F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CFA del 21 Settembre 2016 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. PERROTTELLI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. E DELL’ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO GARA MICRI/RENZULLI S. MICHELE DEL 22.2.2015 (FASCICOLO N. 261/15-16/PF – PROC. 842PF 14-15/GC/VDB) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Campania – Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016)

RICORSO DEL SIG. PERROTTELLI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. E DELL’ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO GARA MICRI/RENZULLI S. MICHELE DEL 22.2.2015 (FASCICOLO N. 261/15-16/PFPROC. 842PF 14-15/GC/VDB) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Campania - Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, il sig. Nicola Perrottelli, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Aita, ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Campania del 25.7.2016 di cui al Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016 con il quale, in relazione alla gara del Torneo Regionale Allievi – Fascia B – Stagione Sportiva 2014/2015 Micri/Renzulli San Michele disputata il 22.2.2015, veniva inflitta all’odierno ricorrente, Collaboratore della Società Renzulli San Michele, l’inibizione di dodici mesi in quanto ritenuto responsabile delle violazioni ascrittegli (art. 1, comma 1 e art. 10, comma 6 C.G.S.; art. 61, comma 1 N.O.I.F.) per aver consentito la partecipazione alla gara sopra menzionata di un calciatore non tesserato in luogo del fratello tesserato della Società Renzulli San Michele.

L’appellante eccepisce in primo luogo l’estinzione del procedimento perché la decisione di primo grado è intervenuta oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare; lamenta, inoltre, l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della delibera del Tribunale Federale Territoriale, con specifico riferimento alla prova della sostituzione dei due fratelli calciatori (tesserato e non tesserato).

L’odierno ricorrente chiede pertanto di dichiarare l’estinzione del procedimento e per l’effetto annullare la decisione impugnata; gradatamente, il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della inibizione comminata.

Alla riunione di questa Corte Federale d’Appello del 21.9.2016, l’avv. Aita per il ricorrente ha esposto diffusamente le ragioni del ricorso prodotto ribadendone le richieste conclusive ed il rappresentante della Procura Federale ha ampiamente controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della decisione impugnata.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto accolto.

Va in primo luogo esaminata l’eccezione di estinzione del procedimento per decorso dei 90 giorni dall’inizio dell’azione disciplinare.

Il quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce la presente fattispecie è composto dagli artt. 34, 34bis e 38 C.G.S..

Essi prevedono, rispettivamente, l’obbligo di motivazione delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva ed il termine di 10 giorni per il loro deposito (art. 34, comma 2 C.G.S.); il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare per la pronuncia della decisione di primo grado (art. 34bis, comma 1 C.G.S.); in caso di inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito, la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone (art. 34bis, comma 4 C.G.S.); la perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice (art. 38, comma 6 C.G.S.).

Alla luce del dettato normativo così ricostruito, va valutata la fattispecie concreta nella quale l’esercizio dell’azione disciplinare è avvenuto con il deferimento del 1.12.2015 ed il termine di 90 giorni di cui all’art. 34 bis, comma 1 C.G.S. è scaduto il 29.2.2016; l’udienza dinanzi al Tribunale Federale Territoriale si è svolta il 24.3.2016 e la decisione di primo grado è stata adottata il 25.7.2016 con pubblicazione delle motivazioni nel Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016.

Questa Corte ritiene quindi non revocabile in dubbio il superamento del termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 1 C.G.S., termine perentorio ai sensi del successivo art. 38, comma 6 C.G.S., con conseguente estinzione del procedimento per effetto dell’art. 34bis, comma 4 C.G.S..

La dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare assorbe gli altri motivi di ricorso.

Per questi motivi, la C.F.A., accoglie il ricorso, come sopra proposto dal signor Perrottelli Nicola e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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