F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CFA del 21 Settembre 2016 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. AMATO CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, NONCHÉ AMMENDA DI € 2.000,00, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO N. 2 DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12649/733 PF15-16/DP/FDA DEL 9.5.2016 E NOTA N. 14858/960 PF15-16/DP7FDA DEL 14.6.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

RICORSO DELL’A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LE SANZIONI:

     INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. AMATO CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;

    • PENALIZZAZIONE   DI   PUNTI    IN   CLASSIFICA   DA   SCONTARSI   NELLA STAGIONE    SPORTIVA      2016/2017,    NONCHÉ    AMMENDA      DI     €    2.000,00,    PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO N. 2 DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE(NOTA N. 12649/733 PF15-16/DP/FDA DEL 9.5.2016 E NOTA N. 14858/960 PF15-16/DP7FDA DEL

14.6.2016) (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

 

La A.S.D. Due Torri, con atto del 2.10.2016, ha proposto reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016 che aveva inflitto al Presidente e legale rappresentante della Società reclamante, all’epoca dei fatti Sig. Amato Carlo, la sanzione dell’inibizione di mesi 8 e alla Società reclamante la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017, nonché l’ammenda di € 2.000,00 per responsabilità diretta, inflitte per responsabilità diretta della Società ricorrente.

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a seguito del deferimento del Procuratore Federale, in data 4.7.2016, è diretto  a ottenere il proscioglimento da qualsivoglia addebito non sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità diretta a suo carico, con conseguente annullamento delle sanzioni dell’inibizione a carico del Sig. Amato Carlo nonché della penalizzazione di punti uno. Deduce, infatti, la Società reclamante che non vi sarebbe stata alcuna violazione relativa al calciatore Giuseppe Toscano stante la quietanza liberatoria rilasciata da quest’ultimo in data 3.1.2016. In via più subordinata, la Società reclamante chiede la rideterminazione della pena “in misura meno afflittiva” commutando i punti di penalizzazione in ammenda. La Società reclamante ha presentato una seconda quietanza liberatoria rilasciata dal calciatore Toscano e datata 18.10.2016.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento. Infatti, non sussiste alcuna ragione per modificare la decisione del giudice di primo grado. In particolare, per quanto riguarda il deferimento relativo alle spettanze dovute al calciatore Giuseppe Toscano, la Società reclamante non ha offerto alcuna prova di aver provveduto tempestivamente al pagamento della somma di € 4.000,00 stabilita dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche in data 27.11.2015. Il termine ultimo per la presentazione della liberatoria scadeva il trentesimo giorno dalla comunicazione della decisione (21.12.2015) e cioè entro e non oltre il termine perentorio del 21.1.2016. La Società reclamante ha prodotto la fotocopia di una quietanza liberatoria datata 3.1.2016 la quale non costituisce prova dell’avvenuto pagamento trattandosi di atto privo di data certa e pertanto non rilevante ai fini della prova dell’avvenuto pagamento. Del pari, vale per quanto riguarda la fotocopia della successiva dichiarazione liberatoria datata 18.10.2016, anch’essa priva di data certa e pertanto non rilevante ai fini della prova dell’avvenuto pagamento. In ogni caso, manca la prova dell’avvenuta presentazione della liberatoria entro il suddetto termine del 21.1.2016.

Non vi sono, pertanto, valide ragioni giuridiche per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo della A.S.D. Due Torri, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (ME).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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