F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 003/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 116/CFA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI SIGG.RI: • FABRIZIO MAGLIA INIBIZIONE MESI 3; • DOMENICO GIAMPÀ SQUALIFICA MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000; • LUIGI CONDÒ INIBIZIONE ANNI 3 E AMMENDA DI € 50.000; SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE – COM. UFF. N. 119/CFA DEL 5.5.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite – Decisione n. 9/2017 del 27.1.2017)

C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI  RINVIO  EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI SIGG.RI:

    • FABRIZIO MAGLIA INIBIZIONE MESI 3;
    • DOMENICO GIAMPÀ SQUALIFICA MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000;
    • LUIGI CONDÒ INIBIZIONE ANNI 3 E AMMENDA DI50.000;

SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLOSEZIONI UNITE -

COM. UFF. N. 119/CFA DEL 5.5.2016 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 9/2017 del 27.1.2017)

Oggetto del presente giudizio di rinvio

Il presente giudizio di rinvio è occasionato dalla rimessione con cui, a mezzo della decisione

n. 9/2017 – deliberata in data 27 luglio 2016 e depositata in data 27 gennaio 2017 – le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport si pronunciavano con riferimento ai Ricorsi nn. 27/2016, 28/2016 e 29/2016, presentati, rispettivamente, dai Sigg. F. Maglia, L. Condò, D. Giampà, onde ottenere l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n. 119/CFA del 6 maggio 2016.

Le precedenti fasi di giudizio

La decisione oggetto di impugnazione interveniva all’esito di un procedimento che prendeva le mosse dall’emissione del provvedimento n. 4327/859 pf14-15 SP/blp, del 4 novembre 2015, a mezzo del quale, messo da parte l’oggetto del giudizio che non pertiene all’odierno rinvio, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (i) il Sig. Federico Maglia, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Vigor Lamezia Calcio S.r.l., (ii) il Sig. Luigi Condò, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della SS Barletta Calcio S.r.l. ed (iii) il Sig. Giampà, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della Catanzaro Calcio 2011 S.r.l..

L’ipotesi accusatoria consisteva nella ritenuta responsabilità degli incolpati, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 CGS, per aver, in concorso fra loro, in relazione all’incontro calcistico Barletta – Catanzaro, disputato in data 1 aprile 2015, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita, nello specifico prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo illecito. Il Procuratore Federale rilevava a carico del solo Sig. Maglia anche l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, per la pluralità degli illeciti commessi e contestati anche nell’ambito del precedente procedimento n. 859BISpf14-15.

In particolare, il Procuratore Federale – ritenendo che il Sig. Condò, avvalendosi della intermediazione del Sig. Maglia, avesse proposto l’alterazione del predetto incontro sportivo a fronte del pagamento di una somma di denaro in favore del Sig. Giampà, capitano del Catanzaro, così ponendo in essere un tentativo di combine, tuttavia non seguito da alcun effetto, in ragione dell’intervento oppositivo del Presidente del Catanzaro, Sig. Consentinomuoveva richiesta di erogare (i) nei confronti del Sig. Maglia, le sanzioni dell’inibizione in continuazione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di 6 mesi  e dell’ammenda di € 10.000,00 in continuazione;

(ii) nei confronti del Sig. Condò, le sanzioni dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di 4 anni e dell’ammenda di € 60.000,00;(iii) nei confronti del Sig. Giampà, le sanzioni della squalifica per 3 anni e dell’ammenda di € 50.000,00.

Nell’ambito del procedimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale, essendo frattanto intervenuto il deposito di scritti difensivi in favore dei deferiti, il Tribunale, dopo essersi riservato, in data 13 gennaio 2016, provvedeva, con decisione del 1 febbraio 2016, pubblicata sul C.U. n. 48/TFN, ritenendo, a seguito della analisi della documentazione probatoria, provate le responsabilità dei soggetti considerati in relazione agli illeciti riferiti e, conseguentemente, erogando

(i) quanto al Sig. Maglia, la sanzione in continuazione dell’inibizione di 6 mesi a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC e la sanzione dell’ammenda di10.000,00 in continuazione, per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS;(ii) quanto al Sig. Condò, la sanzione dell’inibizione di tre anni e sei mesi a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC e la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS;(iii) quanto al Sig. Giampà, la sanzione della squalifica di sei mesi e la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS;

Nell’ambito del procedimento innanzi alla Corte Federale d’Appello FIGC, instaurato in ragione dei ricorsi presentati da tutti i soggetti sanzionati, le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello provvedevano: (i) in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Fabrizio Maglia, alla rideterminazione della sanzione, disponendo l’inibizione di mesi 3; (ii) in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Luigi Condò, alla rideterminazione della sanzione, disponendo l’inibizione di anni 3 e l’ammenda di50.000,00; (iii) a respingere il ricorso presentato dal Sig. Domenico Giampà.

Nell’ambito del procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, a fronte dei rilievi difensivi prospettati dalle parti, venivano accolti i ricorsi presentati e, per l’effetto, era operato il rinvio a codesta Corte, in ragione della necessità di emendare la decisione da ritenuta illogicità, difetto di motivazione, contraddittorietà della motivazione, perché l’impianto argomentativo farebbe leva su elementi logici – e non su fatti accertatidedotti da circostanze frutto di una palese incoerenza e concordanza rispetto alle risultanze degli atti di causa”.

A giudizio del Collegio rimettente, in particolare, la decisione oggetto di ricorso sarebbe afflitta da una evidente contraddittorietà nella parte della motivazione in cui si afferma, da un lato, che il giorno 30 marzo 2015, alle ore 13,00, il Condò ebbe a contattare telefonicamente il Giampà, fissandogli un incontro, e, dall’altro, l’ assoluta coincidenza temporale tra la telefonata in questione, presumibilmente effettuata alla presenza di Condò, e l’incontro tra Maglia e Giampà, di cui al passaggio a pag. 4, terzo capoverso, della motivazione.

Orbene, per quanto attiene a questo primo rilievo critico, che, per ragioni di concisione oltreché logiche, converrà trattare unitamente a quello che, nelle considerazioni del rimettente, viene enucleato come terzo profilo di contraddizione, afferente alla attribuzione al Condò delle telefonate effettuate al Giampà”, preme a questo Collegio rilevare come sia stato erroneo il riferimento, per la verità effettuato in diversi punti della decisione quali, a pag. 4, terzo capoverso, il punto (ii) ed il punto (vi), nonché, a pag. 6, nel secondo capoverso al nominativo “Giampà” in luogo di quello di “Maglia”, di guisa da far figurare di aver ritenuto sussistente un contatto telefonico tra Condò e Giampà, laddove detto intercorso telefonico risulta documentalmente essere intervenuto tra Maglia e Giampà.

A giudizio di questo Collegio, l’erroneità in questione risulta ascrivibile alla categoria dell’errore materiale, tale da non inficiare la valenza giuridica della pronuncia.

Infatti, come si avrà modo di chiarire, questa Corte ha tenuto in debita considerazione il materiale probatorio in possesso, correttamente riferendo ciascuna delle evidenze ivi impresse agli specifici  soggetti  di  volta  in  volta  sottoposti  ad  intercettazione,  giungendo  alla  stesura  di  un articolato motivazionale che, emendato da tale specifico vizio, si ritiene caratterizzato da assoluta tenuta logica.

Il Collegio di Garanzia ritiene, inoltre, che la decisione oggetto di rinvio, indipendentemente dalla possibilità di addurre correzioni, sostituendo il nome “Maglia” al nome “Condò”, con riguardo ai riferiti contatti telefonici, risulti comunque affetta da intrinseca contraddittorietà.

Ciò in quanto, pur correttamente intendendosi il riferimento ad un incontro intervenuto tra Maglia e Giampà, successivo alla telefonata del primo al secondo, tale assunto sarebbe contraddetto da altra parte della motivazione, di cui al terzo capoverso di pag. 5, caratterizzato dall’affermazione di un incontro avvenuto tra Maglia e Condò, coincidente con la telefonata del Maglia al Giampà.

Orbene, occorre anche su questo punto fare chiarezza.

Preme a questa Corte sottolineare come l’affermazione di un incontro tra Maglia e Giampà non sia in contraddizione con quella relativa ad un incontro tra Maglia e Condò, coincidente con la telefonata del Maglia al Giampà. Ciò in quanto detti riferimenti prendono le mosse dalla considerazione di due separati eventi, entrambi attenzionati ai fini della decisione in parola.

In tal senso, occorre considerare come sia circostanza provata che, nella tarda mattinata del 30 marzo 2015, il Maglia, abbia tentato di mettersi in contatto telefonicamente con il Giampà, per poi essere da quest’ultimo richiamato, intorno alle ore 12.46, essendo terminato l’allenamento nel quale lo stesso era impegnato, come è dato rilevare dalle giustificazioni addotte dal giocatore nel corso della telefonata successiva, per l’appunto quella in cui il calciatore richiama il Direttore sportivo.

Da quel momento, intervenivano diversi contatti telefonici tra i due soggetti, che qui non è il caso di nuovamente specificare, ma che comunque sono significativi dei ripetuti tentativi del Maglia di mettersi d’accordo con Giampà, per un incontro dopo pranzo.

D’altra parte, giova rammentare come risulti parimenti provato che, intorno alle ore 12.20 del medesimo giorno, Condò abbia telefonato a Maglia, annunciandogli di esser giunto sul campo di allenamento ma, invitato da costui a raggiungerlo presso la propria abitazione, si sia effettivamente recato presso la stessa, giungendovi dopo pochi minuti.

Simili accadimenti sono, nello specifico, attestati dai contenuti di alcuni messaggi che lo stesso Condò inoltrava all’utenza cellulare in uso al Maglia, in cui assicurava di stare per arrivare e, successivamente, di essere giunto sul posto.

Fin qui, dunque, nessuna contraddizione, facendosi riferimento a due intercorsi relazionali differenti.

Di talché, dalla disamina degli elementi probatori in parola, da contestualizzarsi, sullo sfondo di contatti telefonici ed incontri intervenuti, rispettivamente, tra Maglia e Giampà e tra Condò e Maglia, non può non considerarsi come il momento in cui Maglia abbia cercato di contattare Giampà debba esser stato di qualche momento successivo a quello in cui Condò giungeva a casa di Maglia.

In tal senso, preme specificare – anche al fine di correttamente inquadrare il prosieguo dei rilievi mossi dal Collegio di Garanzia in ordine alla connotazione presuntiva della ritenuta contemporaneità tra incontro e telefonatacome i contenuti e le tempistiche delle intercettazioni non lascino alcun margine di dubbio sulla ricostruzione della vicenda nel senso anzidetto.

La rilevata relazione di contemporaneità non è, quindi, meramente ipotetica e dubbia ma razionalmente fondata, probatoriamente circostanziata e, come tale, concludente ai fini della decisione.

Infatti, l’esiguo lasso di tempo intercorso tra la telefonata in cui il Maglia ed il Condò si accordavano per vedersi a casa dello stesso Maglia – incontro che a sua volta avveniva poco dopo, come significativamente attestato dal messaggio in cui Condò annunciava il proprio arrivo a casa di Maglia – ed il momento in cui il Maglia tentava di contattare il Giampà, conduce innegabilmente o almeno verosimilmente al logico precipitato di ritenere che Condò e Maglia si trovassero insieme nel momento di quel tentato contatto.

Preme osservare come, essendo a disposizione un compendio probatorio basato su esiti captativi, lo stesso non è atto – come, ad esempio, sarebbe quello basato su documentazione di tipo fotografico – ad evidenziare ictu oculi la presenza fisica dei soggetti coinvolti nei luoghi attenzionati come rilevanti in un dato preciso orario. Tuttavia, in base a quanto si tentava di evidenziare, la disamina dei tempi e dei contenuti delle conversazioni intercettate susseguitesi, peraltro a poche ore prima di un incontro sportivo in cui sarebbero state coinvolte le squadre del Barletta e del Catanzaro, società con cui due dei soggetti coinvolti detenevano un rapporto qualificato, consente indubbiamente di ritenere sussistente un preciso iter dell’illiceità nelle condotte in parola.

Un susseguirsi che, oggettivamente, è tale da non poter essere ritenuto ascrivibile alla mera casualità e che costituisce invece, a parere di questo Collegio, l’inconfutabile prova logica degli illeciti ascritti.

In tal senso, giova valorizzare come questa Corte abbia fondato, nella decisione oggetto di rinvio, la ricognizione di responsabilità sull'esame logico delle molte circostanze, tutte univoche e concordanti nel provare le ritenute responsabilità.

In particolare, tra le stesse venivano reputate rilevanti l' intervenuto incontro tra Maglia e Condò, a soli due giorni della disputa dell’incontro sportivo, spostato dal campo di allenamento alla più riservata abitazione dello stesso Maglia, la telefonata ricevuta dal Sig. Giampà (che deve intendersi, secondo quanto già specificato, effettuata non dal Condò, ma dal Maglia), nonché l’insistenza mostrata dal Maglia per fissare un incontro col Giampà, la assoluta coincidenza temporale tra l’incontro tra Condò e Maglia e la prima telefonata del Maglia al Giampà, che portava a ritenere come Condò fosse presente.

Benché non pertengano all’oggetto del rinvio, in quanto non specificamente attenzionate dal Collegio di Garanzia, vale rammentare come questa C.F.A. abbia indugiato, nella decisione, anche sull’insistenza con la quale il Maglia, a fronte dell'evidente tentativo del Giampà di sottrarsi a qualsivoglia contatto, abbia persistito nel cercare la possibilità di un immediato incontro, nonché sul contenuto del colloquio telefonico intervenuto tra i Sig.ri Di Nicola e Ninni Corda, proprio in ordine al tentativo operato dai Sig.ri Maglia e Condò.

E’ utile rammentare il complesso sistematico di tutte queste circostanze, ripercorse dalla decisione oggetto di censura, a fronte delle quali il giudicante non ravvisava alternative possibilità ricostruttive, incardinando i contenuti dell’arresto ad un percorso del tutto lineare e privo di contraddittorietà, specie in ordine ai fatti dell’incontro tra Maglia e Condò e della presenza di Condò alla telefonata al Giampà.

Ritenendo con quanto espresso di aver evaso l’onere motivazionale in ordine ai motivi di rinvio espressi al primo ed al terzo punto della decisione del Collegio di Garanzia, vale infine soffermarsi sul secondo punto, in base al quale la seconda contraddittorietà riposerebbe sulla parte della motivazione, di cui a pag. 4, terzo capoverso, nella quale si sarebbe affermata la assoluta coincidenza temporale intercorsa tra l’incontro tra Maglia e Giampà e la telefonata di Maglia al medesimo Giampà alla presenza di Condò.”

La critica sollevata consiste nel rilievo di assoluta illogicità afferente al passaggio della motivazione in cui si ravvisi una coincidenza tra un incontro tra due soggetti con la telefonata di uno all’altro.

Orbene, anche su questo è necessario chiarire.

Come di facile constatazione, a pag. 4, terzo capoverso, la decisione in commento riportava, ordinandole, rispettivamente, con le lettere (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), tutte le circostanze fattuali atte a circostanziare la responsabilità del Maglia.

In particolare, per quanto di interesse, alla lettera (i) si faceva riferimento all’incontro tra Maglia e Condò a due giorni dalla partita, alla lettera (ii) alla telefonata del Condò (rectius Maglia) al Giampà, alla lettera (iii) alla assoluta coincidenza temporale tra questo incontro e la prima telefonata del Sig. Maglia al capitano del Catanzaro, con la presenza presumibile del Sig. Condò”.

E’ evidente che la assoluta illogicità della motivazione, ravvisata in maniera tranchant dal rimettente, sia da addebitarsi ad un fraintendimento.

Infatti, il Collegio rimettente, ha inteso che la relazione di contemporaneità sia stata reputata sussistere con riferimento all’incontro tra Maglia e Giampà, a cui indubbiamente non potrebbe essere contemporanea la telefonata da parte del Maglia al medesimo Giampà. Ciò in quanto il riferimento letterale a “questo incontro”, di cui alla lettera (iii), è posto immediatamente dopo rispetto a quello ai nomi di Condò (rectius Maglia: ma il Collegio rimettente aveva già inquadrato il problema dell’errore materiale nella menzione del nome del soggetto rilevante) e Giampà, di cui alla lettera (ii).

Adottando una lettura sistematica dell’elenco – che, peraltro, veniva riportato nel testo della motivazione in virtù di specifica estrapolazione operata dal testo del Deferimentononché contestualizzando il singolo riferimento nella motivazione nel suo complesso, è dato dedurre che l’incontro in parola sia da individuarsi nell’incontro (di cui in incipit, alla lettera (i)) tra Maglia e Condò, rispetto al quale può ben ritenersi, secondo quanto si è già detto abbondantemente, la contemporaneità della prima telefonata del Maglia al Giampà.

Ritenendo tutto quanto sopra fatto valere idoneo ad assolvere l’adempimento oggetto di rinvio, essendo le precedenti argomentazioni atte a contrastare il giudizio di contraddittorietà riferito dalla decisione n. 9/2017 del Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, alla decisione del CFA FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, questo Collegio si richiama, salvo per quanto espressamente emendato con la presente, ai contenuti dell’annullata decisione, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, e conseguentemente conferma tutte le sanzioni ivi comminate.

Per questi motivi la C.F.A., all’esisto del giudizio di rinvio, conferma le sanzioni inflitte.

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