F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 113/CFA del 17 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. MICHELINO ROCCO BRUNO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017) RICORSO DEL SIG. RAFFAELE VITIELLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)
RICORSO DEL SIG. MICHELINO ROCCO BRUNO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)
RICORSO DEL SIG. RAFFAELE VITIELLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)
Ricorso del Sig. Bruno Michelino Rocco avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 18 inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2,
C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., a seguito del deferimento del Procuratore Federale con nota n. 4102/124 pf 16-17 AA/ac del 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017).
Ricorso del Sig. Vitiello Raffaele avverso la sanzione dell’inibizione per mesi sedici inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1-bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., a seguito del deferimento del Procuratore Federale con nota n. 4102/124 pf 16-17 AA/ac del 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017).
I due reclami, che fanno seguito ai giudizi avanti al Tribunale Federale Territoriale della Campania a seguito di due autonomi deferimenti del Procuratore Federale entrambi del 19.10.2016, sono diretti in via preliminare alla declaratoria di improcedibilità dei deferimenti del 19.10.2016 per il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare. Nel merito, entrambi i reclamanti chiedono in via principale l’annullamento delle sanzioni dell’inibizione ad essi inflitte; in subordine, la riduzione delle sanzione inflitte per la pretesa violazione dell’obbligo di tesseramento di calciatori in occasione di gare di campionato nonché per la violazione dell’obbligo di sottoporre gli stessi alla visita di idoneità medico/sportiva. Deducono, infatti, entrambi i reclamanti, Sigg. Bruno Michelino Rocco e Vitiello Raffaele, che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 32-ter, comma 4, C.G.S. per l’esercizio dell’azione disciplinare è un termine perentorio che nel caso di specie non sarebbe stato rispettato dal Procuratore Federale, con la conseguenza che i deferimenti del 19.10.2016 sarebbero entrambi improcedibili. Quanto al merito, entrambi i reclamanti assumono di non essere stati a conoscenza che i calciatori in questione non fossero tesserati e che, quindi, non potevano essere utilizzati per le gare di campionato; in secondo luogo, sempre secondo entrambi i reclamanti, non sussisterebbe alcuna violazione per la mancanza di idoneità sportiva dei suddetti calciatori dal momento che gli stessi avevano sostenuto e superato le prove mediche e ottenuto il rilascio della prevista certificazione medico/sportiva di idoneità. I reclamanti chiedono, pertanto, in subordine il ridimensionamento delle sanzioni dell’inibizione assumendo la propria buona fede per essere state spedite le richieste di tesseramento ancorché non avessero al momento delle gare “i crismi dell’ufficialità”; per di più, l’esistenza della documentazione di idoneità medico/sportiva “avrebbe dovuto essere valutata come circostanza attenuante”. Da ultimo, entrambi i reclamanti hanno fatto presente che la Società ASD Azzurra Calcio Grotta era “una piccola scuola calcio che opera soprattutto nel sociale, anche a livello oratoriale, ludico e di prevenzione sociale, pertanto una lunga e pesante squalifica comporterebbe per lo stesso l’impossibilità di proseguire il suo impegno in maniera determinante”.
Osserva preliminarmente questa Corte Federale d’Appello che i due reclami devono essere riuniti per connessione oggettiva trattandosi di imputazioni che si riferiscono al medesimo fatto: partecipazione a gare di campionato di calciatori non tesserati e sprovvisti del certificato di idoneità medico/sportiva. Infatti, trattandosi del medesimo fatto è opportuno che i due reclami siano esaminati congiuntamente anche per evitare una possibile contraddittorietà di giudicati.
Osserva, altresì, questa Corte Federale d’Appello che entrambi i reclami, presentati tempestivamente, sono in gran parte destituiti di fondamento. In primo luogo, non sussiste la lamentata improcedibilità per mancato rispetto del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare. Infatti, in entrambi i reclami non si indica neanche quale sarebbe stata la data di decorrenza del termine di trenta giorni per l’esercizio, da parte della Procura Federale, dell’azione disciplinare, sicché la doglianza dei reclamanti è priva di qualunque supporto probatorio. In altri termini, in entrambi i reclami non si dice perché non sarebbe stato rispettato il termine di trenta giorni. Conseguentemente, poiché la prova della pretesa improcedibilità doveva essere fornita dai reclamanti a mezzo della necessaria documentazione comprovante il preteso ritardo nell’esercizio dell’azione disciplinare, la doglianza dei reclamanti risulta essere una mera affermazione di bandiera e, pertanto, deve essere rigettata. Nel merito, entrambi i reclamanti non hanno offerto alcuna prova che i calciatori in questione fossero tesserati all’epoca delle gare di cui al deferimento; anzi, gli stessi reclamanti ammettono che il tesseramento non c’era in quanto non basta spedire la richiesta di tesseramento essendo necessario che la richiesta venga accolta e che il tesseramento sia ufficializzato. Quindi, è pacifico che i calciatori in questione non erano tesserati all’epoca delle gare, sicché i due reclamanti ne devono rispondere, ciascuno nella rispettiva qualifica. Per converso, quanto ai certificati di idoneità medico/sportiva, dagli atti di causa risulta documentalmente che i calciatori erano in possesso del certificato di idoneità già in epoca anteriore alle date di svolgimento delle gare di cui al deferimento. Ritiene pertanto questa Corte Federale di Appello che le sanzioni di diciotto mesi inflitta al reclamante Bruno Michelino Rocco e la sanzione dell’inibizione di mesi sedici inflitta al reclamante Vitiello Raffaele siano eccessive rispetto ai fatti contestati in quanto una delle violazioni ad essi ascritte non sussiste essendo i calciatori in possesso del certificato di idoneità medico/sportiva.
Vi è pertanto una valida ragione giuridica per accogliere, sia pure solo parzialmente, il reclamo del Sig. Bruno Michelino Rocco e il reclamo del Sig. Vitiello Raffaele, riducendo quanto al primo la sanzione dell’inibizione da mesi diciotto a mesi dieci, mentre quella inflitta al Sig. Vitiello Raffaele va ridotta da mesi sedici a mesi nove, con conseguente riforma delle decisioni di primo grado.
L’accoglimento, ancorché soltanto parziale, di entrambi i reclami, comporta la restituzione delle relative tasse.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposto dal Sig.
Michelino Rocco Bruno e dal Sig. Raffaele Vitiello:
- accoglie parzialmente il ricorso del sig. Michelino Rocco Bruno riducendo la sanzione della inibizione a mesi 10;
- accoglie parzialmente il ricorso del sig. Raffele Vitiello riducendo la sanzione della inibizione a mesi 9.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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