovuto documentare che, dopo la pronuncia del Collegio Arbitrale, aveva specificamente richiesto alla Lega Pro di effettuare, con le somme giacenti presso la stessa Lega ed entro i termini previsti dalla normativa federale, il pagamento dell’importo liquidato in favore dell’allenatore della squadra; che tale delegazione di pagamento era stata altresì comunicata al creditore e infine che, per qualche motivo non direttamente imputabile ai ricorrenti, tale pagamento era stato dalla Lega effettuato con ritardo.

Non solo invece non è stata fornita prova alcuna delle predette circostanze, ma anzi, emerge dagli atti la prova contraria, atteso che il presente procedimento disciplinare è stato instaurato a seguito di un esposto presentato in data 20.5.2016 dal legale di Salvatore Marra, nel quale si segnalava che tutti i documentati solleciti rivolti dal Marra alla società Aversa Normanna e alla Lega competente, al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate dal Collegio arbitrale, non avevano avuto, sino ad allora, alcun tipo di riscontro.

I ricorsi vanno invece accolti con riferimento ai motivi relativi all’eccessività delle sanzioni irrogate dal Tribunale di primo grado. L’esiguità della somma dovuta, l’assenza, nell’esposto presentato dal Marra, di doglianze circa eventuali danni patiti a causa del ritardato adempimento, e la circostanza che, sotto il profilo soggettivo, il legale rappresentante dell’Aversa Normanna può effettivamente avere ritenuto, sia pure erroneamente, che, così come era avvenuto in precedenza per il pagamento di altri tesserati, la Lega avrebbe fatto fronte anche al pagamento nei confronti del Marra con le somme giacenti sul conto della società a seguito dell’escussione della fideiussione, consentono di ridurre la sanzione dell’inibizione di mesi quattro irrogata al Buono, già in esecuzione nei suoi confronti dalla data della decisione di primo grado (22.2.2017), in misura corrispondente alla durata del presofferto.

Quanto alla società Aversa Normanna, la Corte, per tutte le ragioni sopra esposte e anche in considerazione dei precedenti della giurisprudenza federale citati nel ricorso presentato nell’interesse della società, ritiene congruo eliminare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica irrogata nel giudizio di primo grado e ridurre l’importo della sanzione pecuniaria che viene così rideterminata in € 200,00 di ammenda.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2, li accoglie parzialmente e così ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 200,00 a carico della società e nella inibizione limitatamente al solo presofferto a carico del sig. Claudio Buono.

Dispone restituirsi le tasse reclamo

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