F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CFA del 21 Settembre 2016 (dispositivo) – RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CIARLONE NICOLA, (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FONDI CALCIO), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 1.500,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12463/690 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

    • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CIARLONE NICOLA, (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FONDI CALCIO), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;
    • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI1.500,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE;

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(NOTA N.

12463/690 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

Il Fondi Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.07.2016 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

  1. inibizione per 6 mesi al signor Ciarlone Nicola, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della soc. Fondi Calcio, per la violazione di cui all’art. 1-bis C.G.S., in relazione agli artt. 94-ter, comma 11, N.O.I.F., e 8, commi 9 e 10, C.G.S.;
  2. penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di €. 1.500,00 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.;

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Nazionale aveva posto:

  • il provvedimento assunto in data 19.10.2015 dalla Commissione Accordi Economici della
      • che, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Nicola Leone, aveva condannato la detta società al pagamento in favore del predetto calciatore della somma di €. 700,00;
  • l’avvenuta notifica della citata decisione della C.A.E. alla soc. Fondi Calcio tramite lettera raccomandata ricevuta in data 22.10.2015 e la sua mancata impugnazione;
  • il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale, conformemente alla richiesta della

Procura Federale, aveva ritenuto sussistente sia la responsabilità del Presidente e legale rappresentato pro tempore della società sia della società stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per la violazione delle disposizioni di cui all’art.1-bis C.G.S., in relazione agli artt. 94-ter, comma 11, N.O.I.F..

Conseguentemente, aveva condannato il primo alla sanzione dell’inibizione per mesi  6 (art.8, comma 10, C.G.S.) e la seconda alla sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 (art.8, comma 9, C.G.S.), nonché dell’ammenda di €. 1.500,00 (art.18, comma 1, lett. b), C.G.S.).

La società reclamante, premettendo che la data di notifica dell’atto non legittima la conoscenza dello stesso da parte dei soggetti interessati, asseriva di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 1.12.2015 e chiedeva l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta nei termini sopra esposti.

Il ricorso non merita accoglimento.

In primo luogo, com’è noto, nel nostro ordinamento vige il principio della conoscibilità o recettizietà, principio in forza del quale un atto si presume conosciuto dall’interessato nel momento in cui lo stesso è giunto al suo domicilio. In tal senso, la prova dell’avvenuta notifica alla parte ricorrente della decisione del C.A.E. in data 22.10.2015, ammessa dalla stessa parte, comporta necessariamente la prova dell’avvenuta conoscenza dei contenuti dell’atto da parte della società e dei relativi dirigenti.

Nel merito, la società stessa ammette di aver pagato il dovuto in una data (1.12.2015) successiva alla scadenza del termine di 30 giorni imposto dall’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F..

Ne consegue l’ammissione della contestata irregolarità ed il rigetto del ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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