F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CFA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. CONCORDIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: 0) INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GENNARO MICHELINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 2 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43 COMMI 1, 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F.; 1) SQUALIFICA PER 1 GIORNATA INFLITTA AL CALCIATORE RAFFAELE PASQUARIELLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., AGLI ARTT. 39 E 43 N.O.I.F.; 2) PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO O ALL’ATTO DI ISCRIZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7699/313 PF • CS/MB/SDS DEL 24.01.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. CONCORDIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

    1. INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GENNARO MICHELINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS,  COMMI  1,  2  E  10  C.G.S.,  IN  RELAZIONE  AGLI  ARTT.  7  COMMA  1  DELLO

STATUTO FEDERALE, 39 E 43 COMMI 1, 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F.;

    1. SQUALIFICA PER 1 GIORNATA INFLITTA AL CALCIATORE RAFFAELE PASQUARIELLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., AGLI ARTT. 39 E 43 N.O.I.F.;
    2. PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO O ALL’ATTO DI ISCRIZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 7699/313 PF

    • CS/MB/SDS DEL 24.01.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017)

Il Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017, si è pronunciato sul deferimento elevato, in data 24.1.2017, dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti dei Sigg. Michelino Gennaro e Raffaele Pasquarella, rispettivamente Presidente e calciatore della Società ASD Concordia (di seguito anche Concordia), nonchè della stessa società Concordia per gli addebiti di seguito trascritti:

      • il Sig. Michelino per rispondere delle violazioni, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, C.G.S., anche in relazione agli art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 (il tesseramento dei calciatori), 43, commi l e 6, e 61 (adempimenti preliminari alla gara), commi 1 e 5, delle NO1F; per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Raffaele Pasquarella e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva - agonistica e di dotarlo di copertura assicurativa nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Roberto Carannante - Concordia del 21.12.2015, valevole per il campionato giovanissimi provinciali ed infine per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale in occasione della stessa gara, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consegnata al direttore di gara;
      • il calciatore Raffaele Pasquarella, per rispondere della violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. l bis, commi 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S., ed agli artt. 39 (11 tesseramento dei calciatori) e 43 (Tutela medico- sportiva) delle NOIF, per avere preso parte alla gara Roberto Carannante - Concordia del 21.12.2015, valevole per il campionato giovanissimi provinciali nelle file della Società ASD Concordia, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'attività sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
      • e, infine, quanto alla predetta società Concordia, per rispondere sia a titolo diretto che oggettivo, ai sensi e per gli effetti degli art. 4, commi 1, 2, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Gennaro Michelino ed al calciatore Raffaele Pasquarella.

All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni:

  • al Presidente Gennaro Michelino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;
  • alla società A.S.D. Concordia la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nel campionato in corso o all'atto iscrizione al prossimo campionato ed € 300,00 di ammenda;
  • al calciatore Raffaele Pasquariello, tenuto conto della giovane età al momento della disputa della gara 21/12/2015, una (1) giornata di squalifica.

Avverso la suindicata decisione il Sig. Michelino Gennaro, Presidente della società Concordia, ha interposto reclamo.

All’udienza di discussione la Procura Federale ha eccepito la inammissibilità del ricorso siccome tardivamente partecipato in data 5.4.2017. Non è, invece, comparso il ricorrente.

La Corte di Appello Federale, a seguito dell’odierna riunione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

La Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Tanto a cagione, anzitutto, della inettitudine strutturale del mezzo a configurare una rituale impugnazione della decisione di prime cure.

Ed, invero, ad una piana lettura del ricorso de quo emerge con immediatezza come non risultino nemmeno enunciati i motivi di doglianza che renderebbero la decisione gravata suscettiva di riforma.

Risultano, in tal modo, platealmente violate le disposizioni di cui agli artt. 33 comma 5 e 37

C.G.S. nella parte in cui prescrivono che i ricorsi ed i reclami devono essere motivati.

Trova, dunque, applicazione il principio sancito dall’articolo 33 comma 6 C.G.S. a mente del quale “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

Di poi la sanzione della inammissibilità del ricorso s’impone anche sotto altro profilo.

Ed, invero, come efficacemente eccepito dalla Procura, il ricorso in argomento risulta proposto in violazione della rigorosa tempistica prevista dal combinato disposto degli artt. 33, 37 e

38 del CGS che, avuto riguardo alla tipologia di procedimento qui in rilievo, prescrive la proposizione del ricorso (anche mediante notifica alla controparte) entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione.

Nella specie, la decisione di prime cure, resa pubblica con Com. Uff. del Comitato Regionale Campania n. 86 del 16.3.2017, è stata comunicata al ricorrente il 27.3.2017, mentre il ricorso de quo risulta partecipato alla Procura solo il 5.4.2017.

Di qui la tardività del mezzo e, dunque, la sanzione della inammissibilità.

Le suddette norme, nella loro cogenza, resa esplicita dal comma 6 del successivo art. 38 C.G.S., a mente del quale “tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, si pongono, infatti, a presidio, non solo della compiuta attuazione del principio del contraddittorio, ma anche della primaria esigenza di conferire certezza, in tempi brevi, alle situazioni regolate dall’ordinamento federale. Tanto al fine di garantire la regolarità dei campionati.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Concordia Calcio di Napoli (NA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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