F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. VIRTUS JUNIOR NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. FONTANELLA GENNARO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., E 10 COMMA 2 C.G.S.; • INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. CROCE RAFFAELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 C.G.S., ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; • PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 7283/551 PF15- 16 SP/AC (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 45 del 10.11.2016)

RICORSO S.S.D. VIRTUS JUNIOR NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

    • INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. FONTANELLA GENNARO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., E 10 COMMA 2 C.G.S.;
    • INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. CROCE RAFFAELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 C.G.S., ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
    • PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI400,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 7283/551 PF15-

16 SP/AC (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 10.11.2016)

I signori Gennaro Fontanella e Raffaele Croce, rispettivamente Presidente e dirigente accompagnatore della società S.S.D. Virtus Junior Napoli, nonché la medesima società, hanno proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 45 del 10.11.2016) che ha inflitto la sanzione dell’inibizione per mesi 10 al Presidente Fontanella e al dirigente Croce, nonché la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di €. 400,00 alla società reclamante, per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S., da parte del Presidente Fontanella, e degli artt. 1- bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F. da parte del dirigente Croce.

In particolare, ad avviso del giudice di primo grado, risultava provato l’assunto della Procura federale e, cioè, che il Presidente Fontanella avesse omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Fioco Ciro e Vecchione Nicola, non li avesse sottoposti ad accertamenti medici finalizzati alla verifica dell’idoneità all’espletamento di attività sportiva, non li avesse dotati di specifica copertura assicurativa e ne avesse consentito l’utilizzo nella gara del campionato Giovanissimi Provinciale Napoli del 2.11.2015 tra la Promotion Soccer e la Virtus Junior Napoli.

Ad avviso del giudice di primo grado, risultava, altresì, provato che il dirigente Raffaele Croce, in occasione della citata gara, avesse svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscrivendo le distinte relative ai suddetti atleti, con la falsa affermazione del loro regolare tesseramento, consentendo così ai medesimi di partecipare all’evento sportivo privi di accertamento di idoneità fisica nonché di adeguata copertura assicurativa.

Con il proprio reclamo, i reclamanti:

  1. preliminarmente, eccepiscono la mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine all’eccezione – che ripropongono - di estinzione del giudizio per violazione del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata oltre il termine dei novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare;
  2. eccepiscono altresì la violazione dell’art.32-ter,  comma 4,  C.G.S.,  essendo stato il deferimento proposto oltre i termini previsti;
  3. nel merito, asseriscono la validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi convenzionati.

Il ricorso merita accoglimento.

Assorbente rispetto a tutte le eccezioni è quella sub a), atteso che il suo accoglimento importa l’estinzione del giudizio.

Com’è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è rilevabile d’ufficio (tranne il caso di opposizione dell’incolpato medesimo), il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta.

Difatti, in entrambi i disposti di cui all’art.38 C.G.S. CONI e all’all’art.34 bis comma 1,

C.G.S. FIGC, è previsto che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”; inoltre, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che “se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”, mentre l’art.38 comma 4 del C.G.S. FIGC precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”.

Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (7 novembre 2016) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell’atto di deferimento (17 marzo 2016).

Tale mancato rispetto dei termini processuali, eccepito dalla parte e comunque rilevabile d’ufficio, impone la declaratoria di estinzione del procedimento e della relativa azione, con conseguente inefficacia della sentenza di primo grado e delle sanzioni dalla stessa disposte.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

S.S.D. Virtus Junior Napoli di Castellammare di Stabia (Napoli), dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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